RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3954 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Imposta di registro - Insussistenza di maggiore imposta dovuta rispetto a quella assolta al momento della registrazione dell’atto - Definizione agevolata della lite ex art. 11 della legge 289/2002 - Possibilità - Esclusione. In tema di imposta di registro, deve essere esclusa la possibilità di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 della legge 289/2002 nel caso in cui il contribuente, pur applicando l’incremento del venticinque per cento al valore dichiarato, non sia tenuto al pagamento di un’imposta maggiore rispetto a quella già assolta in sede di registrazione. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE SESTA – SECONDA ORDINANZA 14 FEBBRAIO 2014, N. 3532 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - DIVISIONI - COMUNIONI DERIVANTI DA DIVERSE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE. Divisione ereditaria per sentenza - Imposta di registro - Solidarietà passiva tra i condividenti - Fondamento - Conseguenze. Qualora lo scioglimento della comunione ereditaria avvenga per sentenza, e non per negozio, l’imposta di registro, quale costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia, è a carico di tutte le parti del giudizio di divisione, sicché il condividente, assegnatario del compendio, che abbia pagato l’intera imposta ha diritto di regresso nei confronti degli altri condividenti, debitori solidali verso il fisco. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 22132/2010 in tema di imposta ipotecaria e catastale, il disposto dell’art. 11 del D.Lgs. 347/1990, il cui secondo comma dispone che al pagamento dell’imposta in questione sono . solidalmente tenuti tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura”, va inteso nel senso che la solidarietà si estende all’imposta calcolata sull’intero valore dell’atto sottoposto a registrazione per ciascuno dei richiedenti o degli interessati pertanto, è legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria emesso in seguito a sentenza che, a definizione di una causa di divisione di un bene immobile, abbia attribuito il medesimo bene a più soggetti, qualora in detto avviso l’imposta venga calcolata in ragione non della quota di comproprietà del bene, ma dell’intero valore dell’immobile. b Sez. 5, Sentenza 20119/2012 in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria nella specie, per divisione giudiziale mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi, atteso che quest’ultima è applicabile, ai sensi dell’art. 34 del Dpr 131/1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore .