RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA ORDINANZA 6 DICEMBRE 2012, N. 21923 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Revisione rendite catastali urbane - Visita sopralluogo” - Necessità - Esclusione - Limiti. La revisione delle rendite catastali urbane regolata dall’art. 3, comma 58, della legge 662/1996 e, ricorrendone il presupposto della ripartizione del territorio comunale in microzone, dall’art. 1, comma 335, della legge 311/2004 , in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo” dell’ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale né il sopralluogo si rende necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente come si desume dall’art. 11, comma primo, Dl 70/1988, convertito nella legge 154/1988 . SEZIONE QUINTA 5 DICEMBRE 2012, N. 21809 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA - CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI. Operazioni triangolari” - Destinazione della merce all’esportazione - Prova - Vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inapplicabilità dell’esenzione d’imposta. Per beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni all’esportazione, di cui all’art. 8, lettera a , del Dpr 633/1972 - eseguite cioè mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità europea, a cura o a nome dei cedenti cd. operazioni triangolari” - la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest’ultima non è prescritta, del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali per le spedizioni postali. Non rileva, quindi, che il trasferimento fisico del bene fuori dall’ambito territoriale comunitario risulti da elementi conoscitivi indiretti, dovendo l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione essere fornita con mezzi, aventi carattere di certezza ed incontrovertibilità, quali le attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre strumenti di origine privata, quale la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 21946/2007 per beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8, lettera a , del Dpr 633/1972, ovverosia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti cosiddetto”triangolazioni” , la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, e non da altri e diversi documenti. b Sez. 5, Sentenza 21956/2010 il tema di IVA, l’esportazione triangolare”, per essere considerata operazione esente da IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a , del Dpr 63/1972 uppone necessariamente che vi sia la prova che il trasporto al di fuori del territorio della Comunità sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione interna in vista del trasporto a cessionario non comunitario, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti. L’onere di fornire la prova dell’avvenuta esportazione incombe, comunque, anche sul primo cedente, il quale deve dimostrare, senza che siano ammessi equipollenti, l’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale della Comunità. Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che, trattandosi di cessione di beni a società di diritto inglese con destinatario finale un cliente russo, il cedente italiano per beneficiare dell’esenzione dell’IVA doveva fornire le prove dell’esportazione, secondo la disciplina vigente all’epoca, a mezzo dell’esemplare 3 del DAU - Documento Amministrativo Unico - munito del timbro e del visto dell’ufficio doganale di uscita . c Sez. 5, Sentenza 22233/211 i tema di I.V.A., nelle cosiddette operazioni triangolari, regolate dall’art. 8, lett. a , del Dpr 633/1972sì chiamate per la presenza di un cedente e di un cessionario, entrambi residenti nel territorio dello Stato, nonché di un terzo residente all’estero e destinatario della merce, l’esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del cedente anche se su incarico del cessionario, senza possibilità di inserimento, in tale fase, del cessionario inoltre, per espressa previsione, l’esportazione deve risultare da documento doganale ovvero da vidimazione apposta dall’Ufficio Doganale su un esemplare della fattura. Conseguentemente, qualora dal cedente siano state emesse le fatture relative alla merce destinata all’esportazione e su tali fatture, intestate al cessionario residente nel territorio dello Stato, risulti la vidimazione dell’Ufficio Doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale, devono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per ritenere sussistente una operazione triangolare e, quindi, una cessione all’esportazione esente da imposta. In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che non aveva tenuto conto che, nella specie, era stato il cessionario e non il cedente ad effettuare il trasporto e l’esportazione dei beni ceduti, né si era posta il problema della verifica degli altri presupposti, tra i quali la esibizione in dogana delle fatture relative ai beni ceduti ed ai corrispettivi erogati per il lavori commessi dalla cessionaria .