RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3923 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO – ACCONTI. Art. 1 della legge 97/1977 - Misura originaria del 75 per cento - Disciplina sanzionatoria in caso di insufficiente versamento - Aggancio al parametro del 75 per cento - Progressivo aggiornamento legislativo della misura dell’acconto - Corrispondente elevazione del parametro di riferimento della disciplina sanzionatoria - Configurabilità. In tema di versamenti d’imposta in acconto, la variazione della misura dell’acconto dovuto dai contribuenti nel mese di novembre di ciascun anno - ai sensi dell’art. 1 della legge 97/1977, come modificata dall’art. 1 della legge 749/1977 - sulla base dell’imposta indicata nella dichiarazione annuale relativa al periodo precedente misura progressivamente innalzata con successivi provvedimenti legislativi dall’originario 75 per cento, stabilito nella norma citata, al 90, al 92 ed infine al 98 per cento , ha via via comportato la corrispondente elevazione della soglia minima di versamento richiesta dall’art. 2, quarto comma, lett. b , della legge 97/1977, ai fini della non applicabilità delle disposizioni - in materia di interessi e soprattasse per mancato, ritardato o insufficiente versamento - di cui agli artt. 9 e 92 del Dpr 602/1973. Né assume rilievo, in contrario, la circostanza che solo con il Dl 69/1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 154/1989 , sia stata espressamente modificata la disciplina sanzionatoria, con superamento dell’originario formale aggancio del criterio di non operatività delle sanzioni alla misura del 75 per cento. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 4768/2004 in tema di versamenti d’imposta in acconto, la variazione della misura dell’acconto dovuto dai contribuenti nel mese di novembre di ciascun anno - ai sensi dell’art. 1 della legge 97/1977, come modificata dall’art. 1 della legge 749/1977 -, sulla base dell’imposta indicata nella dichiarazione annuale relativa al periodo precedente misura progressivamente elevata dall’originario 75 per cento, stabilito nella norma citata, al 90, al 92 ed infine al 98 per cento, con successivi provvedimenti legislativi , ha via via comportato la corrispondente elevazione della soglia minima di versamento richiesta dall’art. 2, quarto comma, lett. b , della menzionata legge 97/1977, ai fini della non applicabilità delle disposizioni - in materia di interessi e soprattasse per mancato, ritardato o insufficiente versamento - di cui agli artt. 9 e 92 del Dpr 602/1973. Né assume rilievo, in contrario, la circostanza che solo con il Dl 69/1989 convertito nella legge 154/1989 , sia stata espressamente modificata la disciplina sanzionatoria, con superamento dell’originario formale aggancio del criterio di non operatività delle sanzioni alla misura del 75 per cento . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2014, N. 3757 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – ICI. Valori di riferimento delle aree fabbricabili - Determinazione con delibera municipale - Fondamento - Natura imperativa - Esclusione - Valore presuntivo - Configurabilità - Indicazione nell’atto impositivo - Necessità. In tema di ICI, è illegittimo l’avviso di accertamento privo di un puntuale riferimento alla delibera con cui il Comune, giusta l’art. 59, comma 1, lett. g , del D.Lgs. 446/1997, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, atteso che la stessa, pur non avendo natura imperativa, nondimeno integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori ad essa. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 15555/2010 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell’art. 52 della legge 446/1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall’ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall’art. 59, lett. g , della legge 446 cit. e riassegnato alla giunta dal D.Lgs. 267/2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente.