RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 28 GENNAIO 2014, N. 1735 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. – ALIQUOTE. Aliquote agevolate - Cessione di boxes” a soggetti già proprietari di unità abitative dei quali i primi erano dichiarati come pertinenze - Aliquota del 10% in luogo di quella ordinaria - Inapplicabilità - Fondamento. In tema di IVA, nel caso in cui un box-autorimessa sia venduto con atto separato rispetto all’unità abitativa, l’aliquota ridotta, di cui al punto 21 della parte II della tabella A, allegata al Dpr 633/1972 nel testo, utilizzabile ratione temporis” , anteriore alla modifica operata dall’art. 16, n. 4, del Dl 155/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 243/1993 , non è applicabile in virtù della semplice dichiarazione del vincolo pertinenziale tra essi esistente, in quanto, trattandosi di un’eccezione a quella ordinaria generalmente prevista, il contribuente deve dimostrarne la ricorrenza dei relativi presupposti. Ne consegue che il cedente ha l’onere di provare che la cessione dell’unità abitativa sia avvenuta tra le stesse parti, ed in particolare col costruttore di tutto l’edificio di cui il box-autorimessa costituiva una porzione in rapporto alla predetta unità, atteso che, da un lato, i parcheggi in esubero rispetto agli spazi minimi richiesti dall’art. 2 della legge 122/1989, possono, nell’osservanza del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo con il comune, essere alienati a terzi, e, dall’altro, che l’impresa che si sia limitata a rivendere non gode del beneficio fiscale, strumentale a favorire l’attività edilizia e non quella commerciale, meramente speculativa. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 7124/2003 in materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l’esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione principio affermato in tema di riconoscimento dell’aliquota agevolata per l’edilizia prevista dall’art. 8, primo comma, del Dl 693/1980, convertito, con modificazioni, in legge 891/1980 . b Sez. 5, Sentenza 16664/2011 in tema di IVA, l’aliquota agevolata del 4 per cento prevista dal punto 21 della parte seconda della tabella A, allegata al Dpr 633/1972 nel testo anteriore alla modifica apportata con l’art. 16, n. 4, del Dl 155/1993, convertito nella legge 243/1993 - riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all’art. 13 della legge 408/1949, ceduti da imprese costruttrici, ancorché non ultimati, purché permanga l’originaria destinazione - non si applica ad un’impresa edile che si sia limitata a rivendere un immobile da essa non costruito, atteso che detta agevolazione tributaria ha la finalità di favorire lo svolgimento dell’attività edilizia, anche se esercitata in tutto o in parte con la collaborazione di terzi, ma non può estendersi alla attività commerciale meramente speculativa di compravendita di immobili. Nella specie, l’immobile era stato ceduto da società che ne aveva incorporato altre, in favore di società immobiliare e con destinazione delle unità in locazione a terzi . c Sez. 2, Sentenza 1664/2012 i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall’art. 2 della legge 122/1989 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l’originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo. SEZIONE QUINTA 27 GENNAIO 2014, N. 1549 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - IN GENERE. Imposta di registro - Aliquota relativa a trasferimento di area edificabile - Applicabilità - Condizioni - Art. 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 - Inutilizzabilità - Ragioni - Fattispecie. In tema di imposta di registro, l’art. 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, si riferisce al reale valore di mercato - e dunque all’imponibile ai fini delle imposte ivi richiamate - attribuibile al terreno agricolo che sia stato previsto come edificabile da uno strumento urbanistico generale, e non anche all’aliquota applicabile in ipotesi di suo trasferimento. Ne consegue che ove manchi, pure in presenza del cosiddetto Piano strutturale” strumento programmatico di pianificazione del territorio previsto dall’art. 24 della legge regionale della Toscana 5/1995 , un piano particolareggiato o altro strumento attuativo di quello generale, un terreno non può essere edificato, ma continua ad essere qualificato come agricolo, restando assoggettato all’aliquota di trasferimento del 15% e non a quella dell’8% prevista per i terreni edificabili. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 25505/2006 in tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36, comma secondo, del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, che ha fornito l’interpretazione autentica del Dpr 131/1986, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall’art. 52, comma quarto, del Dpr 131 cit., dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione .