RASSEGNA TRIBUTARIA

SEZIONE QUINTA 26 FEBBRAIO 2014, N. 4604 TRIBUTI IN GENERALE - IN GENERE. Elusione fiscale - Condizioni - Limiti - Compresenza di ragioni extrafiscali rispondenti ad esigenze di natura organizzativa - Carattere abusivo dell’operazione - Esclusione - Fattispecie in tema di acquisizione di partecipazione societaria. In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici ne consegue che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inadeguatamente motivata l’esclusione delle valide ragioni economiche dell’acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era capogruppo” . Il precedente è conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza 1372/2011 in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse alla mera aspettativa di quei benefici. Ne consegue che il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. In applicazione del riportato principio, la S.C. ha negato potesse essere riconosciuto il carattere abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo, con l’assunzione di notevoli impegni economici per il finanziamento dell’operazione e con conseguente riduzione del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi attraverso un’operazione di fusione, essendo peraltro non contestate dall’amministrazione finanziaria le necessità organizzative volte ad una gestione unitaria di uno dei settori di attività del gruppo . SEZIONE QUINTA 26 FEBBRAIO 2014, N. 4603 TRIBUTI IN GENERALE - IN GENERE. Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - Onere della prova - Riparto - Criteri - Fattispecie. In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe, sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha escluso che l’acquisto di tutte le altre azioni di una società, da parte della contribuente, già sua socia, e la successiva vendita, previo incasso dei dividendi, della suddetta partecipazione totalitaria, fossero state poste in essere al solo fine di trasformare in dividendi la plusvalenza che sarebbe stata realizzata con la cessione immediata delle azioni originariamente detenute dalla contribuente medesima, configurandole, invece, come una serie di operazioni vere e reali, realizzate con soggetti assolutamente diversi da quest’ultima e dai suoi soci, nonché rispondenti ad una precisa strategia di investimento finanziario . In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 3938/2014 in materia tributaria, l’operazione economica che abbia quale suo elemento non necessariamente unico, ma comunque predominante e assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, ed è, pertanto, vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti o, in ogni caso, in modo non marginale che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, incombendo, peraltro, sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una condotta abusiva con riguardo ad un’operazione di riorganizzazione societaria, realizzata mediante il concorso di tre società, che aveva comportato, come risultato finale, un vantaggio fiscale per una di esse, costituito da un’eccedenza di imposta portata in compensazione di quanto dovuto a titolo di IRPEG ed ILOR .