RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 18 APRILE 2014, N. 9008 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA - IN GENERE. Immobile non ancora iscritto in catasto - Coeredi - Richiesta di avvalersi del criterio automatico di valutazione, con attribuzione di rendita - Successivo avviso di liquidazione - Contenuto - Importo del tributo, dati di classamento e rendita catastale - Indicazione - Necessità. In tema di imposta sulle successioni, qualora il contribuente, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 346/1990, abbia chiesto, in relazione ad immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del criterio automatico di valutazione ed il successivo atto di classamento non sia stato notificato all’interessato, l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio finanziario deve avere un contenuto tale da consentire al contribuente di controllare eventuali errori di calcolo nell’applicazione dei coefficienti e delle aliquote, e deve quindi includere, oltre all’importo del tributo, anche gli ulteriori elementi posti a base dell’imposizione ed in particolare i dati di classamento, consistenti nell’indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 26296/2005 in tema di imposta sulle successioni, qualora i coeredi, in sede di dichiarazione relativa ad immobile non ancora iscritto in catasto, abbiano chiesto di avvalersi del sistema automatico di valutazione, con istanza di attribuzione della relativa rendita catastale, gli avvisi di liquidazione dell’imposta, se emessi senza essere stati preceduti da separata comunicazione o notificazione non necessarie anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 74 della legge 342/2000 a ciascun interessato, devono avere un contenuto tale che i contribuenti che non abbiano avuto previa conoscenza dell’atto di classamento siano posti in grado di controllare eventuali errori di calcolo nell’applicazione dei coefficienti e delle aliquote, e, quindi, contenere, oltre all’importo del tributo, anche gli ulteriori elementi posti a base dell’imposizione, compresa l’indicazione dei dati di classamento, consistenti nella indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe e della consistenza della rendita. SEZIONE QUINTA 18 APRILE 2014, N. 9007 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE. Diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio - Società a responsabilità limitata - Approvazione e deposito del bilancio finale di liquidazione - Istanza di cancellazione dal registro delle imprese - Omissione - Cancellazione d’ufficio - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di pagamento del diritto camerale - Permanenza. In tema di diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio cosiddetto diritto camerale , regolato dall’art. 18 della legge 580/1993, qualora una società a responsabilità limitata non abbia chiesto, dopo l’approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese tramite il suo liquidatore, a norma dell’art. 2495 cc, permane, a carico della prima, l’obbligo di pagamento del suddetto diritto né può venire in rilievo, nella specie, l’istituto della cancellazione di ufficio previsto dal Dpr 247/2004, applicabile esclusivamente nei confronti degli imprenditori individuali, degli imprenditori artigiani e delle società di persone e solo in presenza di specifiche condizioni di legge. Non si rilevano precedenti in termini.