RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2014, N. 3753 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Benefici prima casa - Attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di condizioni inserite nell’atto di separazione consensuale - Decadenza - Esclusione - Fondamento. In tema di agevolazioni tributarie, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta prima casa”, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza 2273/2014 in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali prima casa” sono preclusi, a norma dell’art 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, nota II bis, lett. b e c , se l’acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicché la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l’accesso ai suddetti benefici. SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2014, N. 3740 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE. Contenzioso tributario - Impugnazioni - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza a mezzo del servizio postale ex art. 38 del D.Lgs. 546/1992 prima della riforma di cui all’art. 3 del Dl 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 73/2010 - Inidoneità. In tema di contenzioso tributario, la notificazione della sentenza eseguita dalla parte direttamente a mezzo del servizio postale, anziché per il tramite dell’ufficiale giudiziario, è inidonea, nella vigenza dell’art. 38 del D.Lgs. 546/1992, nel testo anteriore alla modifica apportatagli dall’art. 3, comma 1, lett. a , del Dl 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 73/2010, a farne decorrere il termine breve per l’impugnazione. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 8507/2010 in tema di contenzioso tributario, qualora l’Agenzia delle Entrate abbia partecipato al giudizio d’appello, instaurato successivamente al 1 gennaio 2001, senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza impugnata va effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve, non nei confronti dell’Avvocatura distrettuale, ma nei confronti della sede centrale dell’Agenzia o alternativamente nei confronti degli uffici periferici della stessa, esclusivamente utilizzando le modalità previste, per la notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie, dall’art. 38 del D.Lgs. 546/1992. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto nulla la notifica della sentenza di appello all’Agenzia, che aveva partecipato, senza patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ad un giudizio d’appello celebratosi nel 2002, in quanto effettuata, a mezzo del servizio postale, ex art. 16 del D.Lgs. 546/1992 e non ex art. 38 del medesimo D.Lgs. . ii Sez. 5, Sentenza 5871/2012 in tema di contenzioso tributario, ai fini del decorso del termine breve” per impugnare le sentenze, fissato dall’art. 51 del D.Lgs. 546/1992, assume rilievo la consegna del provvedimento direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione dello stesso mediante il servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, atteso che, a seguito della modifica dell’art. 38 del D.Lgs. 546/1992, per effetto dell’art. 3, comma primo, lett. a , del Dl 40/2010, che ha sostituito il rinvio agli artt. 137 e seguenti del Cpc con il rinvio all’art. 16 D.Lgs. 546/1992, è possibile notificare con tali modalità le sentenze dei giudici tributari. Né l’applicazione di tali disposizioni alle decisioni delle Commissioni tributarie regionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario di secondo grado alle norme dettate per il primo grado, trova ostacolo nella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codice di procedura civile, poiché la notifica delle sentenze di appello resta fuori del giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione del giudicato formale.