RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 29 GENNAIO 2014, N. 1859 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA – DETRAZIONI. Detrazioni per un’operazione passiva isolata non diretta al mercato - Requisito dell’inerenza - Onere probatorio del contribuente - Contenuto - Fattispecie relativa a rimborso d’imposta richiesto da una società per costi di ristrutturazione di un immobile concessole in comodato dal suo amministratore. In tema di IVA, un’operazione economica isolata non diretta al mercato, compiuta da una società commerciale, quand’anche l’atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d’immobili, non può valere, di per sé sola, a dare consistenza ad un’attività imprenditoriale capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva all’attività svolta, salvo che il contribuente dimostri che la suddetta operazione, apparentemente singola, rientri in una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa si inserisca in un’attività immobiliare vera e propria, così che, in entrambi i casi, sia destinata, almeno in prospettiva a procurargli un lucro. Così statuendo, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto, ad una società immobiliare, il diritto al rimborso di un credito d’imposta per le sostenute spese di ristutturazione di un immobile concessole in comodato dal suo amministratore, avendo quest’ultima dimostrato di aver effettivamente intrapreso, al termine dei relativi lavori, l’attività di locazione immobiliare rientrante nel proprio oggetto sociale . Si vedano, in precedenza i Sez. 5, Sentenza 2300/2005 in tema di IVA, un’operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, non diretta al mercato, quand’anche l’atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d’immobili, di per se sola non può valere a dare consistenza ad un’attività imprenditoriale capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva all’attività svolta, salvo che la società dimostri o che l’operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa s’inserisca in una attività immobiliare vera e propria, così che - in ambedue i casi - sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore Nell’affermare il principio, e dare conferma alla sentenza di merito, la Corte di cassazione ha negato che una società, a cui l’Amministrazione Finanziaria aveva negato un rimborso d’imposta in relazione all’acquisto di un complesso immobiliare concesso in locazione ad altra società socia, pressoché totalitaria, della locatrice e avente la stessa residenza anagrafica e la medesima ristretta base societaria, potesse fruire del rimborso fiscale IVA per l’operazione passiva, non avendo né sostenuto e né dimostrato di essere un’impresa immobiliare o un’impresa operante in un altro settore che aveva posto in essere, eccezionalmente, un’operazione di carattere immobiliare, funzionale all’attività svolta nel proprio settore operativo . ii Sez. 5, Sentenza 4157/2013 in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 1, 4, 17 e 19 del Dpr 633/1972, la qualità di imprenditore societario è condizione unicamente per rendere assoggettabili ad IVA le operazioni attive, mentre la compatibilità con l’oggetto sociale di spese relative alla compravendita e/o alla ristrutturazione di immobili costituisce, rispetto alla detraibilità del tributo assolto sulle operazioni passive, elemento puramente indiziario della loro inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, valutabile, pertanto, dal giudice di merito insieme con altre circostanze, idonee a formarne il convincimento circa l’effettiva inerenza delle medesime operazioni passive all’espletamento della progettata attività imprenditoriale, all’interno di un criterio di ripartizione che vede onerata della prova la società . SEZIONE QUINTA 29 GENNAIO 2014, N. 1857 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Art. 32 del Dpr 600/1973 - Invito al contribuente a fornire dati e notizie - Obbligatorietà - Esclusione - Omissione od irregolarità rispetto al modello legale - Effetti - Illegittimità della verifica operata sui medesimi accertamenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l’art. 32 del Dpr 600/1973, sancisce la mera facoltà, e non l’obbligo, per l’Ufficio, di invitare il contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, sicché, come la sua omissione, anche l’esistenza di eventuali, lievi difformità dell’invito stesso rispetto al modello legale, soprattutto quando esso sia comunque idoneo a garantire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, non determina l’invalidità dell’accertamento induttivo sintetico operato dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d bis , del citato decreto. Nella specie, la S.C. confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso, ai fini IRPEF, a seguito della notifica di un invito ex art. 32 del suddetto Dpr che, benché carente dell’indicazione dell’oggetto dei chiarimenti da richiedere al contribuente e recante un termine per l’esibizione dei documenti inferiore a quindici giorni, conteneva pur sempre il chiaro invito al medesimo, rimasto peraltro inadempiuto anche nei diversi gradi del giudizio, a produrre la documentazione contabile ed amministrativa relativa all’anno di imposta oggetto di verifica . Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza 11624/2013 in tema di accertamento delle imposte sul reddito, l’art. 32 del Dpr 600/1973, nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, attribuisce all’Ufficio una mera facoltà, il cui mancato esercizio non determina l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro ciò in quanto, atteso il tenore letterale della disposizione per l’adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti ” e la discrezionalità espressamente prevista, non può ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell’accertamento né può sostenersi che siffatta discrezionalità violi il diritto di difesa, potendo l’Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell’esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall’interessato .