RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 26 MARZO 2014, N. 7037 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 - Condizioni - Immobili del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a , del D.Lgs. 504/1992, derogando alla regola generale, è di stretta interpretazione e può essere applicata solo in relazione agli enti ivi contemplati che utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ed effettivamente ad una delle attività indicate, sicché la stessa non trova applicazione con riferimento agli immobili del Consiglio Nazionale delle Ricerche, trattandosi di beni appartenenti ad un ente non assimilabile allo Stato o agli altri soggetti giuridici di cui alla citata norma e svolgente attività di ricerca scientifica, non inclusa tra quelle agevolate ai sensi della lett. i di tale disposizione. In precedenza i Sez. 5, Sentenza 2821/2012 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , ai fini dell’esenzione dal tributo l’art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. 504/1992, di natura eccezionale, richiede che gli enti ivi contemplati utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ed effettivamente ad una delle attività esenti, esigendo, dunque, che in essi sia realizzata un’attività consistente, in via diretta e non mediata, nella pratica di uno sport, non potendo ritenersi sufficiente lo svolgimento solo di attività strumentali, di tipo organizzativo o gestionale. Fattispecie concernente immobili di proprietà della Federcalcio Srl, utilizzati dalla FIGC . ii Sez. 5, Sentenza 7385/2012 in materia di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera I del D.Lgs. 504/1992 - che costituisce, al parti delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la fruibilità dell’agevolazione in questione con riferimento ad immobile dato in locazione ad un Consolato . iii Sez. 5, Sentenza 4885/2013 l’esenzione da ogni imposta, prevista dall’art. 3 D.Lgs. 359/1944, in favore dell’Accademia Nazionale dei Lincei, non può essere fatta valere in riferimento all’ICI, in quanto il carattere della disciplina dell’imposta ed il sistema delle esenzioni, nel testo applicabile ratione temporis”, inducono a ritenere che l’elenco di cui all’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, e successive modificazioni, sia esaustivo e quindi incompatibile, alla stregua dell’art. 15 delle preleggi, con l’esenzione personale riconosciuta dall’art. 3 del D.Lgs. 359/1944, da ritenersi sul punto tacitamente abrogato. SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 24 MARZO 2014, N. 6900 TRIBUTI IN GENERALE - IN GENERE. Pagamento di un tributo non dovuto - Rimborsi - Regola generale in materia tributaria - Necessità dell’istanza di parte - Rispetto del termine di decadenza - Rimborso d’ufficio - Eccezionalità - Fattispecie. Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario artt. 19, comma 1, lett. g , e 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 , per cui le norme che contemplano il rimborso ufficioso - che, ove applicabili, escludono la necessità dell’istanza - vanno considerate di stretta interpretazione attesa la loro natura eccezionale. In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva di una richiesta di rimborso presentata dal contribuente per ottenere la restituzione degli importi differenziali pagati, a titolo di TARSU, in virtù di una delibera comunale annullata dal Consiglio di Stato che ne aveva determinato un incremento . In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 15840/2006 nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall’art. 38 del Dpr 602/1973 o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario art. 16, comma sesto, del Dpr 636/1972 e, ora, artt. 19, comma primo, lett. g, e 21, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992 , regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune. Ne discende che, da un lato, all’istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria - idonea, come tale, ad orientare anche l’interprete -, e, dall’altro, le norme che contemplano l’istituto del rimborso ufficioso che, ove applicabile, esclude ovviamente l’operatività del primo , data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione. Applicazione del principio in tema di rimborso di versamento diretto effettuato da un sostituto d’imposta, il cui carattere indebito emergeva dalla relativa dichiarazione .