RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 30 NOVEMBRE 2012, N. 21349 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Rettifica della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 - Presupposti - Evidenti errori materiali o di mero calcolo - Emersione ictu oculi” dalla dichiarazione - Necessità - Applicabilità in presenza di questioni interpretative o di valutazioni giuridiche - Esclusione. Il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell’art. 36 bis Dpr 597/1973 è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d’accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere. Si richiama a Sez. 1, Sentenza 12998/1999 il potere attribuito agli Uffici finanziari, in base al secondo comma, lett. d dell’art. 36 bis del Dpr 597/1973, è esercitabile soltanto quando l’indeducibilità dell’onere sia rilevabile ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e corregibili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è attivabile, occorrendo in tali casi un atto d’accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nell’escludere l’onere ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere. b Sez. 5, Sentenza 3119/2000 la previsione dell’art. 36 bis, secondo comma, del Dpr 600/1973, introdotta dall’art. 2 del Dpr 920/1976 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell’ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha natura eccezionale, e non tollera applicazione estensiva ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, a tale strumento non può fare ricorso l’amministrazione finanziaria ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività d’interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni d’imponibilità o di deducibilità o relative all’applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione. Nella specie la Suprema Corte di cassazione ha fatto applicazione di un tal principio - negando pertanto l’utilizzabilità dello strumento di cui all’art. 36 bis cit. - in relazione alla pretesa dell’amministrazione di rettificare una dichiarazione dei redditi al fine di negare il diritto del contribuente all’esposizione di un credito d’imposta derivantegli dal pagamento di tributi negli Usa in relazione a dividendi corrisposti da società aventi sede in tale Stato . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 19949 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Revisione delle rendite catastali urbane - Previa visita sopralluogo” dell’ufficio - Necessità - Condizioni. In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa visita sopralluogo” dell’ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo e al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile. Principio già espresso da Cass. Sez. 5, Sentenza 22313/2010 la revisione delle rendite catastali urbane, regolata dall’art. 3, comma 58 della legge 662/1996 e, ricorrendone i presupposti - ripartizione del territorio comunale in microzone, dall’art. 1, comma 335, della legge 311/2004 in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo” dell’ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue che la motivazione dell’atto di riclassamento può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’ufficio, avendo l’esclusiva funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa nella quale al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita. Tuttavia l’accertamento contenzioso non avrà ad oggetto l’idoneità della motivazione ma il merito della controversia . SEZIONE QUINTA 14 NOVEMBRE 2012, N. 19864 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Estinzione del processo ex art. 3, comma 2 bis , del Dl 40/2010 - Doppia soccombenza totale dell’amministrazione finanziaria nei due gradi di giudizio. La doppia soccombenza totale” dell’amministrazione finanziaria nei due gradi di giudizio che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis , del Dl 40/2010 convertito nella legge 73/2010 , consente al contribuente la definizione agevolata della lite tributaria pendente in sede di legittimità, va accertata facendo riferimento esclusivo alla oggettiva posizione di vantaggio o svantaggio in concreto conseguita dall’erario in esito al giudizio di merito, e non già con riferimento alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione. Ne consegue che il suddetto requisito non sussiste e, di conseguenza, è preclusa al contribuente la definizione agevolata della lite in tutti i casi in cui il giudice di appello abbia accolto il gravame dell’amministrazione finanziaria, a nulla rilevando se l’accoglimento sia avvenuto a causa dell’infondatezza della pretesa del contribuente, piuttosto che a causa di un errore di giudizio del tutto autonomo e non indotto dalle allegazioni difensive della parte privata. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza 21697/2010 l’applicazione della speciale causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall’art. 3, comma 2 bis, del decreto-legge 40/2010 convertito nella legge 73/2010 , mediante pagamento del cinque per cento del valore della controversia, necessita di due presupposti che la lite penda da oltre dieci anni, e che l’amministrazione sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio. Tale ultimo requisito ricorre solo quando la soccombenza dell’Amministrazione sia stata totale, il che non si verifica allorché il giudice tributario d’appello, decidendo sull’impugnazione dell’amministrazione finanziaria, ne abbia accolto sia pure in minima parte le doglianze .