RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 FEBBRAIO 2014, N. 3139 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - COMMISSIONI TRIBUTARIE. Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Proposizione del ricorso per cassazione - Notificazione e deposito - Consegna diretta o spedizione a mezzo posta - Ammissibilità - Esclusione - Osservanza delle forme previste dal codice di procedura civile - Necessità. In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del D.Lgs. 546/1992, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 12982/2007 in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del D.Lgs. 546/1992, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio. SEZIONE QUINTA 12 FEBBRAIO 2014, N. 3100 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE. Accise sul gas metano - Unicità del debito annuale, sebbene frazionato in rate mensili - Conseguenze - Pagamento tardivo delle rate mensili precedenti e tempestivo delle successive - Configurabilità di autonomi adempimenti - Esclusione - Art. 1193 cc - Inutilizzabilità - Art. 1194 cc - Applicabilità - Fattispecie. Le rate mensili di versamento dell’accisa sul gas metano non costituiscono distinti adempimenti di autonomi debiti, ma modalità di pagamento di un unico debito annuale, così frazionato, come chiaramente desumibile dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 504/1995 nel testo utilizzabile ratione temporis” , sicché, in ipotesi di mancata corresponsione di alcune di esse seguita dal tempestivo adempimento di quelle ulteriori, non è applicabile l’art. 1193 cc, dovendo, piuttosto, ai sensi dell’art. 1194 cc, imputarsi i relativi importi agli interessi ed alle indennità maturatisi in relazione alle prime, e solo dopo al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione. Così statuendo la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto corretto, con riferimento a ciascun debito annuale di accisa lo scomputo, dai versamenti tempestivamente operati dal contribuente in relazione alle rate non ancora scadute, di importi corrispondenti ad interessi ed indennità maturati con riguardo a quelle rimaste impagate, con conseguente parziarietà e tardività a cascata” dei menzionati adempimenti delle prime . Si richiamano i Sez. L, Sentenza 975/2004 poiché l’art. 1194 cc contiene un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, allorquando il creditore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l’offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale. Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., sulla base del rilievo che il creditore ha la possibilità di rifiutare la prestazione accompagnata dalla imputazione fatta dal debitore, aveva ritenuto che il ricevimento della somma, imputata dal debitore a capitale, comportasse anche accettazione, da parte del creditore, della imputazione effettuata dal debitore, così gravando il creditore dell’onere, non previsto ne’ desumibile dall’art. 1194 cc, di rifiutare il pagamento . ii Sez. 5, Sentenza 4767/2004 in tema di ritardato rimborso dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria, le leggi tributarie, a differenza di quelle civilistiche, non contengono regole espresse sulla imputazione, al capitale o agli interessi, del rimborso parziale eseguito dall’Amministrazione debitrice. Infatti, la materia, che è oggetto di una speciale e minuziosa disciplina, incomparabile con quella civilistica, è stata apprestata dal legislatore in considerazione di esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell’imposta e a quelle degli uffici preposti allo svolgimento di complessi procedimenti restitutori e il potere di accertare e liquidare la somma da restituire al contribuente è attribuito, in ragione della diversa natura dell’obbligazione tributaria, esclusivamente all’Amministrazione fiscale, senza che via sia alcuna possibilità d’intervento del creditore in applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito e respinto il ricorso del contribuente che mirava all’imputazione del pagamento ricevuto, ai sensi dell’art. 1194 cc, agli interessi e, per la parte eccedente, al capitale . iii Sez. 3, Sentenza 26052/2008 in tema di obbligazioni, l’adempimento, anche parziale acconto , é idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità é stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell’art. 1189 cc, a condizione che l’apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall’ accipiens” e ripetutamente consentiti - dagli organi sociali, in caso di persona giuridica - sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell’ accipiens” di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l’onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l’affidamento di questi era determinato da colpa è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l’esistenza di quest’ultimo .