NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Appuntamento all’anno nuovo per riaffrontare le innumerevoli sfaccettature della materia tributaria, prima, però, ultimo aggiornamento per questo 2012, con un ‘pacchetto monstre’ di approfondimenti. Prima fonte, l’Agenzia delle Entrate, che, oltre a rendere disponibili sul proprio sito web le bozze dei modelli per Iva e Cud 2013, ha anche fornito chiarimenti in materia di processo tributario e contributo unificato, e affrontato, tra l’altro, il tema della tassazione sul valore normale delle azioni eccedente il conferimento effettuato dal manager-socio. Ma ‘piatto forte’ è quello fornito dalla Corte di Cassazione da un lato e dalle Commissioni tributarie dall’altro. Per quanto concerne il ‘Palazzaccio’ segnaliamo alcune delle tematiche di maggiore rilievo affrontate dai giudici onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare la concreta diminuzione della propria capacità reddituale di fronte all’accertamento del Fisco termine della notifica del fallimento bancarotta ‘limitata’ nel tempo accusa di evasione partendo dall’induttivo validità dell’acquisto in buonafede nullità dell’avviso di accertamento senza valida sottoscrizione immobile sequestrabile se la donazione è finalizzata a gabbare il Fisco. E una citazione a parte meritano, infine, le pronunzie numero 15221 e numero 22506 la prima sancisce come legittima la notifica fatta alla moglie convivente, anche in luogo diverso dalla residenza angrafica la seconda stabilisce che è possibile il rimborso dell’Irap anche nei confronti dello studio legale, perché tale struttura non comporta automaticamente il riconoscimento della stabile organizzazione. E, infine, diamo un’occhiata ai temi principali proposti alle Commissioni tributarie induttivo k.o. se manca la prima nota applicazione degli studi di settore accertamento integrativo. Per chiudere, in ultima battuta, anche una capatina in Europa, laddove i giudici hanno stabilito che in caso di acquisto effettivo, la detrazione è salva, a meno che non riesca il Fisco a provare la malafede dell’acquirente. Mol, leasing e societá in perdita sistematica. Dall’agenzia i chiarimenti sulla disapplicazione della disciplina ris. Ag. Entrate numero 107/e dell’11 dicembre 2012 Chiamata a pronunciarsi in merito alla disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi 36-decies e ss., del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, numero 148, a seguito di un interpello presentato da una società per la quale il mol indicato nella richiamata lettera f del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate debba essere determinato senza considerare i costi afferenti ai contratti di leasing ”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al fine di assicurare un paritario trattamento tra le due modalità di acquisizione” dei beni immobili strumentali all’esercizio d’impresa ed a prescindere dalle scelte contabili effettuate dal soggetto interessato nonché dalla data di sottoscrizione e/o dalla durata del contratto di leasing, il mol rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica non può che essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B del conto economico, l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio ”. Processo tributario e contributo unificato. I charimenti dell’agenzia delle entrate ris. Ag. Entrate numero 104/e e numero 105/e del 7 dicembre 2012 Due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate numero 104/E e numero 105/E e una nota del MEF per dettagliare i nuovi codici tributo da utilizzare e per ricordare quanto introdotto dal DL 98/2011 che ha introdotto, con decorrenza 7/7/11, il contributo unificato anche nel processo tributario. Tutto in vigore dal prossimo 12 dicembre. Manager-socio. Nulla sfugge al fisco ris. Ag. Entrate numero 103/e del 4 dicembre 2012 Il valore normale delle azioni eccedente il conferimento effettuato dal manager-socio è tassato come reddito da lavoro dipendente. È questo, in sintesi, quanto contenuto dalla risoluzione numero 103/E dell’Agenzia delle Entrate chiamata a pronunciarsi in merito all’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, numero 212 relativamente all’assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro ex. art. 51 del TUIR . Iva e Cud 2013. Disponibili le bozze dei modelli Già disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate bozze dei modelli e istruzioni per IVA e CUD 2013. Fari puntati sull’IVA per cassa, novità introdotta solo da pochi giorni. I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime dovranno così specificare l’importo delle operazioni ad esigibilità differita registrate per il mese di dicembre e comunicare l’opzione. Tra le altre novità di un certo rilievo vi è anche l’eliminazione del quadro VR con trasferimento al quadro VX della richiesta di rimborso annuale. Acquisto effettivo, detrazione salva Corte di Giustizia UE numero c-285/11 del 6 dicembre 2012 Onere del Fisco provare la malafede dell’acquirente nel caso contesti la natura fraudolenta di una operazione. In tutti gli altri casi, e a fronte di un’operazione effettivamente realizzata, viene preservato in capo all’acquirente il diritto alla detrazione dell’imposta versata. Per i giudici della Corte di Giustizia UE, infatti, Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ”. La riorganizzazione del fisco non deve essere di ostacolo al contribuente Cassazione numero 22550 dell’11 dicembre 2012 A stabilirlo la Cassazione con la sentenza numero 22550/12. In particolare, si legge nelle motivazioni che richiamano consolidata giurisprudenza, questa Sezione della Suprema Corte ha statuito l’irrilevanza di mutamenti di competenza territoriale interni all’Amministrazione fiscale e che siano stati conseguenti a sue misure di riorganizzazione. E, questo, perché il contribuente non è ex lege tenuto a conoscere atti che sono semplicemente riorganizzativi ed interni all’Amministrazione. E, ciò, con salvezza del fondamentale principio di buonafede oggettiva del contribuente” Cass. 23349/04 che, ai fini di decorrenza del termine d’impugnazione, ha per la prima volta affermato il principio della irrilevanza dei cambiamenti di competenza territoriale interni all’Amministrazione cui, adde, Cass. 20085/09 e 2740/09 che hanno ritenuta la efficacia della sentenza di Commissione Tributaria Provinciale emessa nei confronti di un Ufficio fiscale poi divenuto incompetente” a seguito, appunto, di atto interno di riorganizzazione ”. Studio legale uguale a stabile organizzazione? Assioma in discussione possibile il rimborso dell’Irap Cassazione numero 22506 del 10 dicembre 2012 Assioma da mettere in discussione la struttura di uno studio legale equivale, automaticamente, al riconoscimento della stabile organizzazione. Tale collegamento logico non rappresenta una certezza assoluta. E ciò può avere ripercussioni importanti sul fronte dell’Irap Di sicuro interesse, difatti, la pronunzia con cui i giudici della Cassazione hanno rigettato, in maniera definitiva, il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione tributaria regionale siciliana, che aveva riconosciuto il diritto di uno studio legale associato a vedersi rimborsata l’Irap. Secondo i giudici, difatti, non è inattaccabile la praesumptio hominis in base alla quale la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ”. Tale visione può essere messa in discussione, con dati concreti, desunti dalla realtà. Come è avvenuto in questo caso difatti, è stata evidenziata la assenza di personale dipendente ”, da un lato, e la esiguità delle spese per beni strumentali ” dall’altro. Ciò rende assolutamente legittima l’esclusione della applicabilità dell’Irap. Confermata, quindi, la linea di pensiero seguita dai giudici tributari rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, e riconosciuto il rimborso dell’Irap allo studio legale associato. Perentorio il termine biennale della notifica nel fallimento Cassazione numero 22437 del 10 dicembre 2012 Il fallimento dell’impresa non legittima il Fisco ad allungare, oltre il biennio, i termini della notifica della cartella esattoriale. A stabilirlo la Cassazione con la sentenza numero 22437/12 che respinge il ricorso presentato da Equitalia. In particolare, si legge nella motivazione, l’assunto posto a base del motivo di impugnazione qui in esame, secondo il quale sarebbe stata comunque indispensabile la preventiva iscrizione a ruolo del credito azionato ai fini di coltivare la pretesa creditoria nell’ambito della procedura concorsuale, non appare condivisibile alla luce della disciplina che regola l’insinuazione fallimentare dei crediti erariali, la quale per questo aspetto in nulla differisce rispetto a quella relativa ai crediti ordinari. Se non si tratta qui, perciò, di assumere che sia opponibile nei confronti della massa fallimentare una decisione conclusiva di un processo al quale la curatela fallimentare non ha preso parte giacché l’Agenzia ricorrente rivendica non già l’efficacia delle decisioni che riguardano il , ma bensì l’efficacia degli avvisi di accertamento notificati alla curatela fallimentare e da quest’ultima non impugnati , resta comunque che nessun impedimento di carattere giuridico può ora invocare l’Agenzia procedente ai fini di giustificare l’omessa tempestiva notifica delle cartelle esattoriali entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di intervenuta definitività dell’accertamento , onde occorre concludere che bene ha fatto il giudice del merito a dichiararne la nullità per intervenuto difetto in capo all’Erario della potestà di pretendere l’esecuzione del credito ”. Agevolazione salva anche con rinuncia all’usufrutto Cassazione numero 22244 del 7 dicembre 2012 Non si perdono i benefici prima casa anche nel caso di rinuncia all’usufrutto. A stabilirlo l’ordinanza numero 22244 della Cassazione, respingendo il ricorso della locale Agenzia delle Entrate. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all’usufrutto, e che quest’ultimo atto non può essere qualificato traslativo, nel senso proprio del termine, producendo, di per sé, l’estinzione del diritto, ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà ”. Bancarotta limitata” nel tempo Cassazione numero 47502 del 6 dicembre 2012 Non sono punibili i prelevamenti e le distrazioni di fondi troppo vecchie”. Quando si parla di bancarotta o fallimento è quindi sempre necessario che chi agisca lo faccia con dolo e nella consapevolezza di poter giungere anche al fallimento societario. È lunga e articolata la sentenza della Cassazione chiamata a pronunciarsi sul fallimento di una squadra di calcio professionistico dopo che la famiglia che ne possedeva la maggioranza aveva, nel corso del tempo, distratto rilevanti somme di denaro dal patrimonio al fine di finanziare la controllante. E la conclusione dei giudici annulla la condanna già pronunciata dalla Corte di Appello. In particolare, si legge nelle conclusioni, Con riferimento, dunque, alla posizione di , e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di .. che si atterrà al seguente principio di diritto nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere altresì sorretto dall’elemento soggettivo di dolo” ”. L’accusa di evasione parte dall’induttivo Cassazione numero 47127 del 5 dicembre 2012 Anche l’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde cfr., Cass. sez. 3 28.4-21.6.2011 numero 24811 Cass. sez. 3 numero 1904 del 21.12.1999, Z. conf. Cass. sez. 3, 20.10.1995 P. ”. Queste le conclusioni della Cassazione contenute nella sentenza numero 47127/12 che ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società di costruzioni, riconosciuto colpevole del reato di dichiarazione infedele continuata artt. 81 cpv c.p. e art. 4 DLgs. numero 74/2000 e condannato ad oltre un anno di reclusione, seppur con la condizionale. Parola di ufficiale giudiziario! Cassazione numero 21817 del 5 dicembre 2012 Che fa fede sino a querela di falso. Per la Cassazione, in tema di notifica degli atti tributari, infatti Quando l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la Società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva” altrove, e recatosi presso la sede effettiva” abbia fatta consegna a persona qualificatasi addetta” alla ricezione per la Società ridetta, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Laddove, invece, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva” ed il contenuto della dichiarazione di chi si sia qualificato addetto” alla ricezione di atti per conto della Società notificata, sono assistiti da presunzioni iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consentono al giudice di conoscere la regolarità dell’attività di notificazione ”. Passaggio di appalti per frodare il Fisco sequestro nei confronti dell’esponente della pubblica amministrazione per avere contribuito Cassazione numero 46833 del 4 dicembre 2012 Sequestro preventivo per una cifra di poco inferiore ai 3milioni di euro. Alla base del provvedimento – deciso dal Gip, confermato dal Tribunale e ‘benedetto’, infine, dalla Cassazione – la compartecipazione ad una articolata operazione finalizzata a sottrarre disponibilità al pagamento di imposte ”. A colpire è che l’operazione di recupero, chiamiamola così, venga attuata non nei confronti del dominus dell’illecito sistema, ma, bensì, nei confronti di un esponente della Pubblica Amministrazione, che a quel sistema ha dato un contributo fattivo. ‘Terreno di conquista’ è quello dell’emergenza rifiuti e della gestione dei relativi appalti. Chiaro e semplice il sistema messo in piedi numerose società di capitali, tutte collegate, si succedono nella gestione dei servizi appaltati, trasferendo l’una all’altra solo le componenti attive del patrimonio ”. Mentre, è ovvio, le componenti passive rimangono nelle mani della società ‘madre’, che così spogliata di ogni bene o credito, carica soltanto di debiti ” non è aggredibile dai creditori e dall’Erario ” non a caso, quella che, ad ogni passaggio, è catalogabile come società ‘madre’ viene poi posta in liquidazione volontaria ” oppure sottoposta a concordato preventivo fallimentare ”. Tutto ciò con buona pace del Fisco, i cui crediti ” sono destinati a non essere mai onorati e rispettati ”. Ma, secondo la ricostruzione della vicenda, a risultare decisivo è il ruolo del responsabile dell’’Area Economica Finanziaria’ dell’Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti quest’ultimo, difatti, ha accettato il sub-ingresso nell’appalto e nella posizione creditoria della nuova società alla vecchia società, pur essendo a conoscenza delle pendenze tributarie ” della vecchia società. Eppoi l’esponente della pubblica amministrazione ha anche proposto di erogare ” alla nuova società rilevanti somme di denaro che, invece, sarebbero dovute confluire nel patrimonio ” della vecchia società ed essere in futuro utilizzate per estinguere gli ingenti debiti tributari maturati ”. Ebbene, per i giudici, è evidente il fumus del concorso nel reato di compimento di atti fraudolenti indirizzati a sottrarre disponibilità al pagamento di imposte, stante la sistematica omissione di controlli e il rilascio di proposte favorevoli al pagamento ” in favore della nuova società di somme che sarebbero dovute confluire nel patrimonio della società titolare del rapporto originario e che avrebbero potuto essere impiegate per estinguere i debiti tributari da quest’ultima maturati ” e ben conosciuti ” dall’esponente del Commissariato per l’emergenza rifiuti. Seguendo questa linea di pensiero, tale ripetuta attività costituisce un evidente contributo causale per la commissione del reato, che influisce in modo determinante sullo schema esecutivo dell’illecito e non realizza soltanto un mero aiuto per assicurare all’autore il prezzo, il prodotto o il profitto del reato ”. Legittima, quindi, secondo i giudici di Cassazione, la valutazione della condotta ‘incriminata’ come concorso nel reato tributario ”. E legittimo anche l’inquadramento del profitto come riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio ” della vecchia società su cui il Fisco avrebbe avuto il diritto di soddisfare i propri crediti. Ciò azzera anche l’osservazione relativa al mancato personale conseguimento ” di un’ utilitas da parte dell’esponente del Commissariato. Ecco perché il provvedimento relativo al maxi-sequestro preventivo, per quasi 3milioni di euro, ad personam è da ritenere fondato. L’integrazione dell’atto non salva l’agevolazione Cassazione numero 21730 del 4 dicembre 2012 La mancata indicazione del luogo di lavoro nel comune ove è ubicato l’immobile, anche in assenza della residenza del contribuente, nell’atto notarile costa” l’agevolazione sulla prima casa. A stabilirlo l’ordinanza della Cassazione che specifica come la mancata produzione dell’atto registrato non costituisce l’unica ratio a base della decisione in quanto la CTR ha respinto l’appello sul rilievo che tale requisito luogo in cui l’acquirente svolge attività lavorativa deve essere indicato nell’atto di notaio e dimostrato con la presentazione contestuale della documentazione attestante il possesso dei requisiti” e che con l’atto di rettifica il contribuente, prima della notifica dell’avviso fiscale, avrebbe dovuto indicare che l’immobile era ubicato nel luogo in cui svolgeva attività lavorativa” o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ”. La sanatoria esclude la confisca Cassazione numero 46726 del 3 dicembre 2012 Se il reo provvede al pagamento dell’imposta, considerato che il profitto suscettibile di confisca corrisponde all’ammontare dell’imposta evasa, col pagamento viene meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire col provvedimento ablatorio viene meno la stessa ragione giustificatrice della confisca, da rinvenirsi proprio nella necessità di evitare che il conseguimento dell’indebito profitto del reato si consolidi in capo al reo ”. Per i giudici della Cassazione, quindi, la sanatoria integrale effettuata dal contribuente esclude la successiva confisca dei beni. Infatti, si leghe ancora nelle motivazioni, La natura prevalentemente sanzionatoria riconosciuta alla confisca per equivalente non deve portare ad un indiscriminato automatismo nella sua applicazione senza tener conio che con l’adempimento, sia pure tardivo, dell’obbligazione tributaria, viene meno quel profitto del reato che la misura ablatoria è destinata ad aggredire. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un ingiustificato ricorso alla misura sanzionatoria in quanto l’indagato, oltre ad aver adempiuto al suo debito verso l’amministrazione finanziaria, si vedrebbe privato, all’esito dell’accertamento della responsabilità penale, anche di beni equivalenti per valore al profitto del reato, ormai dismesso con il versamento dell’imposta evasa. Ne discende che l’adempimento del debito verso l’amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. La restituzione all’erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca ”. Onere del contribuente provare la diminuita capacitá reddituale Cassazione numero 21398 del 30 novembre 2012 Compete al contribuente dimostrare la concreta diminuzione della propria capacità reddituale in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La vicenda arrivata sino alla Cassazione riguardava un contribuente che svolgeva contemporaneamente l’attività di lavoratore dipendente e quella di autonomo a cui il Fisco contestava mancati ricavi ai sensi dell’art. 3 comma 181 della Legge 549/95. Già soccombente sia in CTP che in CTR, il contribuente si è visto chiudere la porta in faccia” anche dalla Suprema Corte per cui Quanto alla denunciata omessa o insufficiente motivazione della sentenza, contraddittorietà della sentenza e vizio di omessa valutazione delle prove” il ricorrente nemmeno specifica quali sono le prove che la CTR avrebbe omesso di valutare e perché esse avrebbero dovuto condurre ad una differente valutazione, posto che la CTR ha affermato nella sentenza che il ricorrente non aveva offerto elemento alcuno di prova in ordine al minor reddito conseguito, idoneo a superare la presunzione legale di cui all’accertamento parametrico previsto dall’art. 3 commi 181 e 184 della legge 549/95 ”. Non è elusivo l’acquisto di un terreno che transita” dalla cessione di quote Cassazione numero 21390 del 30 novembre 2012 Accogliendo il ricorso presentato dalla società immobiliare contribuente, acquirente di un terreno effettuato attraverso l’acquisto di quote dell’azienda cedente, la Cassazione ha stabilito come non vi sia fungibilità, rispetto all’obiettivo economico da conseguire, tra l’operazione di cessione delle quote e quella di fusione e come pertanto, nella specie, sussistessero nella specie specifiche e valide ragioni economiche per optare, come soluzione più vantaggiosa per la società acquirente e indipendentemente dai benefici fiscali conseguiti, in favore dell’acquisto delle quote della società alienante anziché alla fusione per incorporazione. Deve di conseguenza concludersi sul punto nel senso che dell’insussistenza, nella fattispecie dedotta in causa, dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni antielusive previste dall’art. 37 bis del d.P.R. 1973/600. restando assorbite le ulteriori argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente pei escludere l’applicabilità di dette disposizioni ”. Senza Irap l’avvocato-amministratore Cassazione numero 21228 del 28 novembre 2012 A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza numero 21228/12. Per i giudici della Suprema Corte, si legge nelle motivazioni, compete al Fisco, ai fini dell’applicazione dell’imposta, provare l’utilizzo dell’organizzazione dello studio legale nel compimento dell’attività di amministratore di società. In particolare, e in accoglimento del ricorso del professionista, la sentenza di merito si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ove il professionista operi contemporaneamente come amministratore di una società e con attività in proprio autonomamente organizzata, è soggetto ad IRAP per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione cfr. la sentenza numero 4959 del 2 marzo 2009 ”. Salvo il credito quando il problema è tecnico” Cassazione numero 21221 del 28 novembre 2012 Problemi col web? Connessione a ‘singhiozzo’? Disagi che possono rivelarsi utilissimi per il contribuente nei rapporti col Fisco Esemplare la vicenda vissuta da una società, che ha visto salvo il proprio credito di imposta nonostante la tardiva presentazione del modello Cvs ”. Secondo l’Agenzia delle Entrate – che propone ricorso in Cassazione – proprio il ritardo nella importante comunicazione legittima l’avviso di recupero del credito di imposta. Seguendo questa linea di pensiero, quindi, è assolutamente illogica, secondo il Fisco, la pronunzia della Commissione tributaria regionale, che aveva dato ragione ai titolari della società, confermando, comunque, il loro diritto al credito di imposta. E, invece, secondo i giudici di Cassazione, non vi è nulla di illogico. Perché, come emerso dalla ricostruzione della vicenda, il ritardo era stato solamente di due minuti ”, e, comunque, l’invio telematico ‘posticipato’ del modello Cvs era dovuto a difficoltà tecniche ” quindi, non se