RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3937 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - IN GENERE. Accordo recante l’apposizione di una condizione ad un contratto di cessione di crediti - Carenza di data certa - Inopponibilità all’Amministrazione finanziaria - Conseguenze. Ai fini dell’imposta di registro, un accordo privo di data certa, con il quale sia stata apposta una condizione ad un contratto di cessione di crediti, non è opponibile all’Amministrazione finanziaria onde farne derivare che un successivo atto di ritrasferimento dei crediti, dal cessionario al cedente, possa ritenersi consequenziale al mero fatto del mancato avveramento dell’evento dedotto in condizione. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 26360/2006 ai fini dell’imposta di registro, come delle altre imposte sui trasferimenti, va riconosciuta valenza di principio generale, applicabile anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a quanto disposto dall’art. 2704 cc ciò comporta che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa, e quindi alla data della registrazione e non a quella della sottoscrizione, e comporta altresì che non è opponibile al fisco la data della scrittura non autenticata. SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3933 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Art. 11 della legge 289/2002 - Ambito di applicazione - Delibera assembleare di aumento di capitale sociale mediante conferimento di immobile - Inclusione. L’art. 11, comma 1, della legge 289/2002, depone nel senso della sospensione dei termini di rettifica, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002”, laddove si sia trattato di valori di beni dichiarati assoggettabili a procedimento di valutazione definibile ad istanza dei contribuenti, alla sola condizione che sia mancata la notifica di un atto tributario finalizzato ad una maggiore pretesa, sicchè, rivelandosi il suo ambito di applicazione lato ed omnicomprensivo, esso ricomprende anche gli atti societari nella specie deliberazioni assembleari di aumento di capitale, ove l’aumento sia stato attuato mediante conferimento di immobili. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3932 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI. Imposta complementare di registro - Art. 20 del Dpr 131/1986 - Interpretazione - Criteri - Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti - Preminenza della causa reale e complessiva dell’operazione economica rispetto alle singole operazioni negoziali - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di imposta di registro, l’Amministrazione finanziaria, nel procedere alla riqualificazione, ai fini impositivi, dell’atto negoziale ai sensi dell’art. 20 del Dpr 131/1986, deve apprezzare il collegamento tra i contratti, nonché tra le operazioni societarie, al fine di valutarne l’unico effetto giuridico finale e da valorizzarne la causa reale e complessiva dell’operazione economica rispetto alle forme contrattuali utilizzate dalle parti Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per la determinazione dell’imposta complementare di registro, non aveva considerato, ai fini del conseguimento dell’unico loro effetto giuridico finale, da ricondursi a quello di una compravendita, il collegamento tra il conferimento ad una neocostituita società di un bene immobile e l’avvenuta successiva cessione, a breve distanza, delle quote societarie della stessa, da parte dei medesimi conferenti ad altra società, già facente capo agli altri soci della prima, così divenuta titolare della quota maggioritaria di quest’ultima . Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 2713/2002 in tema di imposta di registro, la prevalenza, che l’art. 20 del Dpr 131/1986, attribuisce, ai fini dell’interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria che non aveva considerato il collegamento esistente, ai fini della produzione di un unico effetto giuridico, tra l’atto di conferimento in società di un bene immobile gravato da finanziamento ipotecario e la successiva cessione delle quote dei conferenti alla stessa società conferitaria . b Sez. 5, Sentenza 14150/2013 in tema di imposta di registro, l’art. 20 del Dpr 131/1986, attribuisce prevalenza, nell’interpretazione degli atti registrati ed ai fini impositivi, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente e in tal senso vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti. Pertanto, una pluralità di operazioni societarie e di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre, nella specie, un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento della proprietà di beni immobili a seguito di conferimento dapprima in una società a responsabilità limitata e poi cessione delle relative quote, va considerata, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva e all’evoluzione della prestazione patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell’imposta .