RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 22 FEBBRAIO 2013, N. 4531 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE. Inottemperanza dell’obbligo di dichiarazione annuale - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Detraibilità dell’imposta versata in eccedenza nel relativo periodo - Esclusione - Diritto al nuovo rimborso del credito maturato nel periodo anteriore - Configurabilità - Limiti. In tema di I.V.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 e 55 Dpr 633/1972 l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo, a tale riguardo al contribuente pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 16477/2004 in tema di I.V.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 [secondo cui Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3 dell’art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1 dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell’eccedenza o a computarne in detrazione l’importo nell’anno successivo annotandolo nel registro indicato dall’art. 25 ] e 55 Dpr 633/1972 secondo cui se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio, ivi comprese le dichiarazioni mensili o trimestrali eventualmente presentate, e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta nel caso, anni 1985 e 1986 attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo 1987 , a tale riguardo al contribuendo pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso . SEZIONE QUINTA 22 FEBBRAIO 2013, N. 4498 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE. Accessi, ispezioni o verifiche - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica ex art. 52 del Dpr 633/1972 - Legittimazione al solo e specifico luogo dell’accesso autorizzato - Necessità - Ragioni - Fattispecie. In tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato o della Guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici ad essa demandati , l’autorizzazione all’accesso al domicilio privato del contribuente data dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato, secondo la stretta interpretazione della norma conseguente alle garanzie per la tutela della libertà personale poste dall’art. 14 Cost. in base ad essa non è, pertanto, consentito ai citati uffici accedere ad altri luoghi, ove pur si ritenga che il domicilio debba ivi essere individuato in via di fatto. La S.C., nel ribadire detto principio, ha confermato il difetto della necessaria autorizzazione nel caso di accesso avvenuto presso l’abitazione della convivente del contribuente, essendo il luogo non nominativamente indicato nell’atto del Procuratore della Repubblica . Da ultimo, già a Sez. 5, Sentenza 19689/2004 in tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato o della Guardia di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici ad essa demandati , l’autorizzazione all’accesso data dal procuratore della Repubblica, ai sensi del primo in locali adibiti anche” ad abitazione ovvero del secondo comma in locali diversi, come quelli adibiti solo” ad abitazione dell’art. 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso autorizzato e l’autorizzazione data in base all’una previsione normativa non è sostituibile con quella data in forza dell’altra previsione normativa, e ciò anche per limitare al massimo l’indubbio vulnus” al principio costituzionale di inviolabilità del domicilio comunque derivante dalla previsione dell’accesso. b Sez. 5, Sentenza 21779/2011 in tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli Uffici finanziari dello Stato o della Guardia di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, ad essa demandati , l’autorizzazione all’accesso data dal procuratore della Repubblica, ai sensi del primo in locali adibiti anche” ad abitazione ovvero del secondo comma in locali diversi, come quelli adibiti solo” ad abitazione dell’art. 52 del Dpr 633/1972, legittima solo lo specifico accesso autorizzato e l’autorizzazione data in base all’una previsione normativa non è sostituibile con quella data in forza dell’altra previsione normativa, e ciò anche per limitare al massimo l’indubbio vulnus” al principio costituzionale di inviolabilità del domicilio comunque derivante dalla previsione dell’accesso. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva escluso che l’organo delegato, dopo aver constatato l’inidoneità del domicilio espressamente indicato nell’autorizzazione, in quanto oggetto di ristrutturazione, potesse autonomamente individuare l’effettivo domicilio del contribuente e procedere all’accesso .