NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Ancora più ampio, questo week-end, il panorama delle fonti per l’usuale aggiornamento in materia fiscale spunti di rilievo, difatti, arrivano non solo da Cassazione e Commissioni tributarie, ma anche da Agenzia delle Entrate e Corte Costituzionale. Proviamo a dare un’occhiata a volo d’uccello E partiamo proprio dall’Agenzia delle Entrate, che, tra l’altro, si sofferma sulla tematica sempre calda dell’Iva e sulla tassazione da applicare alla previdenza integrativa. Passaggio rilevante, senza dubbio, è quello in Corte Costituzionale, laddove, affrontando il nodo della notifica degli atti, è stato chiarito che bisogna mettere in opera lo stesso procedimento per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti tributari. Di sicuro interesse anche gli spunti offerti dalla Corte di Cassazione. Sicuramente significativa la pronuncia relativa alla applicazione della ‘Legge Pinto’ nell’ambito del processo tributario, e meritevoli di approfondimento anche i passaggi dedicati, in altre sentenze, all’applicabilità dell’Irap, alla applicabilità dell’ipoteca, alla simulazione del credito fiscale in sede di riorganizzazione aziendale. Per chiudere, infine, spazio alle Commissioni tributarie, che pongono sul tavolo tematiche rilevanti tra l’altro, responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento dei debiti tributari, accertamento sull’azienda sempre in perdita, necessità dell’atto completo in caso di contestazione, confronto tra studio di settore e perizia. Previdenza integrativa con tassazione differenziata ris. Ag. Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012 In risposta ad un interpello presentato da un Fondo Pensionistico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 opera la ritenuta del 12,5% a titolo di imposta. Con qualche ritardo sembra quindi recepita la sentenza della Cassazione n. 13642/11 per cui In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui all’art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993 – che rinvia agli artt. 16, comma 1, lett. a , e 17 del T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996 convertito nella L. n. 30 del 1997 , esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento – costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 ”. Non sconta l’Iva lo scambio” dei punti in un’operazione a premio ris. Ag. Entrate n. 101/E del 26 novembre 2012 In risposta ad un interpello presentato da una società, organizzante una operazione a premio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i punti che una società acquista da un’altra società partner al fine di poterli elargire ai propri clienti a seguito del raggiungimento di un certo numero di punti relativi alla propria iniziativa, costituiscono un vero e proprio premio, presente nel catalogo. Ai fini dell’IVA, come già chiarito con la risoluzione n. 3/E del 20 gennaio 2000, ove era stato esaminato un caso analogo a quello prospettato nell’istanza, il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti alla società partner, è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, n. 4 , del DPR n. 633 del 1972, in quanto trattasi di compenso concernente operazioni relative a titoli similari a quelli non rappresentativi di merci ”. Sisma Emilia. Dall’agenzia tutte le risposte necessarie circomma Ag. Entrate n. 45/E del 26 novembre 2012 Dall’Agenzia delle Entrate tutte le risposte inerenti il finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. In particolare, i contribuenti delle zone colpite dal sisma hanno la possibilità di richiedere un’integrazione del finanziamento, garantito dallo Stato, nel caso in cui i tributi, i contributi e i premi stimati per il periodo intercorrente dal 17 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 si dimostrino insufficienti rispetto all’originaria previsione. Inoltre, specifica sempre la circolare, La perizia comprovante i danni subiti potrà essere redatta anche successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione. Iva per cassa. La normativa UE stabilisce il limite a 500mila euro circomma AG. Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012 Regime IVA per cassa a rischio sopra i 500mila euro? Sembra questo il concreto pericolo emergente dalla lettura della circolare n. 44/E dell’Agenzia delle Entrate in quanto tale soglia è espressamente prevista dalla normativa comunitaria all’art. 167-bis della direttiva n. 112/06. Un limite eccedente tale soglia, come quello di 2 milioni stabilito nella normativa nazionale, prevede infatti un procedimento di consultazione preventiva da parte del Comitato IVA della UE. Procedimento avviato ma non ancora concluso! Ne consegue che se tale procedimento non dovesse ottenere il via libera comunitario, tutti i contribuenti con volume d’affari superiore alla soglia nazionale” autorizzata dovranno liquidare l’imposta con le modalità ordinarie, ma senza l’aggravio di sanzioni e interessi. Notifica degli atti. Stesso procedimento per cartelle di pagamento e accertamenti tributari Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 Il procedimento di notifica della cartella di pagamento non deve essere diverso da quello degli accertamenti tributari. A stabilirlo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 258/12. Nel caso di assenza del contribuente oggetto di notifica della cartella deve quindi essere comunicato il deposito dell’atto presso la casa comunale mediante affissione alla porta e invio di una raccomandata informativa. In particolare la Corte ha sentenziato l’illegittimità costituzionale del terzo comma corrispondente all’attualmente vigente quarto comma dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile [] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , anziché Nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ”. ‘Stecca’ del Fisco legittimo il rimborso IRAP al cantante lirico Cassazione n. 21106 del 27 novembre 2012 Confronto diretto col cantante lirico, e a steccare è il Fisco! Assolutamente non riuscito, difatti, l’assolo dell’Agenzia delle Entrate sulle ‘note’ dell’Irap. Legittimo, secondo i giudici della Cassazione – che condividono il pensiero della Commissione tributaria regionale –, il rimborso riconosciuto all’artista. Assolutamente irrilevante, difatti, il ‘peso’ da attribuire alla struttura materiale ” – quantificata in poco più di 7mila euro – utilizzata e i compensi ” – circa 13mila euro – riconosciuti a terzi, più precisamente a un agente teatrale che assiste il cantante lirico e che viene compensato a provvigione. Non ci si trova, ad avviso dei giudici – che richiamano un precedente ad hoc , relativo, in quel caso, alla persona di un attore –, di fronte ad una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista ” e destinata a creare profitto aggiunto ”. Per essere ancora più precisi, non si può parlare di struttura organizzativa esterna ”, ma di semplice supporto occasionale non è applicabile, quindi, l’Irap, ed è legittimo il rimborso riconosciuto all’artista, con buona pace dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione limita il sequestro Cassazione n. 45847 del 23 novembre 2012 Nella sentenza in oggetto la Cassazione ha stabilito come l’accertamento con adesione incida direttamente, riducendolo, sul profitto del reato tributario suscettibile di sequestro e successiva confisca. Per i giudici della sezione penale, in particolare, Il sequestro non può, conseguentemente, riguardare beni di valore eccedente il profitto del reato Sez. III n. 1893, 18 gennaio 2012, Sez. III n. 10120, 11 marzo 2011, citata anche in ricorso conf. Sez. V n. 2101, 18 gennaio 2010. V. anche Sez. III n. 30140, 27 luglio 2012 . Da tali premesse, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto buon uso dei principi dianzi richiamati, ancorché con motivazione estremamente sintetica, riconoscendo la necessità di ridimensionare il quantum del sequestro tenendo conto delle somme conferite all’Erario, a nulla rilevando le osservazioni, contenute in ricorso, circa la natura del vincolo cautelare quale strumento per assicurare al Fisco la riscossione delle somme evase, poiché le ragioni del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è come si è detto, quello di privare l’autore del reato dei benefici economici derivanti dalla sua illecita attività anche nel caso in cui vi sia impossibilità di aggredire l’oggetto principale lo ricorda, ad es., SS.UU. n. 38691, 6 ottobre 2009 . Nella fattispecie, il versamento delle somme indicate all’Erario ha dunque fatto venir meno la ragione d’essere della misura cautelare applicata ”. IRAP. Salvo il professionista che utilizza solo collaboratori Cassazione n. 20812 del 23 novembre 2012 Poche righe di ordinanza ma che contengono un distinguo importante per i professionisti. La Cassazione ha infatti dato ragione ad un avvocato, relativamente al rimborso IRAP, che nel corso degli anni aveva utilizzato solo collaboratori ma non personale assunto alle proprie dipendenze. In particolare, scrivono i giudici della Suprema Corte, fondato è il ricorso in quanto il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta il fatto che l’avvocato si sia avvalso costantemente dell’apporto di collaboratori” senza dar conto del perché questi collaboratori, e non dipendenti, avrebbero dato luogo ad una struttura organizzata ”. È reato simulare il credito fiscale in sede di riorganizzazione aziendale Cassazione n. 45730 del 22 novembre 2012 Incorre nel reato di sottrazione fraudolenta chi, in sede di riorganizzazione aziendale, inventa” un credito IVA o fiscale in generale. A stabilirlo i giudici della Cassazione secondo l’ormai consolidato indirizzo interpretativo il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e non di danno, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto sez. 3, sentenza n. 36290 del 18/05/2011, C., Rv. [Omissis] sez. 5, sentenza n. 7916 del 10/01/2007, C., Rv. [Omissis] sez. 3, sentenza n. 14720 del 06/03/2008, P.M. in [Omissis], Rv. [Omissis] Cass. n. 17071 del 2006 Rv. [Omissis] . Nella previsione del vigente art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall’art. 97, comma sesto, del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991 ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all’autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento . Pertanto, ai fini del perfezionamento del reato in questione, è richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco ”. È truffa, non magia, la sparizione dei bilanci della società Cassazione n. 37044 del 26 settembre 2012 A stabilirlo i giudici della sezione penale della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi in tema di frode fiscale nei confronti di alcuni imprenditori. In particolare, si legge nelle motivazioni della lunga e dettagliata sentenza, le Sezioni Unite hanno ritenuto che le condotte ex art. 2 e art. 8, citati, comportando una fraudolenta esposizione di costi e ricavi tali da alterare l’ammontare delle imposte dovute dagli autori del reato, contengono in sé tutti gli elementi propri della sottrazione di somme al bilancio statale e, dunque, escludono che per tale sottrazione gli autori possano rispondere anche ai sensi dell’art. 640, comma 2°, c.p Così fissato il rapporto di specialità esistente tra il delitto di truffa aggravata e quello di frode fiscale, appare evidente che la condotta ex art. 10 del d.lgs. 10.3.2000 n. 74 non presenta alcuna delle caratteristiche che rendono i suddetti artt. 2 e 8 speciali” rispetto all’art. 640 comma 2, citato. La condotta di distruzione o occultamento della documentazione, infatti, non comporta da sola alcuna alterazione delle somme riportate in contabilità e nella dichiarazione annuale, così che non incide sui rapporti di debito/credito con l’Amministrazione finanziaria e rimane priva della natura di frode comportante un danno diretto per l’Erario. La condotta prevista dall’art. 10 costituisce, piuttosto, una delle operazioni artificiose funzionali alla dichiarazione fraudolenta e alla falsificazione dei dati contabili, avendo la finalità di ostacolare la ricostruzione dei dati contabili e dei fatti, di impedire l’identificazione degli autori delle frodi e, in altri termini, di creare uno schermo tra costoro e gli organi accertatori così da assicurare l’impunità alle persone e di impedire il recupero delle somme altrimenti evase. Non vi è, dunque, alcuna ragione per ritenere che i principi fissati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite operino anche per il reato previsto dall’art. 10 del d.lgs. 10.3.2000 n. 74, con la conseguenza che il delitto ex art. 640, comma 2°, c.p. è stato erroneamente escluso dai giudici di appello e il ricorso proposto su questo punto della decisione dalle parti civili deve essere accolto, ancorché ai soli effetti civili ”. Ipoteca esclusa sotto gli 8.000 euro Cassazione n. 16348 del 26 settembre 2012 Niente ipoteca quando il debito del contribuente rimane al di sotto degli 8.000 euro. La Cassazione fissa dunque un limite invalicabile per le iscrizioni delle ipoteche da parte del Fisco. Si legge così nelle motivazioni della sentenza che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito in L. n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro ”. Via libera alla legge Pinto nel processo tributario Cassazione n. 16212 del 24 settembre 2012 Risarcimento del danno non patrimoniale per il contribuente che vede la propria causa allungarsi nelle diverse commissioni tributarie. Con innovativa sentenza i giudici della Cassazione stabiliscono quindi che non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all’attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla legge n. 89 del 2001, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie dell’amministrazione qualora siano connesse a sanzioni, che in questo caso sono suscettibili di rientrare nella seconda parte del paragrafo 1 dell’art. 6 della Convenzione cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 13657 del 2007 e 2371 del 2001 ”. Solo gravi indizi legittimano il sequestro 231” Cassazione n. 34505 del 10 settembre 2012 Solo la presenza di gravi indizi di colpevolezza” legittima la confisca dei beni ai sensi della 231. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una vicenda di corruzione salita alle cronache qualche tempo prima, ha così ridimensionato la portata del D.Lgs. 231/2001. In particolare, si legge nelle lunghe motivazioni della sentenza, presupposto per il sequestro preventivo di cui all’art. 53 D.Lgs. 231/2001 è un fumus delicti allargato”, che finisce per coincidere sostanzialmente con il presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell’ente, al pari di quanto accade per l’emanazione delle misure cautelari interdittive. Sicché i gravi indizi coincideranno con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l’attribuibilità dell’illecito all’ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza. L’apprezzamento dei gravi indizi deve portare il giudice a ritenere l’esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di responsabilità, in un procedimento che avvicina la prognosi sempre più ad un giudizio sulla colpevolezza, sebbene presuntivo in quanto condotto allo stato degli atti, ma riferito alla complessa fattispecie di illecito amministrativo attribuita all’ente indagato cfr., Sez. VI, 23 giugno 2006, [] ”. La perizia batte lo studio CTR Firenze n. 98/8/12 del 26 luglio 2012 Lo studio di settore esce sconfitto dal confronto con la perizia quando da quest’ultima emerge, oltre ogni ragionevole dubbio, un difetto di metodo nella realizzazione dello studio stesso. Alla commissione non resta quindi altra possibilità che sancire l’illegittimità dello strumento di verifica fiscale. Vince la tesi del contribuente e, nello specifico, la perizia prodotta in cui veniva documentato come il campione statistico utilizzato ai fini dell’accertamento non fosse esaustivo della reale attività svolta. I giudici della CTR ribaltano il verdetto del precedente grado di giudizio che aveva visto invece premiato il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate. Illegittimo trasformare in sopravvenienza il debito verso il socio CTR L’Aquila n. 54/1/12 dell’11 luglio 2012 Esce sconfitta l’Agenzia delle Entrate che aveva recuperato a tassazione un importo iscritto a bilancio dalla società come debiti esigibili entro l’anno”, per ritenuta sopravvenuta insussistenza della passività stessa. Per i giudici abruzzesi, invece, il recupero a tassazione operato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 88, co. 1 del Tuir è illegittimo, non solo per violazione del disposto dell’art. 2467 cod. civ., che rende di fatto impossibile la qualificazione del debito come sopravvenienza attiva, ma anche rispetto al 4° comma dello stesso art. 88 Tuir, che rappresenta una norma di sbarramento all’applicazione del 1° comma. Esso infatti, prevede che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.” ”. Debiti tributari posti in secondo piano? Solo se definitivi è responsabile il liquidatore della società CTR Bologna n. 42/1/12 del 23 aprile 2012 Debiti in quantità industriale per la società in liquidazione, tra questi anche quelli tributari da onorare nei confronti del Fisco. Ma questi ultimi debbono essere considerati prioritari solo se ‘certificati’. Di conseguenza, non può essere considerato responsabile il liquidatore se, durante il periodo della propria gestione – che si chiude con la dichiarazione di fallimento –, provvede a soddisfare debiti della società di ordine inferiore a quello dei crediti tributari ”. Ciò che è necessario – chiariscono i giudici della Commissione tributaria regionale di Bologna – è il requisito della certezza e della definitività dei crediti erariali ” senza questo tassello le fondamenta dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore vengono meno. A finire nell’occhio del ciclone, come detto, il liquidatore di una società, le cui azioni vengono passate ai ‘raggi X’ secondo l’Agenzia delle Entrate, che mette in moto un atto di accertamento di responsabilità personale nei confronti del liquidatore, quest’ultimo ha ignorato completamente la sussistenza dei cospicui crediti erariali già accertati, superiori ai 20milioni di euro ”. Conseguenze? Proprio il liquidatore, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve rispondere personalmente per quasi 2milioni di euro. E questa linea viene condivisa anche dalla Commissione tributaria provinciale. Questione chiusa? Assolutamente no. Perché a riaprirla, ribaltando completamente la prospettiva, è la Commissione tributaria regionale, soffermandosi sulle tre condizioni necessarie per evidenziare la responsabilità personale civilistica, prevista ex lege per debito proprio, nei confronti del liquidatore ”, ossia l’esistenza e la definitività del debito tributario in capo alla società la presenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione l’avvenuto uso di tali attività per soddisfare crediti di rango inferiore a quelli tributari ”. Ebbene, in questa vicenda, il liquidatore ha eccepito, fin dall’inizio, l’insussistenza del requisito di certezza e definitività dei crediti erariali sia all’avvio della fase di liquidazione sia al momento della sua cessazione, a seguito dell’intervenuto fallimento della società ”, e i fatti confermano questo assunto per i giudici tributari, difatti, ci si trova in presenza di debiti erariali privi del necessario requisito della definitività ”, quindi il comportamento ” del liquidatore può essere censurato attraverso le azioni previste dalla normativa fallimentare, e spettanti al curatore ”, ma di certo non gli può essere attribuita la specifica responsabilità per aver pagato altri debiti nel corso della liquidazione, ancorché di rango inferiore a quelli erariali ”. Tutto ciò conduce, per i giudici della Commissione tributaria regionale, all’annullamento dell’atto di accertamento. Anche perché l’ufficio tributario non ha rispettato il proprio onus probandi , ossia non ha fornito alcuna prova in ordine sia alla sussistenza dei requisiti legittimanti l’iniziativa fiscale che alla fondatezza della pretesa impositiva ”. Azienda sempre in perdita? Non basta per l’accertamento CTR Lombardia n. 96/44/12 Esce sconfitta” l’Agenzia delle Entrate che aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una azienda con perdite continuative in più esercizi sostenendo l’antieconomicità della gestione e quindi la fondatezza del metodo induttivo che ha rideterminato i ricavi sulla base degli studi di settore. I giudici della CTR lombarda accolgono invece le ragioni addotte dal liquidatore della società stessa che riteneva del tutto infondate le accuse” mosse dal Fisco. Ribaltando il giudizio di primo grado, questi ultimi hanno ritenuto valide e dettagliate le spiegazioni e la documentazione prodotta dal liquidatore, tra cui l’andamento della situazione del mercato e di aziende simili, la rinuncia al compenso dell’amministratore e l’utilizzo dello stesso a copertura delle perdite. Senza contraddittorio, stima ko CTR Friuli n. 63/9/12 Stime inattendibili quando manca il contradditorio con il contribuente. Soprattutto quando tale confronto era stato fortemente caldeggiato dal giudice. Si pronuncia in tal senso la CTR Friuli chiamata a pronunciarsi in tema di agevolazioni sull’acquisto di un immobile ritenuto invece dal Fisco quale immobile di lusso”. Quindi diritto/dovere della CT richiedere approfondimenti sulle cifre esposte, qualora le stime risultino contrastanti o difformi rispetto alla documentazione prodotta dal contribuente. E obbligo dell’Amministrazione Finanziaria procedere ad una verifica in sede di contraddittorio, anche se il proprio accertamento è stato fondato sui dati forniti dall’Agenzia del Territorio. La CTR accoglie quindi le ragioni addotte dal contribuente-acquirente, correlate da perizia redatta da un tecnico e dal deposito di certificazioni provenienti dal Comune, annullando l’avviso di liquidazione per il pagamento di imposte complementari relative a sanzioni. Atto completo in caso di contestazione CTR Bari n. 3/6/12 Qualora il contribuente contestasse la mancata notifica delle cartelle presupposte all’ipoteca legale, è fatto obbligo al concessionario della riscossione presentare, oltre alla copia degli avvisi di ricevimento, anche la matrice o la copia delle cartelle indicate sull’iscrizione ipotecaria opposta. A stabilirlo la CTR barese ha così accolto la tesi del contribuente che oltre a lamentare la mancata ricezione delle cartelle notificate, denunciava anche la mancata preventiva intimazione di pagamento, di cui all’art. 50, comma 2 DPR n. 602/73, e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Infine, concludono i giudici con ulteriore precisazione, la mancata allegazione di quanto sopra indicato non è sanabile neppure attraverso la produzione in giudizio degli estratti dei ruoli esattoriali in quanto gli stessi sono documenti elaborati dallo stesso esattore ai quali nessuna norma attribuisce valenza di prova inoppugnabile ”. Registrazione solo in caso d’uso per il finanziamento soci CTP Treviso n. 36/3/12 del 7 giugno 2012 Il finanziamento soci, indipendentemente alla forma utilizzata, sia esso per atto scritto o attraverso un semplice scambio di corrispondenza, è soggetto a registrazione e alla relativa imposta di registro solo in caso d’uso. Conferma di questa impostazione arriva anche dai giudici della CTP di Treviso che respinge le richieste del Fisco. Si legge infatti nelle motivazioni come le pretese dell’A.F. si confermano infondate poiché, trattandosi di contratti formatisi per corrispondenza scambio di raccomandate a mano e comunque essendo redatti nella forma delle scritture private, essi sono assoggettate ad Iva, come precisato, mentre l’obbligo della registrazione tassazione in misura fissa sorge esclusivamente in caso d’uso in forza del disposto dalla Tariffa, Parte II, art. 1, comma 1, lettera a , allegata al d.p.r. 131 del 1986 e dall’art. 5, comma 2 medesimo d.p.r. ”. A cura di d.t.