RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 18 SETTEMBRE 2013, N. 21303 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE. Movimenti bancari - Presunzione di corrispondenza ad operazioni imponibili - Prova liberatoria - Contenuto - Dimostrazione analitica della ragione di ogni movimentazione - Necessità. In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del Dpr 633/1972 in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili , non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 1739/2007 in tema di accertamento dell’IVA, qualora l’amministrazione proceda ad accertamento induttivo utilizzando, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, n. 2, del Dpr 633/1972, i dati risultanti dai movimenti dei conti correnti bancari, la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili . SEZIONE QUINTA 28 AGOSTO 2013, N. 19697 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE. Sanzioni amministrative tributarie - Violazioni commesse in data anteriore all’entrata in vigore del Dl 269/2003 ma contestate o irrogate successivamente - Persone giuridiche - Soggettività passiva - Riconoscimento - Contrasto con il principio di legalità ex art. 3 del D.Lgs. 472/1997 - Esclusione - Coordinamento con l’art. 11 D.Lgs. 472/1997 - Conseguenze. La responsabilità delle persone giuridiche per fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore del Dl 269/2003, convertito nella legge 326/2003, ma contestati successivamente o le cui sanzioni siano irrogate successivamente ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Dl cit., non contrasta con il principio di legalità di cui all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997, il cui art. 11, comma 1, contemplava già una forma di responsabilità rafforzata” tra l’autore materiale della violazione e la società o ente dotato di personalità giuridica, prescrivendone l’obbligo solidale al pagamento delle sanzioni e d’altronde il Dl 269/2003 pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica, oltre che ai sensi dell’art. 7, comma 1, anche per la previsione del comma 3, che fa salve, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 472 cit. In precedenza a Sez. 5, Sentenza 26507/2011 in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, la statuizione di cui all’art. 7, comma 1, del Dl 269/2003, convertito in legge 326/2003, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, esclusivamente a carico di quest’ultimi, non è applicabile retroattivamente, poiché il citato art. 7, al comma 3, espressamente lo esclude. Nella specie, la S.C., rilevando che le sanzioni erano state irrogate in epoca precedente all’entrata in vigore del Dl 269/2003, ha ritenuto la fattispecie regolata dall’art. 11 del D.Lgs. 472/1997, in forza del quale, nel caso di violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l’ente collettivo è responsabile di tale violazione in solido con l’autore materiale di essa . b Sez. 5, Sentenza 8733/2013 in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, la statuizione di cui all’art. 7, primo comma, del Dl 69/2003, convertito dalla legge 326/2003, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, esclusivamente a carico di questi ultimi, non è applicabile retroattivamente, poiché il citato art. 7, al terzo comma, espressamente lo esclude. Nella specie, per la S.C. la contestazione e l’irrogazione della sanzione risalenti ad epoca antecedente all’entrata in vigore della disposizione citata, rendevano applicabile l’art. 11 del D.Lgs. 472/1997, in forza del quale, in caso di violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l’ente collettivo, con o senza personalità giuridica, è responsabile di detta violazione in solido con l’autore materiale di essa .