RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3933 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Art. 11 della legge 289/2002 - Ambito di applicazione - Delibera assembleare di aumento di capitale sociale mediante conferimento di immobile - Inclusione. L’art. 11, comma 1, della legge 289/2002, depone nel senso della sospensione dei termini di rettifica, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002”, laddove si sia trattato di valori di beni dichiarati assoggettabili a procedimento di valutazione definibile ad istanza dei contribuenti,, alla sola condizione che sia mancata la notifica di un atto tributario finalizzato ad una maggiore pretesa, sicché, rivelandosi il suo ambito di applicazione lato ed omnicomprensivo, esso ricomprende anche gli atti societari nella specie deliberazioni assembleari di aumento di capitale, ove l’aumento sia stato attuato mediante conferimento di immobili. SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 14 FEBBRAIO 2014, N. 3445 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Accertamento sintetico - Presupposti - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Fattispecie. In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del Dpr 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis” , l’ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 cc, da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l’onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà. Così statuendo, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto fondata l’opposizione relativa ad un avviso di accertamento, emesso nei confronti di un avvocato, basato sul fatto noto consistente nella corresponsione a quest’ultimo, da parte di alcuni clienti, di onorari non registrati in contabilità, ma risultanti dai tabulati acquisiti presso varie compagnie di assicurazione e dallo stesso non contestati quanto alla loro percezione, neppure sotto il profilo del quantum” . Si veda, oltre a Cass. Sez. 5, Sentenza 5991/2006, sopra riportata, anche i Sez. 5, Sentenza 14778/2000 la sussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico, quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certa capacità di spesa, crea, in favore del Fisco, una presunzione di esistenza di un maggiore reddito e consequenzialmente sposta totalmente sul contribuente il carico probatorio carico probatorio il quale risulta - peraltro - ben individuato nel suo oggetto dall’art. 38 del Dpr 600/1973 il quale prevede la facoltà di dimostrare soltanto, o che i presupposti suddetti siano in realtà inesistenti, o che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. ii Sez. 5, Sentenza 8665/2002 in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 Dpr 600/1973, la sottoscrizione di un atto pubblico nella specie una compravendita contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l’esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente. iii Sez. 5, Sentenza 327/2006 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il metodo disciplinato dall’art. 38, quarto comma, del Dpr 600/1973 - come via via modificato - consente, a fronte di circostanze ed elementi certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico, in relazione al contenuto induttivo di tali circostanze ed elementi. Pertanto, la norma esige dati certi con riguardo alla esistenza del maggiore reddito imponibile e, in presenza di dati siffatti, richiede la individuazione dell’entità del reddito stesso con parametri indiziari, in via di deduzione logica dal fatto noto del fatto taciuto dal dichiarante, secondo i comuni canoni di regolarità causale. Ne consegue che, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall’art. 3, secondo comma, della legge 241/1990 .