RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 6 GIUGNO 2012 N. 9099 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI. Obbligo contributivo - Presupposti - Regime probatorio - Fondo inserito in un piano di classifica non contestato - Contestazione dei vantaggi derivanti secondo il piano tra il fondo e le opere di bonifica da parte del contribuente - Necessità - Fondamento. CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI. Obbligo contributivo - Presupposti - Regime probatorio - Fondo inserito in un piano di classifica non contestato - Contestazione del cattivo funzionamento degli impianti - Onere della prova - A carico del consorziato - Fondamento. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE. Impugnazione di cartella di pagamento di contributi consortili per difetto di funzionamento degli impianti - Decisione fondata su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio di bonifica - Legittimità - Fondamento. In tema di contributi di bonifica, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ., e, però, a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza - definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio - ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica. In tema di contributi di bonifica, quando il consorziato, al fine di sottrarsi al pagamento del tributo, contesti non la legittimità o l'esattezza del provvedimento di perimetrazione di contribuenza o del piano di classificazione, ma solo il cattivo funzionamento degli impianti e l'omessa manutenzione della rete idrica, l'ente pubblico non è tenuto a fornire ulteriori elementi di prova del credito, poiché non viene meno la presunzione di legittimità della pretesa tributaria fondata sull'approvazione del perimetro di contribuenza, desumibile dall'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gravano sul consorziato sia l'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, sia l'onere di indicare e richiedere l'assunzione dei relativi mezzi di prova. In tema di contributi di bonifica, quando il consorziato contesti la debenza del tributo in ragione del difetto di funzionamento degli impianti, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché salvi i divieti espressamente previsti dalla legge l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova inoltre, il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale. Sul, primo principio, e cioè in tema dei contributi consortili e sul riparto dell’onere probatorio tra consorzio e consorziati a Sez. 5, Sentenza n. 19509 del 2004 In tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile e non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha - peraltro - la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto, di detta perimetrazione, il consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente ad oggetto l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio ed aventi, quindi, il requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo. b Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 2009 In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza dispensa l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore non già di tutti gli immobili inclusi nel comprensorio ma solo di quelli compresi nel perimetro di contribuenza per i quali, infatti, a norma dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, sussiste l'obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica. c Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 2009 L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene. Sul secondo principio, si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 2012 In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Sul terzo si fa richiamo di Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 2011 Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.