RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 13 LUGLIO 2012, N. 11947 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Concordato preventivo biennale introdotto dall’art. 33 del Dl 269/2003 convertito nella legge 326/2003 - Ambito applicativo - Estensione anche all’I.R.A.P. - Esclusione - Conseguenze - Preclusione del diritto al rimborso dell’I.R.A.P. - Esclusione. In tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dall’art. 33 del Dl 269/2003, convertito in legge 326/2003, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l’imposta regionale sulle attività produttive IRAP , atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l’altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini ricavi” e compensi”, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l’adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell’imposta regionale in questione. Non risultano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 13 LUGLIO 2012, N. 11937 COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI. Esecuzione in danno - Intimato inadempiente - Obbligazione sul piano tributario per l’attività posta in essere dall’Amministrazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di tassa per l’occupazione di aree pubbliche. In tema di provvedimenti contingibili ed urgenti, l’intimato che non esegua l’ordinanza del Sindaco non può essere ritenuto obbligato, sul piano tributario, per l’attività posta in essere dall’Amministrazione che abbia agito in sua sostituzione cd. esecuzione in danno , ove non sussistano le condizioni previste dalle relative norme tributarie impositrici, poiché il diritto dell’Amministrazione al rimborso delle spese sostenute, previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale di natura civilistica ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito. In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso da un Comune nei confronti di soggetti rimasti inottemperanti ad un’ordinanza sindacale, con riferimento alla tassa per l’occupazione delle aree pubbliche relativa a lavori effettuati dall’ente pubblico nel corso dell’esecuzione in danno . Questione nuova. In tema di provvedimenti siffatti la Corte Sez. 3, Sentenza 12231/2007 ha affermato in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell’amministrazione trovano fondamento nell’esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all’esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all’ordine dell’autorità, l’obbligazione di rimborsare all’amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo. Ne consegue che il diritto dell’amministrazione al rimborso della spesa che ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale, essendo regolato dalle comuni norme sui diritti di credito, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell’avvenuta esecuzione in danno del privato. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione del proprietario di un immobile all’ingiunzione, richiesta nove anni dopo l’ordinanza comunale, relativa al rimborso delle spese per l’esecuzione d’ufficio di opere urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità .