RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 15 GENNAIO 2014, N. 647 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Condono fiscale - Definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione ex art. 7 della legge 289/2002 - Presentazione - Successiva liquidazione dell’imposta o controllo formale ex artt. 36 bis e 36 ter del Dpr 600/1973 - Ammissibilità - Fondamento. In tema di definizione automatica di redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, l’art. 7 della legge 289/2002, mentre inibisce, al comma 11, l’esercizio dei poteri di accertamento degli uffici finanziari, espressamente stabilisce al comma 13 che sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’art. 36 bis ed all’art. 36 ter del Dpr 600/1973, e che le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del predetto articolo nella citata legge. Si vedano a Cass. Sez. 5, Ordinanza 12360/2011 la domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 8 della legge 289/2002 riguardante l’integrazione degli imponibili negli anni pregressi , preclude - in virtù di quanto stabilito dal comma 6, lett. a - l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria ma non la liquidazione delle imposte, ex art. 36 bis del Dpr 600/1973, senza che abbiano rilievo alcuno né la circostanza che nell’art. 8 cit. non sia prevista una specifica clausola di salvezza per tale forma di liquidazione - evidentemente non ritenuta necessaria per essere quest’ultima attività del tutto diversa e distinta dall’accertamento - né la circostanza che, in relazione all’ipotesi del condono tombale previsto dall’art. 9 della legge 289 cit., sia contenuta comma 9 una previsione espressa di salvezza dell’attività liquidatoria, in quanto, in tal caso, il legislatore, ritenendo possibile il sorgere di qualche dubbio interpretativo, ha ritenuto opportuno indicarla esplicitamente. b Cass. Sez. 5, Sentenza 1113/2013 le dichiarazioni integrative presentate in base alla legge 413/1991, mentre precludono l’accertamento dell’amministrazione finanziaria, a norma dell’art. 57 lasciano salvi gli effetti della liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione a norma degli artt. 36 bis e 36 ter del Dpr 600/1973, perché la dichiarazione tributaria è atto direttamente attuativo della legge tributaria, e produce di per sé un effetto di liquidazione dell’imposta, rispetto al quale l’eventuale ulteriore liquidazione dell’ufficio, a seguito dell’esercizio del potere di accertamento formale automatizzato ex art. 36 bis del Dpr 600/1973, non innova se non per la correzione degli errori materiali e di calcolo, tanto è vero che il quarto comma dello stesso articolo adotta il principio dell’imputazione diretta della liquidazione al dichiarante . SEZIONE QUINTA 9 GENNAIO 2014, N. 245 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI. Contestazione di plusvalenza patrimoniale realizzata attraverso cessione onerosa di immobile - Prova della parziale simulazione dell’operazione - Onere a carico dell’Amministrazione finanziaria - Adempimento mediante presunzioni semplici - Ammissibilità - Condizioni. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un’unità immobiliare, l’onere di fornire la prova che l’operazione è parzialmente quanto al prezzo di vendita simulata, spetta all’Amministrazione finanziaria, la quale adduca l’esistenza di maggiori ricavi, e può essere adempiuto, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del Dpr 600/1973, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale , rimanendo a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 1023/2008 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento e quindi l’esistenza di un maggior imponibile , e può essere adempiuto, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del Dpr 600/1973, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale .