RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 4 GIUGNO 2014, N. 12456 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO. Tributi diversi oggetto di separati giudizi - Efficacia esterna del giudicato - Possibilità - Esclusione - Deroga in ipotesi di imposte collegate - Imposta di registro ed imposta sul reddito conseguenti alla qualificazione agricola o edificatoria di un terreno compravenduto - Configurabilità. Nel processo tributario, il principio secondo cui l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi trova, tuttavia, una deroga nell’ipotesi in cui le imposte siano tra loro collegate, quali, nella specie, quelle di registro e sul reddito conseguenti alla qualificazione - come agricola o edificabile - di un terreno compravenduto, attesa la comunanza ed unitarietà di disciplina introdotta dall’art. 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 235/2014 nel processo tributaria l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi nella specie, IVA ed IRPEG - ILOR , stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto. b Sez. 6 - 5, Ordinanza 4116/2014 in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b , del Dpr 917/1986, l’edificabilità dell’area trasferita va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, come si ricava dall’art. 11 quaterdecies, comma 16, del Dl 203/2005, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2005 con riferimento all’I.C.I. , e dall’art. 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006 contenente una definizione di area edificabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sui redditi e di I.C.I. che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b , del D.Lgs. 502/1992 . SEZIONE QUINTA 30 MAGGIO 2014, N. 12158 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Rettifica con metodo sintetico - Condizioni - Riscontro analitico dei singoli cespiti di reddito - Necessità - Esclusione. In tema di imposte dirette, l’art. 38, quarto comma, del Dpr 600/1973, nel consentire la rettifica con metodo sintetico della dichiarazione del contribuente, quando risulti la non congruità della determinazione analitica in base ad elementi e circostanze di fatto certi”, non esige un preventivo riscontro dell’impossibilità o difficoltà di una revisione di tipo analitico delle poste indicate dal dichiarante, essendo sufficiente che l’imponibile, come risultante dai dati enunciati dal contribuente, risulti complessivamente in contrasto con la realtà evidenziata su base presuntiva da detti elementi e circostanze. Ne consegue che, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’accertamento sintetico, specificando gli indici di ricchezza e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è legittimo, senza che debba essere preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 14367/2007 in tema di imposte dirette, l’art. 38, quarto comma del Dpr 600/1973, ove consente di rettificare con metodo sintetico la dichiarazione del contribuente, quando risulti la non congruità della determinazione analitica in base ad elementi e circostanze di fatto certi”, non esige un preventivo riscontro dell’impossibilità o difficoltà di una revisione di tipo analitico delle poste indicate dal dichiarante, essendo all’uopo sufficiente, che l’imponibile, come risultante dai dati enunciati dal contribuente, si appalesi complessivamente in contrasto con la realtà evidenziata su base presuntiva da detti elementi e circostanze ne consegue che, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’accertamento sintetico, sia specificando gli indici di ricchezza, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente.