NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Partiamo, per la ripresa dell’appuntamento con le ‘pillole fiscali’ del week-end, con uno sprazzo d’Europa due pronunce della Corte di Giustizia, che affrontano il tema, sempre ‘caldo’, dell’Iva. Subito dopo, però, ritorno in Italia, con l’usuale doppio binario, ossia Commissioni tributarie da un lato e Cassazione dall’altro. Per quanto concerne il primo binario, segnaliamo alcuni degli argomenti più rilevanti per i prelevamenti dei professionisti sui conti correnti nessuna presunzione di compensi sottratti al Fisco produzione di prove per il contribuente nel corso del contenzioso appello ammissibile anche senza indicazione del codice fiscale del difensore automobile rubata senza obbligo del bollo ritardi nell’Unico e maggiorazioni. Citazione ad hoc per una pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio, con cui si stabilisce che il contribuente, che addebita il proprio errore al comportamento del professionista a cui aveva affidato la tenuta della contabilità, non si salva dalle sanzioni. Spunti altrettanto interessanti anche per il secondo binario, ossia la Cassazione. Ecco alcuni dei temi principali affrontati incapienza della Srl a carico dell’imprenditore transfer pricing a rischio elusione accertamento ‘sprint’ anche senza ragioni di urgenza estinzione della società e debiti tributari accertamento anche con uno scostamento ‘lieve’. A margine, citazione per la pronuncia numero 13791 della Cassazione, che affronta il tema dei compensi ‘in nero’ del professionista, stabilendo che essi sono sanzionabili con la cancellazione dall’Albo. Per chiudere, spazio a Corte Costituzionale e Agenzia delle Entrate la prima affronta il tema della deducibilità dei costi da reato la seconda, con una raffica di circolari e risoluzioni, tocca, tra l’altro, i fronti dell’Iva per i condominii ‘ecologici’, dell’omessa dichiarazione, della mediazione fiscale e delle dichiarazioni di intento. Paga l’Iva il condominio ecologico Ris. Ag. Entrate numero 84/e del 10 agosto 2012 In risposta ad un interpello del GSE, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che a fini IVA e delle imposte su redditi vi è piena equiparazione tra i condomini produttori di energia fotovoltaica destinata alla vendita e le società commerciali. Il condominio, nella fattispecie considerata, realizza a tutti gli effetti una società di fatto tra i condomini, dalla quale sono esclusi coloro che non hanno approvato la decisione dell’assemblea e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. Ne consegue che questi hanno obbligo di fatturazione dell’energia immessa in rete dal Gestore dei Servizi Energetici GSE chiamato, a sua volta, ad applicare la ritenuta alla fonte del 4% già prevista per i contributi erogati dagli enti pubblici. La nuova risoluzione segue la circolare numero 46/2007 della stessa Agenzia delle Entrate. L’omessa dichiarazione non blocca il credito di imposta Circomma Ag. Entrate numero 34/e del 6 agosto 2012 Per quanto riguarda le imposte dirette e l’IRAP è sempre possibile beneficiare del credito di imposta anche se derivante da dichiarazioni omesse. In particolare, spiega la circolare dell’Agenzia, solo ad avvenuto pagamento di quanto emerso in sede di comunicazione delle irregolarità, potrà venir avanzata, da parte del contribuente, istanza di rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il credito di imposta, inoltre, potrà essere mantenuto anche nel caso in cui il contribuente decidesse di procedere mediante gli istituti della mediazione o della conciliazione giudiziale. Con la presente circolare, quindi, anche le dirette e l’IRAP si allineano a quanto, da tempo, era già previsto per l’IVA. Infine, precisa ancora l’Agenzia, nessun sconto al contribuente al Fisco rimane il diritto di applicare le sanzioni dovute. Tris di circolari dall’agenzia delle entrate. mediazione fiscale, costi da reato e compensazioni fiscali gli argomenti trattati Circomma Ag. Entrate numero 31/e, 32/e e 33/e del 2 e 3 agosto 2012 Compensazioni fiscali Circomma 31/E le somme dovute a seguito di rettifiche eseguite sui costi non di competenza possono essere compensate nei periodi di imposta in cui gli stessi costi hanno invece “valore” da un punto di vista fiscale. Quanto detto, specifica la circolare dell’Agenzia, è applicabile nell’ambito della procedura di accertamento con adesione solo a condizione che l’Agenzia possa determinare correttamente tutti gli elementi utili e necessari per la compensazione. La compensazione dell’imposta non salva tuttavia il contribuente dall’applicazione delle sanzioni e degli interessi. Indeducibilità dei costi da reato Circomma 32/E diversi gli argomenti trattati da questa corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce quanto introdotto dal DL numero 16/2012. Tra i principali, l’indeducibilità dei costi da reato già applicabili anche ai giudizi in corso, il diritto al rimborso delle somme versate da parte del contribuente a titoli di sanzioni nel caso di definitiva assoluzione ai fini penali e la possibilità di beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento in base alle nuove norme nel caso di rapporto diretto tra i costi sostenuti ed i delitti non colposi commessi. Mediazione fiscale Circomma 33/E l’Agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti sul tema della mediazione tributaria, previsto dall’articolo 17-bis1 del DL 31 dicembre 1992, numero 546. E lo fa in una circolare di 25 pagine che ha un occhio di riguardo al tema delle sanzioni e della loro riduzione in caso di mediazione, al tema dell’autotutela parziale e a quello dell’accertamento nel caso di soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale. Dichiarazioni di intento. Comunicazione entro la prima operazione Ris. Ag. Entrate numero 82/e del 1 agosto 2012 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuarsi entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta e non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento. Questa la principale novità introdotta con la risoluzione pubblicata in data 1 agosto dall’Agenzia delle Entrate. Precisa poi l’Agenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d’intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. Esenzione Iva per i fabbricati non terminati Corte di Giustizia UE numero C-326/11 del 12 luglio 2012 Non sono imponibili IVA le cessioni di fabbricati solo parzialmente trasformati. A stabilirlo la Corte di Giustizia UE in una causa che vedeva opposti una società olandese e il fisco nazionale. In particolare, si legge nella conclusione della lunga sentenza, “L’articolo 13, parte B, lettera g , della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto base imponibile uniforme, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a , della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo, come quella oggetto del procedimento principale, quando al momento di detta cessione il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale”. Iva. Detrazione salva anche in caso di tardivo versamento Corte di Giustizia UE numero c-284/11 del 12 luglio 2012 “Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto alla detrazione in caso di versamento tardivo dell’IVA, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare”. Questa, in sintesi, la sentenza della Corte di Giustizia UE chiamata a pronunciarsi in merito a un ricorso proposto da una società di trasporti bulgara avverso un avviso di rettifica fiscale emesso in seguito al diniego, da parte delle autorità tributarie, del diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata a monte. Quindi nessun diniego alla detrazione ma via libera all’applicazione di sanzioni e interessi moratori per ritardato versamento dell’IVA dovuta. Retroattiva la deducibilità dei costi da reato Corte Costituzionale numero 190 del 16 luglio 2012 Anche la Corte Costituzionale si allinea alle decisioni già espresse da diverse CTP e CTR oltre a quanto stabilito anche dalla Cassazione in tre sentenze “gemelle” e conferma la retroattività della deducibilità dei costi da reato, retroattività che può essere fatta valere dai contribuenti anche in corso di causa. In particolare i giudici della Corte, disponendo la restituzione degli atti al giudice, ha stabilito nelle conclusioni della sentenza che “il comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge numero 16 del 2012, disciplinando l’applicazione nel tempo dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 8, ha previsto che essi «si applicano in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi» che, a fronte di tale ius superveniens - il quale incide direttamente sulla norma censurata ed è applicabile retroattivamente, ove piú favorevole -, spetta al giudice rimettente procedere ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate”. Socio sempre responsabile per i debiti tributari Cassazione numero 14002 del 3 agosto 2012 A stabilirlo la Cassazione che accoglie il ricorso dell’Agenzia avverso il giudizio della CTR per la quale “a norma dell’articolo 2382 c.c., il contribuente, a seguito del suo personale fallimento, era automaticamente decaduto dall’incarico ricoperto in ambito societario, circostanza che precludeva la nascita di alcun obbligo a suo carico”. Ma non è dello stesso avviso la Cassazione si legge infatti nelle motivazioni dell’ordinanza che “la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’articolo 2291, co. 1, c.c., per i debiti delle società di persone, e per i soci accomandatari dall’articolo 2313 c.c., opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, cosicché il socio, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società per un’imposta su di essa gravante, resta sottoposto all’esazione del debito ancorché estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo, cfr. Cass. numero 10093/03, 12022/06 11228/2007 ”. L’accertamento “scatta” anche se lo scostamento è lieve Cassazione numero 13824 del 1 agosto 2012 Scostamento grave rispetto agli studi di settore? Ora basta anche quello lieve per l’induttivo. A stabilirlo un’ordinanza della Cassazione per cui “in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può - ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. numero 600 del 1973 - fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente Cfr. anche Cass. Sentenza numero 36430 del 27/07/2011 . Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’articolo 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, numero 331, aggiunto dalla legge di conversione 2 9 ottobre 19 93, numero 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, numero 146, il quale, pur richiamando direttamente l’articolo 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame v. pure Sez. U, Sentenza numero 26635 del 18/12/2009 ”. L’evasione fiscale costa la cancellazione dall’albo Cassazione numero 13791 del 1 agosto 2012 I compensi percepiti in nero dal professionista, e continuativi nel tempo, sono sanzionabili con la cancellazione dall’albo professionale. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da un avvocato “colpevole” di aver intascato compensi per diversi milioni di euro da un istituto religioso senza aver mai emesso fatture nonostante numerose richieste. A nulla è poi valsa la disperata difesa del professionista che aveva giustificato il proprio comportamento con il contenuto della lettera di conferimento dell’incarico che prevedeva la non fatturazione delle prestazioni rese. Nessun difetto quindi nella decisione del CNF che “ha sottolineato la gravità del comportamento tenuto dall’incolpata, avuto riguardo anche alla intenzione, manifestata dal legale con l’accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale, come risulta anche dalla richiesta del cliente, contenuta nella predetta lettera, di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale”. Donazione, vendita elusione? Cassazione numero 13089 del 25 luglio 2012 Legittimo l’accertamento quando viene dimostrato l’intento elusivo di un’operazione formalmente corretta. Per la Cassazione infatti, e in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva già provato a recuperare a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno che il contribuente aveva in precedenza donato alla figlia, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal comma 3 dell’articolo 37 del d.P.R. 29 settembre 1973 numero 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali Cass. 12788 del 10/06/2011 ”. La partiva Iva e il rappresentante fiscale fanno stabile organizzazione Cassazione numero 12633 del 20 luglio 2012 Partita IVA e nomina di un rappresentante fiscale rappresentano elementi sufficienti per ritenere esistente una stabile organizzazione soggetta ad imposizione sul territorio nazionale. È quindi onere a carico del contribuente provare il proprio diritto al rimborso dell’IVA pagata. In sintesi è questo il contenuto della recente ordinanza della Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Agenzia. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, “Ancorché non trattandosi di presunzione di ordine assoluto sicché non è precluso, a colui che agisca per il rimborso a norma dell’articolo 38-ter d.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633 , di offrire la dimostrazione della mancanza in concreto di quegli elementi di ordine personale e materiale, che contrassegnano la nozione di stabile organizzai ione cfr. per tutte Cass. numero 7703/2005 - è tuttavia di solare evidenza che, rispetto alla detta presunzione, nessun onere probatorio aggiuntivo incombe sull’amministrazione. Né può dirsi centrata l’avversa evocazione dell’articolo 44, 3° co., del d.l. numero 331/1993. Giacché il rappresentante fiscale ivi considerato, ove siano state eseguite operazioni imponibili - come nelle specie pare pacifico in conseguenza della avvenuta presentazione di una richiesta di rimborso dell’Iva - non si differenzia dal rappresentante fiscal e di cui all’articolo , 17 del d.p.r. numero 633/1972 la nomina del quale, peraltro, nulla toglie al fatto di doversi previamente stabilire, con superamento al riguardo della presunzione relativa contraria derivante dalla titolarità di partita Iva, la mancanza di stabile organizzazione del soggette richiedente nel territorio nazionale”. L’incapienza della srl è a carico dell’imprenditore Cassazione numero 28505 del 16 luglio 2012 Il fallimento della srl e la possibile bancarotta rendono sequestrabili i beni personali dell’imprenditore nel caso in cui il patrimonio della società non sia adeguato a soddisfare le pretese dei creditori. Nessun sconto quindi dalla Cassazione per cui “il periculum in mora ai fini dell’adozione del sequestro conservativo può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche a fronte di una oggettiva condizione di inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito” Cass. penumero , sez. V, 27.1.2011, numero 7481, Ced. Cass., rv. 249607 . Conseguentemente può affermarsi che anche l’oggettiva incapienza del patrimonio consente di ravvisare la condizione che legittima l’adozione della misura cautelare reale, prevenendo un risultato pregiudizievole per il creditore”. Insider trading. Via libera al sequestro dei beni dell’indagato Cassazione numero 28486 del 16 luglio 2012 Sequestro finalizzato alla confisca dei conti del professionista indagato che ha utilizzato informazioni riservate per acquistare titoli di società. Nessun sconto dalla Cassazione, quindi, che conferma come “commette il reato previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58, articolo 184 cosiddetto “insider