RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 LUGLIO 2013, N. 17228 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGNA DI RUOLI AGLI ESATTORI. Sopravvenuto annullamento dell’accertamento IRPEF ed ILOR nei confronti dei soci di società di fatto per accertata inesistenza della società - Automatico annullamento dell’accertamento in capo ai pretesi soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Allorché l’accertamento ai fini IRPEF ed ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato sull’esistenza di una società di fatto, l’eventuale annullamento dell’accertamento, per insussistenza della società stessa, non determina l’automatico annullamento dell’accertamento in questione, dovendo il giudice accertare se le operazioni economiche ascritte alla società siano state compiute dai soci singolarmente od anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto dell’art. 5 del Dpr 917/1986 e degli artt. 1 e 2 del Dpr 599/1973 discende che, in ipotesi di società di fatto tra due o più soggetti, l’ILOR fa carico alla società e l’IRPEF o l’IRPEG, se uno dei soci di fatto è una società regolare al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Se è accertata l’esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti passivi, proporzionalmente alla citata quota, unicamente dell’imposta sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo dell’ILOR se invece venga accertata l’inesistenza della società di fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall’attività economica ascritta in origine alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia riconducibile quell’attività ed invero, la mancanza nella società di fatto di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione dell’Ufficio, individualmente ad ogni ipotizzato socio l’avvenuto svolgimento di quell’attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell’assunzione ex lege” , da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte. La Suprema Corte ha, nella specie, ritenuto irrilevante che la notificazione degli accertamenti fosse avvenuta nei confronti del contribuente quale socio della società di fatto anziché in proprio, quale imprenditore individuale . In senso conforme Cass. Sez. 5, Sentenza 12765/2011. SEZIONE QUINTA 10 LUGLIO 2013, N. 17062 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI. Azioni non quotate in borsa - Determinazione del valore - Riferimento alla base imponibile del patrimonio netto della società - Incremento o riduzione risultante dall’ultimo bilancio in base ai mutamenti successivi - Rilevanza - Condizioni. In tema di imposta sulle donazioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativa ad un atto di donazione di azioni di una società non quotata in borsa, ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. b e 56 del D.Lgs. 546/1990, il valore del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio può essere incrementato, o ridotto, in ragione di mutamenti sopravvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce e la data della donazione, potendosi anche utilizzare le risultanze di un successivo bilancio antecedente alla data della donazione, ancorché approvato in epoca successiva. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 14173/2003 ai fini dell’imposta sulle successioni, il valore delle azioni non ammesse alla quotazione di borsa e delle quote di società non azionarie, comprese nell’attivo ereditario, deve essere determinato, ai sensi dell’art. 16, primo comma, lett. b , D.Lgs. 346/1990 nel testo applicabile ‹ratione temporis›, prima della modifica di cui alla legge 342/2000 , avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, ossia assumendo quali elementi di valutazione i dati contabili desumibili dal bilancio di esercizio o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato salvi, il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la veridicità delle risultanze contabili e, in difetto di questi, al valore complessivo dei beni e diritti appartenente all’ente, detratte le passività. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria non può procedere autonomamente all’accertamento di maggior valore delle partecipazioni prescindendo dal bilancio e dall’inventario, ove come nella specie esistenti. b Sez. 5, Sentenza 13512/2009 ai sensi dell’art. 22 del Dpr 637/1972, in caso di trasferimento a causa di morte della proprietà di azioni non quotate in borsa né trattate al mercato ristretto, il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, quale risulta dal bilancio, i cui dati possono essere peraltro adeguati dall’Ufficio al loro valore effettivo, attesa la discordanza tra i criteri civilistici, ispirati a considerazioni di carattere prudenziale tanto più quando la società sia un istituto di credito , di iscrizione delle singole poste contabili all’attivo o al passivo del bilancio sociale, ed il valore economico reale, attualizzato, delle poste stesse, per il quale occorre tenere conto anche della rivalutazione degli immobili e degli impianti, nonché dell’avviamento .