RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 5 MARZO 2014, N. 5161 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – ICI. Aree edificabili - Nozione - Art. 11 quaterdecies , comma 16, del Dl 203/2005 - Art. 36 del Dl 223/2006 - Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b , del D.Lgs. 504/1992 - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Necessità - Mancanza di approvazione da parte della Regione e di adozione degli strumenti di attuazione - Irrilevanza - Vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino l’edificabilità del suolo - Incidenza sulla natura edificabile dell’area - Esclusione - Incidenza sul valore venale - Sussistenza. In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies , comma 16, del Dl 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/2005, e dell’art. 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b , del D.Lgs. 504/1992, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e, pertanto, la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, pur non sottraendo l’area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, incide sulla valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 9510/2008 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l’art. 2, primo comma, lett. b , del D.Lgs. 504/1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria. Essa, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 20 FEBBRAIO 2014, N. 4116 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - IN GENERE. Plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. b , Dpr 917/1986 - Edificabilità dell’area trasferita - Individuazione - Qualificazione desunta dal piano regolatore adottato dal Comune - Necessità - Fondamento. In tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b , del Dpr 917/1986, l’edificabilità dell’area trasferita va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune,indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, come si ricava dall’art. 11 quaterdecies , comma 16, del Dl 203/2005, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2005 con riferimento all’I.C.I. , e dall’art. 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006 contenente una definizione di area edificabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sui redditi e di I.C.I. che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b , del D.Lgs. 502/1992. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 15282/2008 n tema di imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il Dpr 917/1986, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dall’art. 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo .