RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 6 LUGLIO 2012, N. 11381 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - RAPPORTI CON LO STATO - CONCORDATO PATTI LATERANENSI . Messaggi pubblicitari esposti su ponteggi prospicienti le facciate dei Palazzi dei Propilei - Imposta comunale sulla pubblicità - Applicabilità - Fondamento - Immunità riconosciuta dagli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense - Esclusione. TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE. Messaggi pubblicitari esposti su ponteggi prospicienti le facciate dei Palazzi dei Propilei - Imposta comunale sulla pubblicità - Applicabilità - Fondamento - Immunità riconosciuta dagli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense - Esclusione. L'affissione di messaggi pubblicitari sui ponteggi prospicienti le facciate dei Palazzi dei Propilei, effettuata da società affidataria di contratto di appalto per il restauro di questi, è assoggettata al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, benché gli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense attribuiscano a questi edifici, in quanto in essi la Santa Sede abbia collocato i propri dicasteri, le immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di stati esteri e l'esenzione da tributi, sia ordinari sia straordinari, tanto verso lo Stato che verso qualsiasi ente, in quanto i ponteggi sono estranei a detti edifici, essendovi annessi solo in via transitoria e contingente, mentre l'immunità, anche fiscale, è assicurata alla Santa Sede siccome soggetto titolare di personalità giuridica di diritto internazionale, ed in relazione alle sue funzioni sovrane ed ai suoi compiti primari di religione e di culto, e quindi non anche con riguardo ad attività che a queste funzioni e a questi compiti non possono dirsi funzionalmente collegate. Non risultano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA 28 GIUGNO 2012, N. 10807 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Acquisto della prima casa - Nozione di abitazione di lusso - Art. 5 del d.m. Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 - Superficie utile - Calcolo - Vani interni all'abitazione privi del requisito di abitabilità - Inclusione - Fondamento - Interpretazione analogica - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - IN GENERE. Acquisto della prima casa - Nozione di abitazione di lusso - Art. 5 del d.m. Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 - Superficie utile - Calcolo - Vani interni all'abitazione privi del requisito di abitabilità - Inclusione - Fondamento - Interpretazione analogica - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - IN GENERE. Cessione di abitazione di lusso - Applicazione di IVA al 4% per indebita agevolazione prima casa - Recupero della maggiore imposta - Avviso di liquidazione emesso nei confronti dell'acquirente - Legittimità - Ragioni. In tema di imposta sul valore aggiunto, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, occorre far riferimento all'art. 5 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire unico alloggio padronale , ossia a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del padrone , mentre è irrilevante il requisito dell'abitabilità, siccome da esso non richiamato né è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva computato, ai fini della determinazione della superficie utile, anche vani adibiti a sale hobby ed ubicati nel piano interrato dell'abitazione, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate ad uso abitativo dal regolamento comunale applicabile . In tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, idonea a far sorgere - ai sensi dell'art. 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dal predetto n. 21, ed applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale, si tratti di imposta sul valore aggiunto o di imposta di registro - un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria. Sul primo principio, in senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 10807 del 2012 In tema di imposta sul valore aggiunto, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, occorre far riferimento all'art. 5 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire unico alloggio padronale , ossia a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del padrone , mentre è irrilevante il requisito dell'abitabilità, siccome da esso non richiamato né è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva computato, ai fini della determinazione della superficie utile, anche vani adibiti a sale hobby ed ubicati nel piano interrato dell'abitazione, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate ad uso abitativo dal regolamento comunale applicabile . Sul secondo, in senso parimenti conforme, Sez. 5, Sentenza n. 26259 del 2010 In tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, la quale istituisce - ai sensi dell'art. 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 21 , - un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria. Principio affermato ai sensi dell'art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 per assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge .