RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 5 FEBBRAIO 2014, N. 2586 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA. All’amministratore di fatto - Presupposti - Ingerenza nella gestione sociale - Sufficienza - Desumibilità - Fattispecie. In materia societaria è ravvisabile la figura dell’amministratore di fatto nella persona di cui sia stato accertato l’avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative. Così statuendo la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarativa dell’inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, ai fini IRPEF ed ILOR, ad una società a responsabilità limitata, con conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione di accertamento ex art. 49 del Dpr 634/1972, perché effettuata ad un soggetto a cui era stata negata la qualifica di amministratore di fatto senza adeguatamente valutare che lo stesso era stato indicato dal deceduto amministratore formale come il dominus” della società ed il punto di riferimento per ogni relativo fatto gestionale . Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 28819/2008 le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la responsabilità, anche come amministratore di fatto, del consulente chiamato,con altri due, ad un tentativo di risanamento dell’impresa assicurativa, poi entrata in liquidazione coatta amministrativa, persona di cui era stata esclusa parimenti la responsabilità come direttore generale, per difetto di nomina formale a tale incarico . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 15 GENNAIO 2014, N. 701 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Preavviso di fermo amministrativo - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità - Limiti. TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE. Tassa automobilistica - Accertamento definitivo - Riscossione - Relativo credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento. In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti. Il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cc, in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi a seguito dell’omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. In ordine al primo dei due principi, si richiamano a Sez. U, Sentenza 5791/2008 in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione , facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi , nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa. b Sez. U, Ordinanza 10672/2009 il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del Dpr 602/1973 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 Cpc l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 448/2001 . Sul secondo principio, Cass. Sez. 5, Sentenza 2941/2007 in tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cc per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.