ne poteva dedurre – e così in terzo grado viene confermata la pronunzia della Commissione tributaria regionale – la sanzione della perdita del diritto ”. Sempre valido l’acquisto in buona fede Cassazione numero 21110 del 28 novembre 2012 Solo la provata collusione tra acquirente e creditore precedente può invalidare l’acquisto di un bene pignorato durante un’asta immobiliare. Lunga e complessa la sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso del contribuente avverso l’azione esperita da Equitalia. Si legge infatti nelle conclusioni del documento come Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo ”. Paga il notaio ritardatario Cassazione numero 21082 del 27 novembre 2012 Risponde direttamente il notaio, per le sanzioni irrogate agli eredi, quando è responsabile del ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione. Inoltre, prosegue la Cassazione, agli eredi non sono nemmeno imputabili le sanzioni derivanti dalla tardiva dichiarazione integrativa. Infatti, presupposto per l’applicazione di una autonoma sanzione in caso di ritardata presentazione di tale dichiarazione è che dalla stessa sia derivata la liquidazione di una maggiore imposta” e che, pertanto, non è di per sé sanzionabile non comportando la liquidazione dì maggiori imposte la denuncia integrativa tardiva diretta, come nella specie, esclusivamente al riconoscimento di passività precedentemente non indicate ”. Per la Suprema Corte viene meno la coerenza logica delle argomentazioni sulle quali il giudice del gravame ha basato il proprio convincimento circa l’insussistenza di un collegamento causale tra l’affermata responsabilità del notaio in relazione al ritardo nella presentazione della originaria denuncia di successione e le maggiori somme addebitate dall’Ufficio del Registro agli eredi con il secondo avviso di liquidazione argomentazioni che muovono dall’individuazione, nell’iniziativa assunta dagli eredi con la presentazione della dichiarazione integrativa, della causa esclusiva degli ulteriori oneri liquidati, di per sé idonea a spezzare ogni nesso causale con la condotta colposa del professionista ”. Il patteggiamento vale per l’accertamento Cassazione numero 20133 del 16 novembre 2012 L’ammissione delle somme truffate in sede di patteggiamento valgono anche per l’accertamento fiscale. È la Cassazione a stabilirlo nella sentenza numero 20133/12 del 16 Novembre. Si legge così nelle motivazioni come la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd. di patteggiamento” pur non risolvendosi in accertamento capace di fare stato nel giudizio civile o in quello amministrativo ed essendo quindi, al riguardo, priva di automatica ed ineludibile efficacia probatoria implica pur sempre un’ammissione di colpevolezza, che costituisce indiscutibile elemento di prova almeno di natura presuntiva cfr. Cass. 5756/12, 26263/11, 10280/08, 17289/06, 19505/03, 2724/01 , utilizzabile, in particolare, dal giudice tributario nel giudizio sull’accertamento ex art. 14, comma 4, l. 537/1993 ”. Ricavi occulti per il sexy shop. e i corrispondenti costi? è il contribuente a doverli dimostrare, non il fisco a doverli desumere Cassazione numero 20110 del 16 novembre 2012 Maggiori ricavi desumibili da una contabilità parallela ‘occulta’. E su questo fronte le ‘indagini’ del Fisco possono fermarsi Perché è a carico del contribuente il compito di dimostrare, concretamente, che quei maggiori ricavi siano strettamente connessi con corrispondenti costi. Così, l’accertamento è da considerare legittimo, seppur ‘limitato’ ai soli ricavi. A far chiarezza sono i giudici della Cassazione, che ribaltano la prospettiva seguita dalla Commissione tributaria provinciale prima e regionale poi, che avevano accolto le osservazioni proposte dal contribuente – titolare di un sexy shop – sulla omessa considerazione, al pari dei maggiori ricavi, altresì di maggiori costi induttivamente determinabili ”. Fonti dell’accertamento, messo in moto dall’Agenzia delle Entrate, documentazione extracontabile riferita agli effettivi incassi giornalieri ” e conto corrente postale sul quale erano stati accreditati importi derivanti da vendite per corrispondenza ”. Queste fonti, secondo i giudici di terzo grado, bastano per la rettifica del reddito d’impresa ”, a prescindere da presunti corrispondenti componenti negativi necessari allo svolgimento dell’attività ”. Perché, analizzando il processo relativo all’accertamento tributario, la diretta dipendenza, di una componente del reddito dichiarato dai costi, necessita di dimostrazione a onere del contribuente, e con le modalità proprie della rettifica della dichiarazione ”, altrimenti il reddito viene correttamente tassato nella misura conseguente ai ricavi, rimanendo l’oggetto del processo tributario delimitato dal contenuto dell’atto impositivo impugnato ”. Di conseguenza, l’atto contestato, in questa vicenda, ha legittimamente inciso soltanto sui ricavi, e non sui costi ”, concludono i giudici, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate azzerando ab origine l’impugnazione proposta dal contribuente contro l’avviso di accertamento. Sequestrabile l’immobile quando la donazione nasconde altri fini Cassazione numero 44504 del 15 novembre 2012 Non sfugge al sequestro preventivo l’immobile donato” dal contribuente al coniuge con il solo scopo di sottrarlo all’azione di riscossione del Fisco. