RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 13 FEBBRAIO 2014, N. 3301 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Legge 413/1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa - Irrevocabilità - Effetti - Novazione del rapporto tributario - Esclusione - Conseguenze. TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Dichiarazioni integrative ex artt. 49 e 50 della legge 413/1991 - Natura - Distinzione - Dichiarazione integrativa per il condono cosiddetto tombale ex art. 49 errata” e non valida” - Omissioni di adempimenti prescritti nella compilazione del modello - Effetti della dichiarazione integrativa semplice ex art. 50 - Produzione - Idoneità - Esclusione - Conversione - Inammissibilità. TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Dichiarazione integrativa ex art. 57 legge 413/1991 - Errore materiale - Nozione - Fattispecie. · In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 413/1991, l’irrevocabilità della dichiarazione integrativa, alla stregua dell’art. 57 della predetta legge, va intesa esclusivamente nel senso che essa non è modificabile da parte dell’Ufficio né contestabile da parte del contribuente, e non anche nel senso che essa comporti la novazione del rapporto tributario originario, il quale permane, impedendo l’estinzione del relativo giudizio ove il rapporto sia già sub iudice” finché il debito d’imposta non sia saldato. · In materia di condono fiscale, le dichiarazioni integrative non hanno, diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali, natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono un momento dell’ iter” procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integrano un atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono però rimessi alla volontà del singolo, ma previsti dalla legge come conseguenza dell’osservanza delle specifiche norme che reggono ciascuna scelta. Ne consegue che, occorrendo verificare quale dichiarazione integrativa il contribuente abbia effettivamente posto in essere, tenuto conto che le differenze formali e strutturali di ciascuna impedisce qualsiasi conversione dell’una nell’altra, qualora la dichiarazione integrativa prevista dall’art. 49 della legge 413/1991 cosiddetto condono tombale sia stata ritenuta dal giudice di merito errata” e non valida”, per avere omesso il contribuente uno specifico adempimento nella compilazione del modello, essa non è idonea a produrre i più limitati effetti della dichiarazione integrativa cosiddetta semplice prevista dal successivo art. 50. · L’errore materiale che, ai sensi dell’art. 57 della legge 413/1991, consente la modifica da parte dell’Ufficio delle entrate, o la contestazione da parte del contribuente, della definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa, consiste nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione. Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto che non integrasse un errore materiale, trattandosi, invece, di opzioni diverse, il fatto che la contribuente avesse dapprima preferito il condono tombale per tutte le annualità di imposta ed i vari imponibili, indicando esattamente il codice, e solo in un secondo tempo avesse optato per quello semplice . · Con riferimento al primo principio, in senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 27223/2006 in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 413/1991, l’irrevocabilità della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 57 della predetta legge, va intesa esclusivamente nel senso che essa non è modificabile da parte dell’Ufficio né contestabile da parte del contribuente, e non anche nel senso che essa comporti la novazione del rapporto tributario originario, il quale invece permane, impedendo l’estinzione del relativo giudizio ove il rapporto sia già sub iudice” finché il debito d’imposta non sia saldato pertanto, qualora il pagamento della somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa non sia stato effettuato neppure a seguito dell’iscrizione a ruolo disposta ai sensi dell’art. 39, comma quarto, della medesima legge, e comunque prima dell’azione esecutiva, come previsto dall’art. 18 della legge 146/1998, la definizione della pendenza tributaria rimane priva di effetto, e l’Amministrazione può esercitare l’azione di accertamento in riferimento a tutti i periodi che formano oggetto del condono, venendo in tal modo a risorgere il relativo contenzioso, di cui sia stata disposta la sospensione. · Con riferimento al secondo principio, in senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 11188/2004 in tema di condono fiscale in materia di IVA, le dichiarazioni integrative previste dalla legge 413/1991, non hanno, diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali, natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integrano un atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono però rimessi alla volontà del singolo, ma previsti dalla legge come conseguenza dell’osservanza delle specifiche norme che reggono ciascuna scelta. Ne consegue che, occorrendo verificare quale dichiarazione integrativa il contribuente abbia effettivamente posto in essere, tenuto conto che le differenze formali e strutturali di ciascuna impedisce qualsiasi conversione dell’una nell’altra, qualora la dichiarazione integrativa prevista dall’art. 49 della legge 413/1991, il cosiddetto condono tombale, sia stata ritenuta dal giudice di merito errata” E non valida”, per avere omesso il contribuente uno specifico adempimento nella compilazione del modello, essa non è idonea a produrre i più limitati effetti della dichiarazione integrativa cosiddetta semplice prevista dal successivo art. 50. · Il terzo principio appare consolidato da i Cass. Sez. 5, Sentenza 8874/2002 in tema di condono fiscale, l’errore materiale che, ai sensi dell’ art. 57 della legge 413/1991, consente la contestazione della definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa, consiste nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che integrasse una questione di diritto, e non un errore materiale, l’erronea indicazione, da parte della contribuente, del suo reddito di collaboratrice familiare tra i redditi soggetti ad ILOR . ii Cass. Sez. 5, Sentenza 14656/2005 in tema di condono fiscale, l’errore materiale che, ai sensi dell’ art. 57 della legge 413/1991, consente la modifica da parte dell’Ufficio, o la contestazione da parte del contribuente, della definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa, consiste nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non integrasse un errore materiale l’indicazione, da parte del contribuente, al rigo C9 della dichiarazione integrativa dello stesso importo riportato al rigo superiore C8, facendo così inesattamente risultare, quale imponibile ai fini Irpef e Ilor per l’anno 1988, lo stesso importo indicato per l’anno 1987 . iii Cass. Sez. 5, Sentenza 18001/2006 in tema di condono fiscale, l’errore materiale che, ai sensi dell’art. 57 della legge 413/1991, consente al contribuente di contestare la definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa consiste in una svista che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della dichiarazione, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso dell’atto, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero, il cui contenuto resta individuabile e individuato senza incertezza dal contesto dell’atto .