RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 8 MAGGIO 2013, N. 10763 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise sul gas metano - Usi industriali - Attività di cura ospedaliera - Regime - Aliquota agevolata, ex art. 26 del D.Lgs. 504/1995, per l’attività alberghiera - Estensione - Esclusione - Ragioni. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise sul gas metano - Impianto di teleriscaldamento - Aliquota agevolata di cui all’art. 26 del D.Lgs. 504/1995 - Applicabilità - Condizioni. - In tema di accise sul gas metano per usi industriali, la disposizione agevolativa prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 504/1995, con riferimento agli impieghi del gas metano da combustione nell’attività alberghiera, non può essere estesa, in via interpretativa, all’attività ospedaliera, consistendo questa, essenzialmente, nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e nell’apprestamento di medicinali ad attrezzature destinate alla cura dei degenti, non esaurendosi il complesso rapporto tra ospedale o casa di cura e paziente nella sola somministrazione di vitto ed alloggio che possa giustificare la predetta assimilazione. - In tema di accise sul gas metano per usi industriali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 26 del D.Lgs. 504/1995, per il suo impiego quale combustibile negli impianti di teleriscaldamento, non è sufficiente che da questi ultimi derivi l’adduzione di calore agli utenti mediante apposite tubature e per gli usi più diversi, in sostituzione dei tradizionali impianti di riscaldamento domestico, essendo, invece, necessario che gli stessi, muniti delle caratteristiche tecniche di cui all’art. 11 della legge 10/1991, garantiscano, attraverso la produzione combinata cogenerazione di energia elettrica e calore, un significativo risparmio energetico rispetto alle produzioni separate, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2, ottavo comma, del D.Lgs. 79/1999. Non ci sono precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 8 MAGGIO 2013, N. 10743 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI. Art. 20 del Dpr 131/1986 - Natura del negozio - Criteri - Attribuzione di nome iuris” non corrispondente alla sua realtà effettuale - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di qualificazione dell’atto privato a fini impositivi, e segnatamente con riguardo all’imposta di registro, l’art. 20 del Dpr 131/1986, va interpretato nel senso che deve aversi riguardo agli effetti concreti prodotti dallo stesso, alla sua intrinseca natura, al comportamento delle parti, non essendo nella disponibilità di queste l’identificazione vincolante del negozio mediante l’attribuzione di un nomen iuris” che non corrisponda alla sua realtà effettuale. Fattispecie di conferimento di immobile in società neo-costituita, riqualificato come compravendita . Si richiamano a Cass. Sez. 5, Sentenza 14900/2001 in tema di interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la preminenza attribuita dall’art. 20 del Dpr 131/1986 alla causa reale intrinseca natura” ed effetti giuridici degli atti” sull’assetto cartolare il titolo o la forma apparente” comporta che, in ipotesi di collegamento negoziale, l’intrinseca natura e gli effetti giuridici siano accertati, attesa l’unitarietà della causa, tenendo conto di tutti gli atti collegati Nell’affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha stabilito che, in presenza di un atto di conferimento di immobile in società di persone, con accollo a quest’ultima di mutuo ipotecario gravante sullo stesso, e di un susseguente atto di cessione delle quote del conferente alla società conferitaria, andasse considerata l’unitarietà della causa dei due atti collegati, che l’Amministrazione finanziaria assumeva corrispondente ad un negozio traslativo dell’immobile, ed ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario che aveva avuto riguardo al solo atto di conferimento . b Cass. Sez. 5, Sentenza 2713/2002 in tema di imposta di registro, la prevalenza, che l’art. 20 del Dpr 131/1986, attribuisce, ai fini dell’interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria che non aveva considerato il collegamento esistente, ai fini della produzione di un unico effetto giuridico, tra l’atto di conferimento in società di un bene immobile gravato da finanziamento ipotecario e la successiva cessione delle quote dei conferenti alla stessa società conferitaria .