RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 13 LUGLIO 2012, N. 11929 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL’IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DAZI ALL’IMPORTAZIONE E ALL’ESPORTAZIONE - IN GENERE. Merci di prima necessità importate da società commerciale e destinate ad essere distribuite gratuitamente a soggetti bisognosi - Diritti doganali - Applicabilità - Fondamento. In tema di tributi doganali, l’importazione da parte di una società commerciale di merci di prima necessità destinate ad essere distribuite gratuitamente a persone bisognose è soggetta all’applicazione dei diritti doganali, anche se la società sia aggiudicataria di un contratto all’esito di una gara bandita da un ente pubblico, sia perché l’art. 65 del Regolamento CEE 918/1983 adottato dal Consiglio in data 28 marzo 1983 prevede la franchigia dai dazi all’importazione solo se questa avviene ad opera di enti statali o riconosciuti come aventi carattere caritativo o filantropico, sia perché, in base alle disposizioni del Regolamento CEE 3149/1992 adottato dalla Commissione in data 29 ottobre 1992, le merci devono essere reperibili sul mercato comunitario”, e, conseguentemente, la necessità di approvvigionarsi su mercati extra-comunitari, per insufficienza delle disponibilità dei beni in area comunitaria, rientra nell’alea propria dell’attività imprenditoriale. Non risultano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 13 LUGLIO 2012, N. 11928 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE. Rilievo d’ufficio di una questione comportante nuovi sviluppi della lite - Dovere di segnalarla alle parti - Violazione - Vizio del contraddittorio - Configurabilità - Violazione intervenuta nel giudizio di appello - Conseguenze - Fattispecie in materia di contenzioso tributario. La mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione sollevata d’ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle stesse, private dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione dell’art. 394, terzo comma, Cpc, sia dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solidariamente adottata dal giudice. In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata la quale aveva ritenuto legittimo l’operato della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva disposto l’annullamento di un atto impositivo sulla base di un motivo non dedotto dalle parti . In senso conforme, Sez. 3, Sentenza 10062/2010 la mancata segnalazione da parte del giudice di una questione, rilevata d’ufficio per la prima volta in sede di decisione, che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione. Pertanto se la violazione si sia verificata nel giudizio d’appello, la sua deduzione come motivo di ricorso in sede di giudizio di legittimità, determina la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata, affinché ai sensi dell’art. 394, terzo comma Cpc possano essere esplicate le attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice. Nella fattispecie la sentenza d’appello aveva respinto la domanda di pagamento provvigioni proposta da un mediatore immobiliare, a causa della mancata prova dell’iscrizione dell’attore nell’albo professionale . SEZIONE QUINTA 6 LUGLIO 2012, N. 11368 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA – RIMBORSI. Società non operative - Disposizioni antielusive - Effettuazione di rimborsi - Divieto - Eccezioni - Art. 30, comma primo, della legge 724/1994 e successive modificazioni - Portata. Le disposizioni che vietano il rimborso dell’IVA asseritamente versata in eccedenza a società non operative non si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma primo, della legge 724/1994 sostituito dall’art. 3, comma 37, della legge 662/1996 , ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività”, per tali dovendosi intendere non soltanto le società messe in liquidazione, ma anche quelle che, pur non svolgendo l’ordinaria attività commerciale, siano operative a fini più limitati, e addirittura ristretti ad una sola operazione da compiere nella specie, proprio per conseguire il rimborso dell’IVA . In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 10100/2005 in tema di IVA ed in ipotesi di istanza di rimborso della imposta versata in eccedenza, le disposizioni antielusive che fanno divieto di effettuare rimborsi a società non operative non si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 30, primo comma, della legge 724/1994 sostituito dall’art. 3, trentasettesimo comma, della legge 662/1996 , ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività”. Tali soggetti non sono soltanto le società messe in liquidazione, poiché il legislatore, usando la anzidetta ampia espressione, non ha evidentemente inteso restringere l’eccezione ivi prevista alla sola liquidazione.