RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 28 MAGGIO 2014, N. 12027 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE. Costituzione del ricorrente - Deposito del ricorso in segreteria - Termine - Decorrenza - Dalla spedizione del ricorso - Esclusione - Dalla sua ricezione - Necessità. In tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 546/1992, decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 9173/2011 in tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente. SEZIONE QUINTA 21 MAGGIO 2014, N. 11147 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta regionale sulle attività produttive IRAP - Base imponibile - Erogazione di contributi pubblici - Esclusione - Condizioni - Art. 11 del D.Lgs. 446/1997 nel testo vigente ratione temporis” - Quota del venti percento del contributo FUS erogato a fondazione lirico-sinfonica per l’anno 1998 - Deducibilità - Fondamento. In tema di imposta regionale sulle attività produttive IRAP , l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, nel testo, vigente ratione temporis” , anteriore alle modifiche apportategli dai D.Lgs. 176/1999 e 506/1999, esclude dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l’anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile. Ne consegue la deducibilità della quota del venti percento dei contributi del Fondo Unico per lo spettacolo FUS erogati alle Fondazioni liriche-sinfoniche in quanto correlata, ex lege” , ai costi sostenuti per il personale dipendente. Mancano precedenti specifici. Tuttavia, il principio è stato affermato a proposito dei contributi per il trasporto locale a Sez. 5, Sentenza 13160/2010 in tema di IRAP, l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, nel prevedere che alla determinazione della base imponibile concorrono anche i contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’assoggettamento ad imposta soltanto in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile nella specie, costo del personale vanno pertanto inclusi nella base imponibile i contributi erogati dalla Regione Lazio per il ripianamento dei disavanzi di gestione delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della legge reg. Lazio 30/1998, non contenendo tale legge distinzione alcuna circa la natura dei costi dei servizi di trasporto al cui ripianamento sono destinati i contributi, e non potendosi attribuire valore, a tal fine, ad una dichiarazione proveniente dall’Amministrazione erogatrice circa l’utilizzo dei contributi da parte delle imprese. b Sez. 5, Sentenza 14415/2010 in tema di imposta regionale sulle attività produttive IRAP , l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non imponibile il contributo erogato ad un’azienda esercente il trasporto pubblico locale, ai sensi della legge reg. Sicilia 68/1983 e della legge reg. Sicilia 46/1997, per il ripiano delle perdite di esercizio, senza che fosse previsto alcun vincolo per l’utilizzo di tutta o parte dell’erogazione ai fini della copertura di componenti negativi non deducibili dal reddito .