NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Giustizia sempre più informatizzata ulteriore accelerata è arrivata con un decreto ad hoc, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che amplia il raggio di azione della notifica via ‘Pec’ nel processo tributario, con l’aggiunta di ben sette ragioni. Dalla frontiera della tecnologia, quindi, partiamo per una panoramica sul mondo fiscale. Punti di riferimento principali, come sempre, Cassazione e Commissioni tributarie dalla prima approfondimenti, tra l’altro, su imposta in materia di pubblicità, Tarsu, fatture false, nullità degli avvisi, flessibilità nell’applicazione degli ‘studi di settore’ dalle seconde, invece, spazio a sequestro e ipoteca in caso di usura, obbligatorietà del contraddittorio, ‘limiti’ dell’accertamento, Irap, illegittimità della ‘cartella’ non adeguatamente motivata. Per chiudere, infine, alcuni interessanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, che, tra l’altro, affronta il tema della rivalutazione delle aree fabbricabili e quello del registro per la cessione dei crediti. Massofisioterapisti. Attenzione all’Iva Ris. Ag. Entrate n. 96/e del 17 ottobre 2012 In risposta ad un quesito presentato da un massaggiatore massofisioterapista, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c del comma 1, dell’articolo 1 del DM 15.05.2002. Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002 ”. Registro per la cessione dei crediti gse Ris. Ag. Entrate n. 95/e del 17 ottobre 2012 In risposta ad un interpello riguardante la corretta disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, al contratto di cessione di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento nell’ambito del contratto di leasing, l’Agenzia ha precisato che deve essere applicata l’imposta di registro pari allo 0,5% così come disposto dall’articolo 40 d.p.r. n. 917/1986. Precisa inoltre l’Agenzia come l’ammontare deve essere applicato sulla base del valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, con eventuale conguaglio o rimborso solo dopo la determinazione definitiva del corrispettivo. Infine, eventi che possano dare luogo a ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati dalle parti, nel termine di 20 giorni, all’ufficio che ha registrato l’atto. Invece, nel caso in cui le somme effettivamente erogate dal GSE dovessero risultare inferiori all’ammontare indicato in sede all’atto di cessione, i contribuenti avranno diritto al rimborso dell’eccedenza di imposta versata, così come indicato dall’art. 35, comma 1 del TUIR. Rivalutazione delle aree fabbricabili. Dall’agenzia nuovi chiarimenti Ris. Ag. Entrate n. 94/e dell’11 ottobre 2012 Norme di comportamento da adottare in tema di rivalutazione delle aree fabbricabili successivamente alla proroga decennale inserita nel cosiddetto Decreto Milleproroghe 2012”. Due le opzioni a disposizioni delle società illustrate nel documento 1 se non hanno intenzione di beneficiare del nuovo termine decennale e, conseguentemente, della rivalutazione non sono tenuti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e hanno diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata 2 se sono interessati a beneficiare del nuovo termine decennale per l’utilizzazione edificatoria delle aree, devono procedere al versamento del credito d’imposta - maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione delle sanzioni, ma con corresponsione degli interessi. Ciò comporterà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione. Nessuna sanzione ma sulla somma da riversare sono dovuti gli interessi - decorrenti dalla data di utilizzo del credito d’imposta - nella misura del saggio legale di cui all’articolo 1284 del codice civile fissata al 2,5 per cento annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011. PEC e processo tributario ad ampio raggio Il decreto del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2012 allarga” il raggio di azione della notifica via PEC nel processo tributario. Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta, con decorrenza dal prossimo 18 ottobre, utilizzeranno la PEC per i dispositivi delle sentenze e gli avvisi di trattazione delle udienze. Le nuove regioni raggiungono Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto, già on line” successivamente al DM 26 aprile 2012 e al DM 26 giugno 2012. L’omessa dichiarazione preclude la detrazione del credito Iva Cassazione n. 17754 del 16 ottobre 2012 Per la Cassazione, si legge infatti nelle motivazioni dell’ordinanza, in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d’imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza ciò fermo restando tuttavia, in applicazione del successivo art. 30 comma 2”, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso Cass. n. 20040/2011, n. 19326/2011, n. 16477/2004 ”. Niente reato se il credito di imposta riduce l’evasione sotto la soglia di punibilità Cassazione n. 40361 del 15 ottobre 2012 Sfugge al reato di evasione, di cui all’art. 10 ter del DLGS 74/2000, il contribuente che riporta in dichiarazione un credito di imposta tale da ridurre l’importo del tributo evaso sotto la soglia di punibilità. A stabilirlo la Cassazione nella sentenza che, accogliendo il ricorso del contribuente, ha annullato il sequestro disposto sui beni dello stesso. Per la Cassazione, si legge nelle conclusioni della sentenza, Il reato previsto dall’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone che il debito Iva risulti dalla stessa dichiarazione del contribuente. Ove invece da tale dichiarazione non risulti alcun debito - e nella specie risulterebbe anzi un credito della società di cui rappresentante legale è l’Indagato - non è integrata la condotta di cui all’art. 10 ter ”. Contribuente malato studio inapplicabile Cassazione n. 17534 del 12 ottobre 2012 Studi di settore inapplicabili al contribuente che certifica” il calo del volume di affari con una malattia che lo costringe ad una riduzione delle ore lavorate. A proporre ricorso contro la sentenza della CT è l’Agenzia delle Entrate. Nelle motivazioni, i giudici della CT hanno rilevato che l’utilizzo dei parametri non conduce automaticamente all’inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione fiscale ed al rilievo che, nel caso concreto, le comprovate precarie condizioni fisiche della contribuente fornivano ragionevole spiegazione delle incongruenze espresse dall’applicazione del dato parametrico ”. Anche la Cassazione si trova concorde sulle conclusioni infatti, si legge nelle conclusioni della sentenza, la decisione impugnata appare incensurabile per aver, in conformità con il principio sopra richiamato, negato idoneo valore probatorio a dati parametrici, specificamente contestati dal contribuente con riferimento alle proprie comprovate precarie condizioni fisiche, e non altrimenti asseverati dall’Agenzia ”. Avviso nullo se la firma non è quella del capo Cassazione n. 17400 dell’11 ottobre 2012 Atto nullo se non viene esibita la delega che autorizza alla sottoscrizione dello stesso una persona differente dal responsabile. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, La pronuncia del giudice di appello risulta invero esattamente conforme alla giurisprudenza ripetuta di questa Corte Cass. Sez. 5, sentenza n. 14626 del 10/11/2000 Cass. Sez. 5, sentenza n. 14195 del 27/10/2000 , senza che si ravvisino ragioni per mutare detto orientamento, giurisprudenza secondo la quale L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma primo, lett. a e b del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio” ”. Fattura falsa se l’operazione non corrisponde a quella reale Cassazione n. 38754 del 4 ottobre 2012 Accogliendo il ricorso presentato dal P.G. ed avverso alla sentenza del GUP che aveva dichiarato il non luogo procedere nei confronti del contribuente, perché il fatto non sussiste, in ordine al reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, la Cassazione ha invece stabilito che Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. a del D.Lgs n. 74/2000 per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi ” È stato già precisato da questa Corte che devono essere qualificate come inesistenti le fatture emesse per operazioni aventi natura giuridica diversa da quella indicata, sez. 3, 06/03/2008 n. 13975, P.M. in procomma Ca., Rv [Omissis] . Orbene, nel caso in esame le prestazioni per le quali sono state emesse fatture sono totalmente diverse che quelle che sarebbero state realmente poste in essere intermediazione di mano d’opera invece che prestazioni di attività lavorativa di tipo artigianale di cui alle fatture con la conseguente insussistenza giuridica e di fatto delle prestazioni per le quali le predette fatture sono state emesse ”. Per la notifica necessario il riconoscimento della sede periferica Cassazione n. 16817 del 3 ottobre 2012 Contribuente irreperibile? Non vale in ogni caso la notifica dell’atto effettuata presso un ufficio periferico del comune di competenza prima che intervenisse la delibera amministrativa di riconoscimento del decentramento dell’ente locale per la ricezione degli atti. A stabilirlo la Cassazione che ha respinto il ricorso della società di riscossione. Per la Cassazione, in particolare, Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, giacché non è in discussione il potere di decentramento della pubblica amministrazione, come dedotto dalla ricorrente su cui ha insistito anche nella memoria illustrativa , ma nella specie l’atto amministrativo è intervenuto solo successivamente alla data di notificazione delle infrazioni. Infatti la delibera amministrativa che peraltro ha disposto il decentramento non presso uffici del Comune, ma nella sede dello stesso ente esattore in atti reca la data dell’agosto 2006 a fronte della notificazione dell’ordinanza ingiunzione del 3.3.2003 ”. Presunzione valida anche se il conto è intestato a terzi Cassazione n. 16345 del 26 settembre 2012 Seppur con onere a carico del Fisco, la Cassazione ha stabilito che l’esistenza di un vincolo familiare o la presenza di una base societaria ristretta sono indizi sufficienti per contestare la fittizietà del conto corrente. In particolare, Il supposto contrasto giurisprudenziale, prospettato dalla parte resistente, che ha richiamato diverse pronunce di questa Corte, risalenti all’anno 2003, nelle quali viene enunciata la massima secondo cui l’art. 51 comma 2 n. 2 e n. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 che accorda all’ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è fittizia o comunque, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti cfr. Corte Cass. V sez. 28.6.2001 n. 8826 id. 18.4.2003 n. 6232 id. 18.9.2003 n. 13819 - con riferimento a società di persone ed ai conti intestati ai singoli soci - id. 14.11.2003 n. 17243 - con riferimento a conto intestato al socio di società di capitali - , è solo apparente in quanto la più recente giurisprudenza di questa Corte non esonera la Amministrazione finanziaria dalla necessità della prova presuntiva in ordine alla riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai terzi, ma afferma piuttosto che tale prova va rinvenuta nel requisito di serietà e gravità dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale, che, unitamente ad altri elementi significativi desunti dalle circostanze del caso concreto, converge alla formazione della prova concludente della condotta evasiva cfr. in termini. Corte cass. V sez., n. 18083/2010 cit. ”. I depositi pagano la Tarsu Cassazione n. 14844 del 5 settembre 2012 Tarsu dovuta anche per i depositi. Inammissibile il ricorso della società accertata che sosteneva come i locali di deposito e stoccaggio sarebbero illegittimamente soggetti all’imposta perché non sono produttori di rifiuti ”. Per la Cassazione, invece, Il motivo è inammissibile in quanto propone una questione di fatto contraria al diverso accertamento della sentenza impugnata che ha logicamente ritenuto che detti locali producano rifiuti, in particolare imballaggi ”. Solo la regolarità dei pagamenti salva la sanatoria Cassazione n. 14749 del 31 agosto 2012 Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, e secondo costante giurisprudenza, la Cassazione ha ricordato che l’efficacia della sanatoria ex art. 12 l. cit., è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente ”. Rigettato invece il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono ex art. 12 L. 289/2002. L’azione penale non osta all’adesione dell’accertamento Cassazione n. 14166 del 6 agosto 2012 Se riferito a periodi fiscali diversi da quelli in discussione”, l’esercizio dell’azione penale non rappresenta causa ostativa all’adesione agli avvisi di accertamento di cui all’art. 15 della Legge n. 289/02. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando cessata la materia del contendere per definizione ex art. 15 della legge n. 289/2002, nella considerazione che, nel caso, non risultasse ostare all’applicazione del condono la circostanza che nei confronti del contribuente, per anno diverso da quelli in esame, fosse stata esercitata azione penale per reati di natura fiscale. La questione posta dal mezzo, sembra possa definirsi sulla base del disposto di legge e del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, le disposizioni relative alle procedure di condono, vanno interpretate in modo da ridurre al minimo le ipotesi preclusive della relativa fruizione in tal senso Cass. SS.UU. n. 16412/2007 ed altre ”. Il mezzo non sfugge all’imposta sulla pubblicità Cassazione n. 12684 del 20 luglio 2012 Chiamata ancora a pronunciarsi in tema di imposta comunale sulla pubblicità e mezzi utilizzati per veicolare il messaggio. In particolare, spiegano i giudici della Cassazione, la misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest’ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all’altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario comma 15201/04, 7031/02 ”. Con riferimento ai mezzi utilizzati per diffondere la pubblicità, quindi, se il supporto - nella specie il fascione” - è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni, bisogna distinguere ciò che fa parte del mezzo pubblicitario” da ciò che non ne fa parte. Ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il mezzo” al messaggio”, se per rilievo dimensionale, peculiari caratteristiche coloristiche e riferimenti grafici e/o cromatici a marchi e/o insegne aziendali dia luogo a un mezzo globalmente più attirante” ”. Il mezzo stabilisce l’imposta sulla pubblicità Cassazione n. 12679 del 20 luglio 2012 L’oggetto dell’imposta comunale sulla pubblicità, costituito - in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1, 3, 4 e 5 - dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissioni su appositi impianti o di altri mezzi, va riferito non all’attività di diffusione del messaggio, bensì al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso, con la conseguenza che, in difetto di successiva comunicazione, l’ente impositore non può che presumere la potenzialità d’uso degli impianti pubblicitari per tutto l’anno, in conformità alla concessione in uso alla contribuente. La categoria catastale determina l’esenzione Cassazione n. 11081 del 3 luglio 2012 Per usufruire dell’esenzione ICI sui fabbricati rurali è necessaria l’iscrizione nella corretta categoria catastale. A stabilirlo la Cassazione nella sentenza n. 11081/12. Rigettando il ricorso presentato da una Cooperativa agricola, la Suprema Corte ha infatti stabilito che in tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10 , per cui l’immobile che sia stato iscritto come rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133 non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a ne consegue che qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta ”. Tarsu dovuta dal concessionario del parcheggio comunale Cassazione n. 7654 del 16 maggio 2012 Non è esente dal pagamento della TARSU il gestore in concessione di un parcheggio comunale per la parte relativa alle aree scoperte. Respingendo il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento ricevuti, la Cassazione ha stabilito che, per quanto attiene la TARSU, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune” Cass. n. 1179 del 2004 cfr., inoltre, Cass. n. 2009 del 3829 ”. Nulla la notifica diretta del fermo amministrativo CTP Campobasso n. 120/12 del 19 giugno 2012 Nullità assoluta per inesistenza della notifica” quella del fermo amministrativo di un automezzo effettuata direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione o dal concessionario iscritto all’apposito albo ministeriale. Sempre necessaria invece l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo. A stabilirlo la CTP di Campobasso che ulteriormente precisa come tale vizio non risulta sanabile nemmeno per raggiungimenti dello scopo dell’atto ovvero nel momento in cui il contribuente impugni il fermo innanzi al giudice. Sequestro e ipoteca legittimi quando il reato è l’usura CTP Verbania n. 34/1/12 Via libera al sequestro conservativo e all’iscrizione dell’ipoteca sui beni del contribuente condannato, penalmente, per usura ed esercizio abusivo dell’attività creditizia. La CTP piemontese condivide” il timore espresso dall’Agenzia delle Entrate circa il comportamento del contribuente, che nel frattempo aveva anche provveduto a vendere alcuni immobili, e la possibilità di recuperare appieno i propri crediti tributari. I giudici della CTP, in particolare, hanno ritenuto le misure cautelari doverose e necessarie almeno fino alla conclusione della definizione giudiziaria dell’importo effettivamente dovuto ”. Il consumo di energia non vale per l’accertamento CTR Lazio n. 243/04/12 del 12 luglio 2012 Furti e dispersioni tecniche” sono aspetti ricorrenti del consumo di energia elettrica. Proprio per queste ragioni, tale consumo non è elemento certo su cui effettuare la ricostruzione induttiva dei ricavi di una azienda. A stabilirlo i giudici della CTR romana che bocciano l’operato del Fisco su tutta la linea specificando, nella sentenza, come erroneamente Il grosso della ripresa è giustificato attraverso il notevole consumo di energia elettrica, che l’ufficio ritiene utilizzata per il funzionamento della stazione di lavaggio non considerando che i maggiori consumi elettrici rilevati possano essere frutto di dispersioni o di furti di energia elettrica, non essendo dunque impiegati nel processo produttivo ”. Irap. Spazi minimi per il medico SSN CTR Roma n. 465/14/12 del 4 luglio 2012 La CTR romana accoglie il ricorso del contribuente, che aveva presentato istanza di rimborso dell’imposta versata per mancanza di soggettività passiva al tributo in assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, ma stabilisce regole rigide per l’esenzione IRAP dei medici convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Dalla sentenza della Commissione emergono quindi i paletti superati i quali l’imposta è dovuta. In particolare, l’utilizzo di beni ammortizzabili deve essere limitato al mero esercizio della professione medica così come l’utilizzo di collaboratori deve essere limitato ai soli periodi di malattia del professionista. Ovvero, come mettono nero su bianco i giudici, L’essenziale è che il professionista impieghi beni strumentali non eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da ultimo Cass. n. 19124 del 6.09.2010 Ord. n. 23155 del 16.11.2010 nonché circomma Agenzia Entrate n. 28/2010 ”. Contradditorio obbligatorio prima dell’accertamento CTR Milano – sez. bs n. 70/65/12 del 24 maggio 2012 La mancanza del contradditorio con il contribuente, nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, prima dell’emissione dell’atto di accertamento rende illegittimo quest’ultimo per violazione del diritto di difesa. A stabilirlo la sezione bresciana della CTR milanese. Nel caso in questione, si legge infatti nelle motivazioni, Mentre la contribuente s.a.s. ha comunicato nei sessanta giorni successivi alle verifiche e alla formulazione del P.v.comma le proprie osservazioni e richieste, la agenzia non le avrebbe ‘valutate’ come di dovere, eccependone la fondatezza con un contraddittorio preventivo instaurabile con la contribuente e ciò prima della stesura e della notifica dell’Avviso di accertamento. Ne scaturisce una menomazione del ‘diritto di difesa del contribuente’ in via pregiudiziale circostanza in verità non di poco conto, stante che da recente giurisprudenza di legittimità consolidata, il contraddittorio ha assunto fondamentale rilevanza nella rivalutata evoluzione dei diritti del cittadino, anche nel procedimento non strettamente inerente gli accertamenti riferiti agli Studi di settore di attività ”. Non serve l’atto scritto per il prestito infragruppo infruttifero CTR Lombardia n. 55/18/12 del 21 maggio 2012 Non necessita di atto scritto l’operazione di finanziamento infragruppo. Anche se sullo stesso non maturano interessi. A stabilirlo la CTR milanese che, confermando la sentenza della CTP, stabilisce che a mente dell’art. 1350 del c.c., fatta eccezione per alcuni contratti tipizzati e indicati nella norma stessa, tutti gli altri, purché non siano contrari a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume ndr. art. 1343 c.comma , possono assumere la forma che le parti dovessero ritenere più opportuna, nel libero esercizio dell’attività d’impresa, costituzionalmente protetto, anche semplicemente in forma solo verbale ”. Non regge quindi la tesi del Fisco che aveva inizialmente contestato la mancata contabilizzazione di interessi attivi per oltre 8mila euro. L’invalidità stoppa lo studio di settore CTR Genova n. 40/13/12 del 9 maggio 2012 Al contribuente affetto da invalidità non si applicano gli studi di settore. Ancor di più se, come si legge nelle conclusioni della sentenza dei giudici genovesi, l’Ufficio era a conoscenza della particolare condizione del signor invalidità al 56% . L’esistenza di una situazione di invalidità di tale misura non permette di considerare le capacità produttive del soggetto secondo criteri standard statisticamente determinati. Se si considera poi che i ricavi statistici si discostano dai dichiarati in misura modesta 16% , appaiono, nella specifica situazione, veritieri i ricavi dichiarati, infondato perciò il maggior accertamento e da riformare la sentenza impugnata ”. Il rigo errato non giustifica l’accertamento CTR Friuli n. 49/8/12 Non è possibile accertare” un contribuente solo per l’errata compilazione di alcuni righi del modello relativo agli studi di settore. Per i giudici friulani, sembra trasparire dalla lettura della sentenza, l’attività del Fisco non può e non deve limitarsi ad una applicazione dei parametri senza alcuno sforzo né critico né ricostruttivo dell’attività concreta del contribuente ”. E’ invece sempre necessario suffragare lo scostamento dai valori degli studi attraverso elementi non appartenenti allo studio di settore stesso. Nullo l’accertamento emesso nei confronti della società estinta CTR Veneto n. 56/4/12 A far da spartiacque la data del 1° gennaio 2004. Successivamente a tale termine, infatti, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l’immediata estinzione anche se sono in essere rapporti giuridici non ancora terminati. Secondo consolidata giurisprudenza, anche gli accertamenti emessi devono considerarsi quali atti nulli venendo preclusa qualsiasi ulteriore attività dinnanzi alle Commissioni Tributarie. E da questo orientamento non si discosta neppure la CTR veneta con la sentenza in oggetto. Illegittima la cartella immotivata” CTR Trento n. 26/3/12 La cartella di pagamento priva delle ragioni di fatto e diritto sottostanti la pretesa stessa è da ritenersi illegittima. A stabilirlo la CTR trentina confermando la decisione già presa dalla CTP e, quindi, la tesi esposta dal contribuente. In particolare è stato contestato all’Agenzia delle Entrate come tale cartella sia stato il primo e unico atto attraverso il quale il Fisco ha portato a conoscenza del contribuente la propria pretesa per tributi, sanzioni e interessi. Inoltre, contestano ancora i giudici della CT, il contenuto della cartella era scarno e criptico ”, incomprensibili i motivi della richiesta e le modalità di calcolo adottate. Infine, ciliegina sulla torta, e nonostante consolidata giurisprudenza, il Fisco non ha provveduto a notificare al contribuente un avviso bonario relativo ai punti della dichiarazione sottoposti a rettifica e dell’ammontare del debito di imposta, rideterminato in misura difforme rispetto alle risultanze della dichiarazione. A cura di d.t.