RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2014, N. 3755 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – IRAP. Medico di base - Autonoma organizzazione - Presenza di un dipendente part time” - Insufficienza. In materia di IRAP, la presenza di un dipendente part time” non costituisce elemento che, di per sé, provi la sussistenza di una stabile organizzazione” di supporto all’attività del contribuente, specie in relazione ad un medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza 22019/2013 in tema di IRAP, l’applicazione dell’imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente - quale elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, - senza che di per sé l’apporto del lavoro altrui induca ad affermare il requisito di cui all’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, spettando tale apprezzamento al giudice di merito è, così da evitare che l’IRAP si risolva, in ammissibilmente, in una mera tassa sui redditi di lavoro autonomo in quanto tali . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2014, N. 3754 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - In sede contenziosa - Inclusione. In materia di imposte sui redditi, ed in adesione all’art. 53 Cost., la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, sicché, in tema di redditi da partecipazione, la dichiarazione erronea della società non preclude il diritto del socio di essere sottoposto ad imposta in relazione a quanto effettivamente percepito. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 2226/2011 in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria .