RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 21 FEBBRAIO 2014, N. 4170 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Credito di imposta ex articolo 7 della legge 388/2000 - Condizioni - Nuovi assunti - Età non inferiore ai 25 anni al momento dell’assunzione - Necessità - Fondamento. In tema di agevolazioni tributarie, affinché il datore di lavoro possa fruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge 388/2000, è necessario che il lavoratore neoassunto abbia già compiuto, al momento dell’assunzione, il venticinquesimo anno di età, come si desume dal chiaro tenore della lett. a del comma 5 della disposizione citata, insuscettibile di interpretazione estensiva perché introduttiva di un beneficio fiscale, e dalla ratio” della disciplina, che è quella di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di persone in particolari condizioni di svantaggio. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 21412/2012 il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge 388/2000, in favore dei datori di lavoro i quali abbiano incrementato l’occupazione, non spetta alla società che, essendosi resa cessionaria dell’azienda altrui, ne abbia acquisito anche i dipendenti, in quanto in tale ipotesi non si verifica alcun incremento dell’occupazione a livello generale. ii Sez. 5, Sentenza 6232/2013 il credito di imposta concesso, dall’articolo 7, comma primo, della legge 388/2000, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, trova applicazione, nei casi di trasformazione del relativo rapporto già a tempo determinato, non dall’originaria assunzione, bensì dall’epoca di detta trasformazione. iii Sez. 5, Sentenza 23766/2013 il credito d’imposta concesso, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 388/2000, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, trova applicazione solo allorquando i nuovi assunti non abbiano svolto comunque attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi a tal fine è irrilevante, trattandosi di agevolazione fiscale da interpretare in senso restrittivo, ogni apprezzamento sulla durata effettiva del rapporto comunque espletato dal soggetto che si intende assumere nella specie, lavoratore che non aveva superato il periodo di prova , data la carenza di ogni diversa previsione sul punto da parte della norma . SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3954 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Imposta di registro - Insussistenza di maggiore imposta dovuta rispetto a quella assolta al momento della registrazione dell’atto - Definizione agevolata della lite ex articolo 11 della legge 289/2002 - Possibilità - Esclusione. In tema di imposta di registro, deve essere esclusa la possibilità di definizione agevolata della lite ai sensi dell’articolo 11 della legge 289/2002 nel caso in cui il contribuente, pur applicando l’incremento del venticinque per cento al valore dichiarato, non sia tenuto al pagamento di un’imposta maggiore rispetto a quella già assolta in sede di registrazione. Non si segnalano precedenti in termini.