RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 30 NOVEMBRE 2012, N. 21412 TRIBUTI IN GENERALE - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE. Società cessionaria di azienda - Riconoscimento del credito d’imposta - Esclusione - Fondamento. Il credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge 388/2000, in favore dei datori di lavoro i quali abbiano incrementato l’occupazione, non spetta alla società che, essendosi resa cessionaria dell’azienda altrui, ne abbia acquisito anche i dipendenti, in quanto in tale ipotesi non si verifica alcun incremento dell’occupazione a livello generale. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 30 NOVEMBRE 2012, N. 21390 TRIBUTI IN GENERALE - IN GENERE. Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - Onere della prova - Riparto - Criteri - Fattispecie in tema di fusione per incorporazione. In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria. Così statuendo, la S.C., riformando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto non abusiva l’operazione di acquisizione di un terreno edificabile, realizzata attraverso l’acquisto delle quote della società proprietaria dell’area interessata piuttosto che con la fusione per incorporazione di quest’ultima nella società acquirente, ravvisando la non fungibilità, sotto il profilo degli effetti giuridici ed economici, e rispetto all’obbiettivo economico da conseguirsi, tra la cessione di quote sociali dell’alienante e la fusione per incorporazione, regolata, nella specie, dalla disciplina antecedente alla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 6/2003 . Vexata quaestio. Si vedano a Sez. 5, Sentenza 1465/2009 in materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell’operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un’operazione elusiva nell’impianto organizzativo di una corporate joint venture” in cui gli investimenti erano stati effettuati da una società ad hoc”, costituita per l’acquisto di attrezzature e linee di produzione, concesse in comodato gratuito a terzi per la realizzazione di veicoli poi acquisiti dalla comodante ad un minor prezzo, in quanto, pur derivando dall’operazione un risparmio di imposta, essa trovava giustificazione ragionevole nell’obiettivo di assicurarsi vantaggiose posizioni commerciali di competitività sui mercati cui i veicoli prodotti erano destinati . b Sez. 5, Sentenza 20029/2010 in materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell’operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. Fattispecie in cui l’Ufficio aveva contestato alla società contribuente di aver simulato la conclusione di contratti di soccida con diversi allevatori per eludere le limitazioni imposte dalla normativa comunitaria in tema di quote latte” e la S.C., pur condividendo il rilievo della deviazione dallo schema tradizionale dalla soccida, quale contratto associativo agrario, non ha ritenuto configurabile l’ abuso del diritto” in quanto non era stato provato dall’ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato alla società accertata dalla manipolazione degli schemi contrattuali classici . c Sez. 5, Sentenza 21782/2011 in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse abuso del diritto l’assunzione, da parte di una società in perdita e senza dipendenti, nell’anno precedente alla fusione, di un dipendente con il ruolo di amministratore delegato, senza che ricorressero ragioni economiche che la giustificavano, essendo la stessa finalizzata ad integrare uno dei presupposti, previsti dal comma 5 dell’art. 123 Dpr 917/1986 - nel testo anteriore ala riforma di cui al D.Lgs. 344/2003 - per poter beneficiare della riportabilità delle perdite secondo cui le spese per lavoro dipendente debbono essere superiori al 40%, rispetto alla media. d Sez. 5, Sentenza 19234/2012 in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale era stato stipulato un atto di fusione societaria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni antielusive di cui all’art. 7 del D.Lgs. 358/1997, ma le parti avevano convenzionalmente fatto risalire gli effetti a data antecedente l’entrata in vigore delle disposizioni, al fine di eluderne l’applicazione .