RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 9 GENNAIO 2014, N. 210 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Chiusura delle liti fiscali ai sensi dell’art. 16 della legge 289/2002 - Pendenza della lite - Condizione - Limite - Atti impositivi, già da tempo definitivi, impugnati al solo scopo di accedere al beneficio - Abuso del diritto - Configurabilità. In materia di chiusura delle liti fiscali ai sensi dell’art. 16 della legge 289/2002 e dell’art. 2, comma 49, della legge 350/2003, la formale pendenza della lite non è ostativa del diniego dell’istanza di condono fiscale allorquando il contribuente - in palese violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo - abbia fatto uso abusivo del processo, impugnando l’atto impositivo ben oltre la scadenza del termine previsto dalla legge nella specie, dopo quasi quattro anni , senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell’impugnazione nonostante il tempo trascorso, al solo scopo di precostituirsi una lite pendente per accedere al condono. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 15158/2006 la definizione delle controversie tributarie pendenti è legata, a norma dell’art. 2-quinquies del Dl 564/1994, convertito in legge 656/1994, a due condizioni che sussista lite pendente, o possibilità di aprire una lite, e che ciò avvenga fino al 17 novembre 1994. Ne consegue che il beneficio non è applicabile qualora a tale data non sussista lite pendente e l’atto impositivo sia divenuto definitivo in epoca anteriore, senza che in tali ipotesi rilevi che il termine sia stato portato al 31 dicembre 1994 dal Dl 250/1995, in quanto, essendo l’atto divenuto definitivo già prima dello spirare del termine originario nella specie ancor prima dell’intervento della normativa sul condono , neppure al 31 dicembre 1994 era possibile aprire un contenzioso. Né a diversa conclusione può indurre il comma 4 lett. d del citato art. 2 quinquies, secondo cui la lite deve considerarsi pendente anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso, dovendo tale disposizione pur sempre riferirsi a liti reali”, che abbiano, cioè, ancora un margine di incertezza e che sia, pertanto, interesse non solo del contribuente, ma anche dell’amministrazione definire. Diversamente opinando la normativa in materia di condono, lungi dal deflazionare il contenzioso, indurrebbe un contenzioso artificioso e strumentale . SEZIONE QUINTA 2 OTTOBRE 2013, N. 22510 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’ACCERTAMENTO - IN GENERE. Accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 - Pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - Valenza - Presupposti di efficacia del concordato - Omessa prestazione della garanzia - Conseguenze - Mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione - Termine di prestazione della garanzia - Entro la scadenza della seconda rata - Sufficienza. In tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 218/1997, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa. Ne consegue che, quando sia omessa la prestazione della garanzia, la procedura non può dirsi perfezionata e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria, occorrendo che i futuri versamenti siano assicurati mediante la prestazione della garanzia, e non rimessi alla mera diligenza del debitore. Tuttavia il termine di dieci giorni, posto dal comma 3 del cit. art. 8, da un lato opera dal versamento della prima rata e non dalla redazione dell’atto e, dall’altro, non è stabilito a pena di invalidità della procedura, bastando che all’Ufficio pervenga in tempo utile, cioè entro la scadenza della seconda rata, la prova del saldo della prima e la garanzia. Si richiama a Cass. Sez. 5, Sentenza 8628/2012 in materia tributaria, decade dai benefici dell’accertamento con adesione il contribuente che, dopo avere versato la prima delle rate concordate, ometta di prestare la prescritta garanzia per il pagamento delle rate successive, a nulla rilevando che queste ultime vengano poi successivamente versate. b Cass. Sez. 5, Sentenza 13750/2013 in materia di accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 218/1997, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono mera modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa ne consegue che, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, in caso di pagamento rateale, i futuri pagamenti non possono essere rimessi alla sola diligenza del debitore, per cui la procedura non può dirsi perfezionata e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria oggetto di accertamento, da impugnare in via autonoma.