RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 7 MAGGIO 2014, N. 9791 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SOGGETTI PASSIVI. Istituto di pubblica assistenza e beneficenza - Soggetto passivo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa all’Istituto Regina Margherita. In tema di IRPEG, l’esenzione dal relativo pagamento sancita dall’art. 88, primo comma, del Dpr 917/1986, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonché gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie nella specie l’Istituto Regina Margherita , che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui agli artt. 87, primo comma, lett. c , 88, secondo comma, e 108 del Dpr cit. che assegna rilievo all’attività, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell’unica categoria del reddito d’impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui all’art. 40 del Dpr 917 cit. In senso conforme, da ultimo, Sez. 5, Sentenza 7994/2012 in tema di IRPEG, sono soggetti all’imposta gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, e quindi anche la Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia abbandonata, poiché per questa tipologia di enti si evince, dal combinato disposto degli artt. 87, comma primo, lett. c , 88, comma secondo, e 108 del Dpr 917/1986, l’esistenza di una particolare disciplina applicativa dell’imposta medesima, mentre l’esenzione è prevista, a norma dell’art. 88, comma primo, del Dpr citato solo per organi e amministrazioni dello Stato, enti territoriali, consorzi e associazioni tra enti locali ed enti gestori di demani collettivi. SEZIONE QUINTA 30 APRILE 2014, N. 9434 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE. Fallimento del contribuente - Impugnazione dell’avviso di accertamento - Legittimazione del fallito - Condizioni - Maturazione dei presupposti dell’imposta prima della dichiarazione di fallimento o nel relativo periodo d’imposta - Inerzia del curatore - Difetto di capacità processuale - Eccezione - Legittimazione - Curatore - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Conseguenze in tema di fallimento di società in accomandita semplice. L’accertamento tributario nella specie, in materia di IVA , se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori. Ne consegue che, in caso di fallimento di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 della legge fall., in qualità di legale rappresentante, è legittimato ad agire in giudizio nell’inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell’attore esclude che lo stesso possa essere rilevato d’ufficio o su eccezione della controparte. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 5671/2006 l’accertamento tributario nella specie, in materia di IVA , se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori. Pertanto, in caso di fallimento di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 della legge fall., in qualità di legale rappresentante della società fallita, è legittimato ad agire in giudizio nell’inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell’attore esclude che lo stesso possa essere rilevato d’ufficio o su eccezione della controparte .