RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 14 MAGGIO 2014, N. 10503 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO – RICAVI. Assegnazione di beni in godimento ai soci - Società di comodo - Carenza di attività finalizzata a produrre ricavi - Art. 2, comma 36 terdecies, del Dl 138/2011 - Utilizzabilità - Conseguenze - Tassazione delle plusvalenze in capo ai soci - Società costituita per svolgere attività commerciale - Determinazione ricavi - Art. 53 [oggi 85] del Dpr 917 - Applicabilità - Fattispecie. In tema di determinazione del reddito di impresa, in caso di assegnazione di beni in godimento ai singoli soci trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, comma 36 terdecies, del Dl 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, che prevede esclusivamente la tassazione della plusvalenza in capo ai soci solo nell’ipotesi in cui la società sia stata creata per un mero fine di godimento società di comodo ed in assenza di alcuna attività finalizzata a produrre utili, mentre, qualora la società sia stata costituita per svolgere attività commerciale, deve trovare applicazione il criterio di determinazione di cui all’art. 53 oggi 85 , comma 2, del Dpr 917/1986, secondo il quale i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa devono essere compresi tra i ricavi. Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 53 oggi 85 citato ad una società di gestione di un complesso portuale turistico che aveva concesso in godimento ai propri soci le unità portuali comprese all’interno dell’approdo proporzionalmente al capitale sociale da essi sottoscritto, attraverso la stipula di separata convenzione, ritenendoli beni al cui scambio, dietro corrispettivo, era destinata l’attività di impresa . Non si ravvisano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 14 MAGGIO 2014, N. 10501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE. Reddito d’impresa - Interessi passivi - Deducibilità - Condizioni. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, resta precluso tanto all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi riguardano finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo, invece, essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e, dunque, non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 1465/2009 ai fini della determinazione del reddito d’impresa, resta precluso tanto all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo.