RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 30 NOVEMBRE 2012, N. 21406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE. Circolo culturale, ricreativo o sportivo - Somministrazione di bevande - Agevolazioni fiscali - Condizioni - . TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - IN GENERE. Circolo culturale, ricreativo o sportivo - Somministrazione di bevande - Agevolazioni fiscali - Condizioni - . L’attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come non commerciale”, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto art. 4 Dpr 633/1972 e di quella sui redditi art. 111 Dpr 917/1986 nel testo vigente ratione temporis” , oggi trafuso nell’art. 148 dello stesso Dpr soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta solo in favore degli associati. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 15191/2006 in tema di imposte sui redditi, nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 4 della legge 383/2000, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, l’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale . SEZIONE QUINTA 30 NOVEMBRE 2012, N. 21396 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO – NECESSARIA. Applicabilità al processo tributario - Sussistenza - Fattispecie. La sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 Cpc, è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati. Nella specie, a seguito di rettifica delle perdite dichiarate da una società, era stato intrapreso un giudizio avente ad oggetto l’avviso di recupero dell’imposta patrimoniale, accertamento dalla S.C. ritenuto consequenziale al successivo giudizio vertente sulle somme dovute a titolo di Irpeg e Ilor . In senso conforme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza 1865/2012 la sospensione necessaria del processo ex art. 295 Cpc è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto al giudicato. In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, pur riconoscendo effetti decisivi alla sentenza non definitiva di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta compagine sociale, non aveva disposto, in attesa della definizione di quel giudizio, la sospensione del processo pendente nei confronti del socio, avente ad oggetto l’accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta . SEZIONE QUINTA 30 NOVEMBRE 2012, N. 21392 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Atti impugnabili - Elencazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 - Tassatività - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Limiti - Richiesta del contribuente di accertamento di maggiori perdite subite in conseguenza dell’erroneo pagamento di tributi non dovuti o versati in misura superiore a quella prescritta - Ammissibilità - Esclusione. In tema di contenzioso tributario, è inammissibile l’azione del contribuente finalizzata esclusivamente a far accertare le maggiori perdite subite in conseguenza dell’erroneo pagamento di tributi non dovuti, o versati in misura superiore a quella prescritta, dal momento che il ricorso davanti al giudice tributario può essere proposto soltanto avverso gli atti impugnabili, tassativamente indicati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, elencazione che pur essendo suscettibile di interpretazione estensiva - in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente artt. 24 e 53 Cost. e di buon andamento dell’amministrazione art. 97 Cost. , ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 448/2001 - si riferisce, in ogni caso, solo ad atti dell’Amministrazione finanziaria che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di uno di quelli dichiarati espressamente impugnabili, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l’interesse a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 285/2010 in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili” contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi le notizie” o note” comunicate dall’Ufficio che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l’interesse inteso con riferimento all’art. 100 Cpc a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. È, quindi, impugnabile la comunicazione con cui l’Ufficio revochi la sospensione della procedura di riscossione, precedentemente concessa in attesa di verificare il diritto allo sgravio, trattandosi di provvedimento riconducibile, nella sostanza, ad un diniego di sgravio, idoneo ad esplicitare la volontà negativa dell’Ufficio rispetto all’istanza avanzata dal contribuente e perciò rientrante nella previsione dell’art. 19, comma 1, lett. h , del D.Lgs. 546 citato. b Sez. 5, Sentenza 16100/2011 in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili”, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi le notizie” o note” comunicate dall’Ufficio che, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l’interesse inteso con riferimento all’art. 100 cod. proc. civ. a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell’Ufficio che aveva chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del contribuente avverso il rigetto di un’istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo, sul presupposto che si trattava di un atto non ripreso nell’elenco tassativo di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 .