RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 13 SETTEMBRE 2013, N. 20938 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 - Atto di contestazione e di irrogazione della sanzione - Presupposti - Definitività dell’accertamento del tributo - Necessità - Esclusione - Controversie doganali - Avviso di contestazione - Notifica - Entro il termine triennale stabilito per procedere alla revisione - Necessità - Inottemperanza - Conseguenze - Decadenza dalla pretesa tributaria . In materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, dal sistema procedimentale delineato dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997, che detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi, si desume che la contestazione e l’irrogazione della sanzione non postulano la definitività dell’accertamento del tributo al quale la sanzione inerisce ne consegue che l’avviso di contestazione in tema di controversie doganali, contenente l’effettiva irrogazione e contestazione della sanzione per un illecito amministrativo che faccia seguito ad avviso di rettifica, emesso in esito alla revisione dell’accertamento, dev’essere notificato entro il termine triennale di decadenza stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. 374/1990. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza 17506/2012 in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del favor rei”, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 472/1997, non si applica a fattispecie i cui presupposti di fatto violazione di norme tributarie per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione, contestazione della violazione, provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione finanziaria precedano l’entrata in vigore del decreto 472/1997 1° aprile 1998 , salvo che per le fattispecie medesime non torni applicabile la norma transitoria dell’art. 25, commi primo e secondo, dello stesso decreto, la quale si riferisce ai soli procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, il provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa data, in relazione all’avvenuta impugnazione in via amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, non era intervenuta una pronuncia definitiva, posto che la norma transitoria dell’art. 25 del D.Lgs. 472/1997 non ha inteso intervenire sugli effetti riscossione della sanzione ancora in corso di un rapporto già esaurito relativamente alla fase contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione e non si applica, quindi, alle successive fasi di recupero della sanzione. Ne consegue che all’avviso di mora recante richiesta di pagamento per interessi, pene pecuniarie ed oneri accessori, riguardanti un avviso di irrogazione di sanzioni già divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 472/1997, non si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 20, comma terzo, del D.Lgs. citato, bensì il termine decennale previsto dalla previgente disciplina . SEZIONE QUINTA 13 SETTEMBRE 2013, N. 20931 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL’IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Dazio doganale all’importazione - Definizione - Corrispondenza al valore di dogana - Coincidenza con il valore di transazione - Sussistenza - Ipotesi in cui il prezzo della merce non sia individuabile o sia inattendibile - Criteri residuali di determinazione del dazio. Il dazio doganale da importazione ad valorem” assume il valore in dogana delle merci importate, quale fondato su quello reale della merce cui si applica il diritto di confine, che coincide, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento comunitario 2913/1992, con il valore di transazione”, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci se vendute per l’esportazione a destinazione del territorio comunitario, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del citato regolamento ne consegue che il prezzo della merce presentata in dogana è al lordo degli oneri accessori a carico effettivo del compratore, quale risultante dalla fattura che accompagna la spedizione dei beni, mentre solo se il prezzo non è individuabile o sia inattendibile o indeterminato si applicano criteri particolari di definizione della base imponibile, fondati sul valore di transazioni per merci identiche o similari. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 8323/2013 il dazio doganale da importazione è un dazio ad valorem”, in quanto rappresenta un’aliquota del valore in dogana che coincide con quello della transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare. Questa regola, che soffre di rare eccezioni secondo l’alternativo sistema della somma fissa per parametri dimensionali e che esclude l’impiego di valori arbitrari o fittizi, non è espressamente stabilita dal codice doganale comunitario, di cui al Reg. CEE 2913/1992, ma è implicitamente presupposta da tutto il sistema normativo che in esso rinviene la propria fonte. Ne consegue che l’Autorità doganale, per potersene discostare, è tenuta a sollecitare il contraddittorio e chiedere informazioni, prima di decidere di non determinare il valore della dogana delle merci importate in base alla predetta regola fissata dall’art. 29 del medesimo regolamento . SEZIONE QUINTA 13 SETTEMBRE 2013, N. 20929 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE. Parte sprovvista di assistenza tecnica - Obbligo di fissazione del termine per munirsi di difensore - Validità dell’ordine per entrambi i gradi - Conseguenze - Fattispecie relativa ad omessa sottoscrizione da parte del difensore dell’atto di appello . L’obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore - previsto per le controversie di valore eccedente Euro 2.582, 28, dall’art. 12, comma cinque, del D.Lgs. 546/1992, come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze 189/2000 e 202/2002 e con l’ordinanza 158/2003 - sussiste solo nell’ipotesi in cui la parte sia ab initio” sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado, come si desume sia dall’esplicito riferimento, nella citata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di prime cure, sia dal tenore letterale dell’art. 12 citato, che si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi. Ne consegue che, quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all’ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine essere reiterato, attesa la riferibilità di quello già impartito all’intero giudizio. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 21139/2010 l’obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore - previsto, per le controversie di valore eccedente Euro 2.582,28, dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze 189/2000 e 202/2002 e con l’ordinanza 158/2003 - sussiste solo nell’ipotesi in cui la parte sia ab initio” sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado, come si desume sia dall’esplicito riferimento, nella citata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di prime cure, sia dal tenore letterale dell’art. 12 cit., che si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi. Ne consegue che, quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all’ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine essere reiterato, e l’appello va dichiarato immediatamente inammissibile, attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all’intero giudizio .