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale afferma correttamente l’esistenza del fumus e del periculum in mora e quanto precede è più che sufficiente a giustificare il provvedimento sotto il profilo del fumus commissi delicti, ma è ineccepibile anche l’ulteriore considerazione che sussiste altresì il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile in sequestro possa aggravare o protrarre le conseguenze del supposto reato, atteso che è ben possibile che la titolarità del bene venga trasferita a terzi ”. N ullo l’avviso di accertamento non recante valida sottoscrizione ai sensi dell’art. 42 del dpr numero 600/73 Cassazione numero 19739 del 13 novembre 2012 La Suprema Corte conferma ancora una volta il suo risalente orientamento per quanto concerne la sottoscrizione degli avvisi di accertamento Cass. Sez. t. 5, Sentenza n 14626 del 10/11/2000 Cass. Sez. t. 5, Sentenza numero 14195 del 27/10/2000 . l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del DPR numero 600 del 1973 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non e quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario [] incombe all’Amministrazione, dimostrare in caso di contestazione, I’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio.” La Corte puntualizza che tale onere probatorio, ai sensi dell’art. 58 del Decreto legislativo numero 546 del 1992, deve essere adempiuto nel giudizio di primo grado, non potendo essere riprodotta la delega del funzionario nel giudizio di appello. È di 60 gg il termine per ricorrere in cassazione per la revocazione di sentenza notificata alla controparte Cassazione numero 19731 del 13 novembre 2012 In tema di termini per proporre ricorso per revocazione in Cassazione la Corte conferma se stessa. I supremi giudici hanno statuito ancora una volta che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale [] alla notifica della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve [numero d.a. di 60 giorni] per proporre ricorso in Cassazione [] a meno che il giudice della revocatoria, a seguito di istanza di parte, non abbia sospeso i termini per ricorrere in Cassazione Cass.Sez. I Sentenza numero 1196 del 20/01/2006 . ”. Ravvedimento operoso e sgravio. credito in compensazione l’anno dopo? No, senza indicazione nella dichiarazione Cassazione numero 19621 del 12 novembre 2012 Prova presuntiva pro Fisco? Per ribaltare la situazione il compito del contribuente è gravoso, e ha da essere confortato dai documenti. Altrimenti il destino è quello di soccombere Esemplare la querelle , approdata in Cassazione, in merito a una cartella di pagamento per maggiori imposte, per l’anno 2002, contestata a una società in liquidazione. Quest’ultima, a proprio favore, richiama il fatto di avere ottenuto lo sgravio per l’annualità precedente, a seguito di ravvedimento operoso ” e sostiene, poi, di poter portare il relativo credito in compensazione nell’anno seguente ” ragionamento fondato, secondo i giudici della Commissione tributaria regionale. Ma, in terzo grado, la prospettiva è completamente ribaltata. Per una ragione semplicissima la parte privata non ha fornito la prova decisiva a proprio favore. Significativo il ‘buco’ compiuto dalla società difatti, alcuna compensazione era stata indicata nella dichiarazione stessa, per la quale aveva enunciato un credito pari a zero, a seguito della compensazione ”. E bisogna ricordare, aggiungono i giudici, che in tema di Iva, la mancata esposizione della eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza medesima nell’anno successivo ”. Ciò comporta l’azzeramento completo della questione difatti, i giudici di Cassazione accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrare, e, soprattutto, rigettano il ricorso della società avverso la cartella di pagamento. È sopravvenienza il contributo erogato in anticipo Cassazione numero 17522 del 12 ottobre 2012 L’erogazione anticipata di una parte del contributo a favore delle attività produttive nelle aree depresse d’Italia, ai sensi del DL numero 415/92, convertito con modificazioni nella legge numero 488/92 e del DM di attuazione numero 527/95 , effettuata anteriormente al sorgere del diritto all’attribuzione medesima non è da qualificarsi come debito nei confronti dell’ente erogatore bensì come sopravvenienza attiva ex art. 55, comma 3, lett. b del TUIR. A stabilirlo la Cassazione che ribalta completamente la decisione presa dalla CTR. Accogliendo il ricorso del Fisco, la Suprema Corte ha infatti precisato che le somme erogate non costituiscono contributi in conto impianti, imponibili per competenza, mancando una specifica destinazione della somma ricevuta all’acquisto o alla costruzione di beni strumentali e dovendosi, in difetto di tale indicazione, considerare le somme ricevute come sopravvenienze attive, che, ai sensi dell’art. 55, comma 3, lett. b del TUIR, sono imponibili per cassa e concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono incassate o in quote costanti negli esercizi successivi fino al quarto, e vanno imputati al conto capitale, come avviene per tutti gli investimenti generalmente intesi a potenziare i mezzi patrimoniali dell’impresa ”. Non serve il nulla osta alle Fiamme Gialle Cassazione numero 17051 del 5 ottobre 2012 La mancata preventiva autorizzazione del comandante regionale della Guardia di Finanza, in tema di accertamenti bancari a carico dei contribuenti, non costituisce una violazione della privacy degli stessi e non incide sull’interesse pubblico al risparmio e alla gestione di esso da parte degli istituti bancari, con il risultato che i dati così acquisiti dalla polizia tributaria possono essere utilizzati in sede di accertamento. Per la Cassazione il ricorso proposto dal contribuente è quindi infondato poiché in materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sè, l’inutilizzabilità degli stessi, come nella specie, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio Cfr. anche Cass. Sentenze numero 27149 del 16/12/2011, numero 22984 del 2010 ”. I 30 giorni decorrono dalla consegna Cassazione numero 16565 del 28 settembre 2012 Non è eccepibile la tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente quando è effettuata nel termine dei 30 giorni dalla data di consegna