RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 21 MAGGIO 2014, N. 11148 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta regionale sulle attività produttive IRAP - Base imponibile - Determinazione - articolo 11 bis del D.Lgs. 446/1997, nel testo modificato dal D.Lgs. 506/1999 - Ricavi e proventi conseguiti da fondazione musicale a fronte dell’attività commerciale svolta, in via principale ma in conformità ai propri scopi istituzionali - Inclusione - Fondamento. In tema di IRAP, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 11 bis del D.Lgs. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. 506/1999, i ricavi ed i proventi conseguiti da una fondazione musicale per l’attività commerciale svolta in via principale, ancorché in conformità ai suoi scopi istituzionali, concorrono alla formazione della relativa base imponibile, non trovando applicazione ai fini delle determinazioni del valore della produzione netta, per espressa deroga contenuta nella norma, l’art. 58 del Dpr 917/1986 nel testo e numerazione vigenti ratione temporis” in tema di imposte dirette, sicché i relativi proventi ivi descritti corrispondenti a quelli di cui all’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 36771996, concernente le fondazioni musicali , pur godendo di un regime agevolativo ai fini delle imposte dirette, concorrono, invece, nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Non si rilevano precedenti in termini . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 20 MAGGIO 2014, N. 11010 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE. Pensioni privilegiate ordinarie - Assoggettabilità ad IRPEF - Fondamento. L’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compreso il cosiddetto aumento previsto dall’art. 67 del Dpr 1092/1973, è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall’art. 34 del Dpr 601/1973, e non possono essere assimilate - attesa la natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva sentenza 387/1989 della Corte costituzionale . Né, in senso contrario, ha rilievo l’eventuale componente risarcitoria dei suddetti emolumenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 28735/2005 l’intero ammontare, ivi compreso il c.d. aumento del decimo previsto dall’art. 67 del Dpr 1092/1973, delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall’art. 34 del Dpr 601/1973, non potendosi assimilare - in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva sentenza 387/1989 della Corte costituzionale . Né assume alcun rilievo assume in contrario la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro.