RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 20 MAGGIO 2014, N. 11000 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE NOZIONE . Art. 1, comma 412, della legge 311/2004 - Comunicazione esito attività di liquidazione ex art. 36 del Dpr 600/1973 - Obbligatorietà - Inosservanza - Nullità dell’iscrizione - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Irrilevanza. In tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 311/2004, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 212/2000, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 8342/2012 in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 212/2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr 600/1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida, per violazione dell’art. 6, comma quinto, della legge 212/2000, una cartella di pagamento relativa ad omesso o insufficiente versamento di imposte dirette e indirette dovute in base alla dichiarazione presentata . SEZIONE QUINTA 16 MAGGIO 2014, N. 10747 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RICORSI ALL’INTENDENTE - ERRORE MATERIALE. Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario o dominicale del fondo coltivato - Rettifica ai sensi dell’art. 38 del Dpr 600/1973 - Ammissibilità - Condizioni - Prova contraria - Onere a carico del contribuente. Ai sensi dell’art. 38 del Dpr 600/1973, e del Dm 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente disponibilità di autoveicoli non inerenti all’attività agricola, tenore di vita, etc. si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, spettando, in tal caso, al contribuente, giusta il comma sesto dell’art. 38 cit., l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate. In senso conforme a Sez. 5, Sentenza 7005/2003 ai sensi dell’art. 38 del Dpr 600/1973 e, nella specie, dei D.M. 19 settembre 1992 e 19 novembre 1992 , l’amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto comprensiva del solo reddito agrario del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente nella specie, la proprietà di un’autovettura e di un appartamento e, comunque, qualora il reddito accertabile si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi del quarto comma del detto art. 38 si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, salva la facoltà del contribuente di dimostrare, a norma del sesto comma dell’art. 38, che il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario dichiarato - determinato sulla base della rendita catastale, e quindi in ipotesi anche inferiore a quello effettivo -, deriva dalla sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione. b Sez. 5, Sentenza 6952/2006 ai sensi dell’art. 38 del Dpr 600/1973 e del d.m. 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente disponibilità di autoveicoli non inerenti all’attività agricola, tenore di vita, ecc. si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tal caso, incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate.