RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 17 APRILE 2013, N. 9309 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI. Rimborso sull’accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma terzo, del D.Lgs. 504/1995 - Decorrenza - Dal compimento delle operazioni e non dal relativo verbale - Fattispecie relativa a miscelazione con gasolio ad accisa già assolta. In tema di imposte sul consumo di olii minerali sottoposti a miscelazione, l’art. 14, comma terzo, del D.Lgs. 504/1995 T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi ha introdotto una regola generale, per la quale il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del compimento, da parte dell’esercente l’impianto, delle operazioni di miscelazione conseguenti al lavaggio dei serbatoi con gasolio ad accisa già assolta, e non dalla data, successiva, del relativo verbale di constatazione da parte dell’Ufficio. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 23515/2008 in tema di imposte sul consumo dell’energia elettrica, l’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 504/1995 T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi , ha introdotto una regola generale per la quale il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Ne consegue che detto termine trova applicazione anche nel caso in cui l’accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo. Nella specie la S.C. ha ritenuto applicabile detto regime decadenziale all’istanza di rimborso dell’accisa debitamente pagata in sede di acquisto del prodotto, successivamente rivenduto a soggetto esente, ai sensi dell’art. 17, lett. c, del citato decreto . SEZIONE QUINTA 17 APRILE 2013, N. 9308 TRIBUTI IN GENERALE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE. Attività dell’amministrazione finanziaria - Limite - Principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino - Affermazione - Fondamento - Art. 10 della legge 212/2000 - Contenuto - Portata generale - Fattispecie relativa alla prova del condono ex art. 16 della legge 289/2002. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall’art. 10, comma primo, della legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente , trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa ed amministrativa. Fattispecie relativa alla prova della definizione per condono, ex art. 16 della legge 289/2002 ed alla conseguente estinzione del processo, ritenuta acquisita in virtù della reiterata mancata risposta della P.A. interpellata sul punto, la vetustà della controversia e i pagamenti certi di alcune rate, oltre la prima, da parte del contribuente . Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 21513/2006 il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall’art. 10, comma 1, della legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente , trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa. La previsione dell’art. 10 dello statuto - a differenza di altre che presentano un contenuto innovativo rispetto alla legislazione preesistente - è dunque espressiva di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell’ordinamento tributario anche prima della legge, sicché essa vincola l’interprete, in forza del canone ermeneutico dell’interpretazione adeguatrice a Costituzione, risultando così applicabile sia ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia ai rapporti fra contribuente ed ente impositore diverso dall’amministrazione finanziaria dello Stato, sia ad elementi dell’imposizione diversi da sanzioni e interessi, giacché i casi di tutela espressamente enunciati dal comma 2 del detto art. 10 riguardano situazioni meramente esemplificative, legate a ipotesi maggiormente frequenti, ma non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un Comune avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto fonte di legittimo affidamento del contribuente un accordo” intervento tra il medesimo ed il Comune in tema di TARSU . SEZIONE QUINTA 17 APRILE 2013, N. 9284 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise sul gas metano - Termine per il pagamento - Art. 28, comma sesto, della legge 388/2000 - Applicabilità - Conseguenze. In tema di accise sul gas metano disciplinate dal D.Lgs. 504/1995 T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi , in assenza di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disponga diversamente, la scadenza del termine per il versamento dell’accisa - per il quale è prevista, in generale, la data del 31 dicembre - ne impone la effettuazione entro il 27 dicembre dello stesso mese, in applicazione dell’art. 28, comma sesto, della legge 388/2000. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 14303/2009 posto che il D.Lgs. 471/1997 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta con riferimento alle accise, il D.Lgs. 504/1995 , nel caso di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l’art. 3, n. 4, del D.Lgs. 504/1995, nel testo vigente ratione temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva con riferimento alla sanzione amministrativa e reintegrativa del patrimonio leso con riguardo all’indennità di mora . Nell’enunciare il suddetto principio di diritto, la S.C. ha escluso l’applicabilità del principio del favor rei”, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997, il quale presuppone che due norme tributarie succedutesi nel tempo considerino in modo diverso il medesimo comportamento illecito, prevedendo una diversa entità della medesima sanzione ha anche escluso che l’emissione di un’ingiunzione di pagamento dell’indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento dell’accisa sul gas metano, costituisca presupposto per l’applicazione del principio di affidamento del contribuente, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 212/2000 .