del ricorso alla controparte. Il richiamo della Cassazione è all’art. 22 del D.Lgs. numero 546/92 che prescrive come la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso che , invece, decorrono dalla ricezione del plico da parte dell’ufficio finanziario e non da quella della spedizione e ciò per un triplice ordine di considerazioni 1 il D.Lgs. numero 546 del 1992, art. 22, assegna, per la costituzione della parte ricorrente, il termine generico di trenta giorni dalla proposizione del ricorso b l’art. 16 D.Lgs. cit. stabilisce che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto c l’art. 20 D.Lgs. cit. contempla la data di spedizione al solo fine di considerare tempestivo il ricorso che sia spedito entro il termine per impugnare ”. Cassa allargata” quando c’è l’assimilazione del reddito dell’amministratore Cassazione numero 15241 del 12 settembre 2012 In mancanza di una norma specifica derogatoria e stante la assimilazione normativa al reddito di lavoro dipendente dei compensi degli amministratori, il principio di cassa allargato trova applicazione anche ai compensi di questi ultimi. In tal modo coincidono il perioda d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante, mantenendo la simmetria tra l’anno di tassazione per l’amministratore e l’anno di deducibilità per la società. Diverso è il caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui l’attività di amministratore svolta rientra nell’oggetto dell’arte o professione, in quanto m tal caso le somme corrisposte sono soggette alla disciplina del reddito da lavoro autonomo per cui il principio di cassa allargato non si applica ”. Questo quanto ribadito dalla sentenza numero 1524/12 della Cassazione. Ok alla notifica fatta alla moglie convivente. Anche se in luogo diverso dalla residenza anagrafica Cassazione numero 15221 del 12 settembre 2012 Questo il principio sancito dalla Cassazione nella dettagliata sentenza in oggetto. In particolare, si legge nelle motivazioni, le notifiche degli avvisi presso la nuova residenza erano state ritualmente ricevute da persona qualificatasi come familiare moglie convivente”, e dunque il procedimento notificatorio si era validamente perfezionato ai sensi dell’art. 139 co. 2 c.p.comma gravando sul contribuente la prova contraria della mancanza di corrispondenza alla realtà della qualifica familiare convivente dichiarata dal ricevente. L’affermazione dei Giudici territoriali secondo cui le notifiche erano invalide in quanto eseguite in luogo non coincidente con la residenza anagrafica del contribuente, ed in violazione dell’art. 140 c.p.comma da un lato, si pone in palese contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva sulla residenza anagrafica dall’altro presenta evidenti lacune nella rappresentazione dell’iter logico seguito per pervenire a detta affermazione ”. Interventore legittimo il Comune nel giudizio sul classamento Cassazione numero 14000 del 3 agosto 2012 Il Comune, quale ente impositore, è soggetto legittimato a partecipare al giudizio di impugnazione di un atto di classamento di bene immobile situato nel suo territorio intervento. Trattasi, infatti, di soggetto che, ben al di là dall’avere un interesse di mero fatto, è destinatario indiretto mediato dell’atto di classamento, influendo questo sui tributi che il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso. Pertanto, poiché l’esito del giudizio sull’atto di classamento può ripercuotersi sul Comune con conseguenze dannose dirette o indirette, questi deve essere considerato soggetto legittimato a partecipare al processo in qualità di interventore adesivo dipendente. Ici e turbine solo l’inutilizzabilità assoluta rende le turbine irrilevanti Cassazione numero 14000 del 3 agosto 2012 Per il calcolo del valore di un immobile ai fini ICI rilevano sempre le turbine che ne costituiscono parte integrante e che non possono esserne eliminate senza alterazione sensibile dell’immobile stesso. Infatti, soltanto la completa non utilizzabilità delle turbine può impedire che queste influiscano sul valore dell’immobile e, quindi, renderle irrilevanti ai fini ICI, mentre il mero inutilizzo non svolge alcun effetto. Vincolanti i valori stabiliti dal regolamento comunale Cassazione numero 13105 del 25 luglio 2012 Illegittimi gli atti impositivi ICI-IMU che accertano un valore superiore a quello dichiarato dal contribuente se questi ultimi corrispondono ai valori medi delle aree edificabili stabiliti nel regolamento approvato dal consiglio comunale. A stabilirlo l’ordinanza numero 13105/12 della Cassazione. In particolare, si legge nelle motivazioni, Ferma l’attribuzione al solo organo consiliare della potestà regolamentare D.Lgs. numero 446 del 1997, art. 52, come espressamente riconosciuto dal D.Lgs. numero 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. a , occorre considerare che l’atto regolamentare di cui al D.Lgs. numero 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g è previsto esclusivamente nel caso in cui la Amministrazione locale intenda autoimporsi dei vincoli all’esercizio della potestà di accertamento dei tributo tale potere di accertamento non può, infatti, essere esercitato, e se esercitato i relativi atti sono affetti da illegittimità, ove siano stati fissati i valori medi che possono essere utilizzati dai contribuenti nella dichiarazione ICI ed a tali valori i contribuenti si siano attenuti nella autoliquidazione della imposta ”. Compensazione vietata senza spiegazione CTR Roma numero 488/14/12 del 12 luglio 2012 Obbligo di spiegazione per il giudice che intende compensare le spese. Per i giudici della CTR romana commette infatti una palese violazione della legge il togato che compensa le spese giudiziali senza adeguate motivazioni. È il caso di un contribuente chiamato alla divisione delle spese che aveva eccepito il ritardo nella notifica di una cartella con cui la regione Lazio chiedeva il pagamento della tassa automobilistica. Leggendo nella motivazione si evince come non possa ricadere sul contribuente l’errore della P.A. e come sia fatto divieto al giudice tributario di compensare le spese processuali ritenendo comunque legittimo il provvedimento a fronte di non meglio identificati giusti motivi”. Ko all’induttivo se manca solo la prima nota CTR Roma numero 243/4/12 del 12 luglio 2012 A stabilirlo i giudici della IV sezione della CTR romana. Che motivano così la propria decisione L’utilizzazione del metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, 2° comma, lett. d DPR 600/73 è consentita ogni volta si sia in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione questa incompletezza non deve riguardare una semplice contestazione di una mera omissione nella tenuta delle scritture contabili, ma si deve riferire a tutta una serie di incongruenze, tali da rendere irregolari e quindi inattendibili, le risultanze delle scritture contabili nel loro complesso. Nella specie dette condizioni non sussistono in quanto la contabilità della società è stata ritenuta del tutto regolare dalla Guardia di finanza in sede di accesso e l’unica irregolarità rilevata è stata la tardiva esibizione, peraltro limitata al giorno successivo all’inizio della verifica, del registro di prima nota dei corrispettivi per l’anno 2005. La sola circostanza della tardiva esibizione del registro prima nota non costituisce valido presupposto per l’applicazione della ricostruzione induttiva del reddito e del volume d’affari ”. Il reddito non fa l’Irap CTR Roma numero 518/14/12 Parafrasando un vecchio proverbio, la CTR romana ha stabilito che un professionista non è soggetto ad IRAP per il solo fatto di conseguire un reddito elevato. Rimane infatti necessaria, ai fini del tributo, l’esistenza di una autonoma organizzazione per lo svolgimento della propria attività professionale. Più precisamente, si legge nelle motivazioni della sentenza, l’ammontare dei compensi percepiti è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto d’imposta in ragione del carattere reale dell’lrap La ricchezza prodotta dall’impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalle capacità del professionista ”. Onere del Fisco quindi accertare se il professionista indagato” utilizza regolarmente, nell’esercizio della propria attività, personale impiegato, beni strumentali e mezzi finanziari idonei a potenziarla ”. Integrativo solo con nuovi indizi CTR Lombardia numero 81/46/12 Non è possibile contestare la validità della documentazione contabile, già prodotta dal contribuente e riconosciuta attendibile, in assenza di nuovi elementi che possano giustificare l’accertamento integrativo. A stabilirlo, accogliendo l’istanza del contribuente, la CTR lombarda. Oltre a criticare il doppio intervento del Fisco, che viene meno al consolidato principio della globalità e unicità della rettifica ”, i giudici lombardi hanno ben puntualizzato come il requisito della novità non ricorre quando si tratti di diversa, o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’ufficio ”. La novità risiede infatti nell’espletamento di attività di verifica non realizzabili, con la normale diligenza, durante il primo intervento. Lista Falciani continua l’alternanza delle pronunce CTP Milano, numero 236/5/12 del 4 ottobre 2012 Sono inutilizzabili i dati contenuti nella lista Falciani, in quanto trattasi di documento di origine illecita acquisito mediante la commissione dei reati di cui all’art. 615 ter c.p. accesso abusivo a un sistema informatico e/o 646 c.p. appropriazione indebita . E quitalia deve dimostrare di meritare l’aggio del 4,65% CTP Treviso numero 84/8/12 del 25 settembre 2012 Gli aggi di riscossione pari al 4,65% dell’importo iscritto a ruolo rappresentano il compenso dovuto all’agente della riscossione per il lavoro da lui svolto nell’esazione dei ruoli affidatigli. Conseguentemente, se contestati, esso deve giustificare la doverosità dell’aggio nell’ammontare richiesto dimostrando quale sia volta a volta l’attività da lui posta in essere a fronte della quale viene richiesto un compenso perché la semplice tabulazione astratta di un compenso non è sufficiente, soprattutto nel caso di esplicita contestazione ”. L’abnormità della frode esclude la buonafede del cliente abituale CTP Treviso numero 74/5/12 del 25 settembre 2012 Un soggetto imprenditore, che intrattenga costanti rapporti economici a condizioni particolarmente vantaggiose con una cosiddetta cartiera, non può non rendersi conto dell’esistenza di una frode ed è, quindi, esclusa la sua buona fede, se della sostanziale inesistenza della cartiera vi sono elementi indicativi abnormi. S tudi di settore da applicare sempre la versione più aggiornata CTP Savona numero 34 del 7 settembre 2012 Lo studio di settore evoluto” va applicato anche alle annualità precedenti la sua pubblicazione in quanto strumento più affidabile delle precedenti versioni. Ciò, anche laddove si potrebbe applicare la precedente versione dello studio di settore modificata secondo i correttivi apportati con il D.M. 7/06/2011. Sconti e Iva. Attenzione nell’induttivo CTP Trento numero 82/1/12 Ai fini dell’accertamento induttivo, lo sconto praticato ai clienti deve tenere conto dell’IVA. Per i giudici della CTP trentina, che ha accolto un punto del ricorso presentato dal contribuente è quindi palesemente errato calcolare le percentuali di sconto sul valore imponibile della merce. Mentre è più corretto utilizzare il prezzo finale già comprensivo dell’imposta, in particolare quando si tratta di vendita al dettaglio ove lo sconto praticato è effettuato direttamente sul prezzo esposto al pubblico e quindi già comprensivo di IVA . A cura di d.t.