trading” chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell’esercizio di una professione come nel caso di specie , compie operazioni su strumenti finanziari avvalendosi del vantaggio informativo di cui s’è detto il reato è consumato a prescindere dal risultato dell’operazione finanziaria, che costituisce un post factum, come esattamente osserva lo stesso ricorrente pagina 14 del ricorso , e rileva esclusivamente ai fini della determinazione della pena articolo 184, comma 3 ”. Ne consegue “che, in caso di condanna per il reato, per quanto qui interessa, di insider trading, è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo il secondo comma dispone che se non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., comma 2 poi, può essere disposto il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca”. Il riparto finale “condanna” il socio al debito tributario Cassazione numero 11968 del 13 luglio 2012 L’estinzione della società non comporta l’automatica cancellazione dei debiti tributari che rimangono in capo ai soci nel caso in cui questi ultimi abbiano percepito beni o utili in sede di bilancio finale di liquidazione. Per la Cassazione, infatti, “Il comma 3 dell’articolo 36 DPR 602/73 cit. stabilisce che i soci, i quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. È, dunque, consentito al Fisco di agire in via sussidiaria nei confronti dei soci “pro quota”, salvo quanto previsto dal vecchio articolo 2456 e dal nuovo articolo 2495 c.comma Per quest’ultima norma, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Dal chiaro tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo nelle varie fasi”. Transfer pricing a rischio elusione Cassazione numero 11949 del 13 luglio 2012 Il transfer pricing “scivola” nell’elusione fiscale quando il risultato dell’operazione è il “drenaggio degli utili conseguiti dalla filiale italiana mediante l’abuso dello strumento costituito dai “prezzi di trasferimento” all’interno del gruppo multinazionale”. Nulla da eccepire, sentenzia così la Cassazione, nel comportamento dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso gli avvisi di accertamento nei confronti della filiale italiana. In particolare, si legge ancora nelle motivazioni, “l’onere di fornire la dimostrazione dell’esistenza e dell’inerenza dei costì, e qualora si tratti di costi derivanti da servizi o beni prestati o ceduti da una società controllante estera ad una controllata italiana, anche di ogni elemento che consenta all’amministrazione di verificare il normale valore dei relativi corrispettivi, incombe a carico del contribuente, e non dell’amministrazione finanziaria”. Accertamento sprint anche senza ragioni di urgenza Cassazione numero 11944 del 13 luglio 2012 Non sono necessarie particolari ragioni di urgenza al Fisco per “chiudere” l’accertamento prima dei 60 giorni. Rimane quindi al contribuente la sola possibilità di contestare l’atto e chiederne l’annullamento. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni della sentenza, “Deve, perciò, ritenersi che l’esonero dall’osservanza del termine di cui all’articolo 12, co. 7 della L. numero 212 del 2000 opera in concorrenza del requisito dell’urgenza nell’emissione dell’avviso, pure se di tale ragione non si fa menzione nella motivazione dell’avviso stesso in altri termini l’effetto derogatorio dell’urgenza sussiste ex se senza che sia a tal fine necessario che il fatto che la determini sia enunciato nell’atto impositivo, il quale, a norma del menzionato articolo 7 dello Statuto del contribuente, deve indicare esclusivamente le ragioni della pretesa tributaria. Resta da aggiungere che la sussistenza del predetto requisito può esser dimostrata dall’Ufficio e, viceversa, esser contestata, unitamente alle ragioni di merito, tanto in via amministrativa, col ricorso in autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge nel corso del giudizio”. Valida la consegna effettuata nelle mani del legale rappresentante. Anche in caso di società cancellata dal registro Cassazione numero 11348 del 5 luglio 2012 Non è inesistente la notifica di un avviso di accertamento effettuata nelle mani del rappresentante legale della società anche nel caso in cui quest’ultima risulta cancellata dal registro delle imprese. A stabilirlo l’ordinanza numero 11348 della Cassazione. Due in particolare gli aspetti presi in considerazione dai giudici della Suprema Corte. Innanzitutto la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore della riforma 1 gennaio 2004 , in quanto la società non poteva considerarsi giuridicamente estinta sino a permanenza nella società stessa di debiti sociali e in ogni caso sino alla predetta data. Quindi, secondo consolidata giurisprudenza, l’avvenuta notifica dell’atto nelle mani del legale rappresentante. Infatti, “In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell’atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all’articolo 145 cod. procomma civ., l’eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l’atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese. Cass. numero 26044/2005 ”. Colpevoli il cliente e il commercialista in “combutta” Cassazione numero 25754 del 4 luglio 2012 Rispondono del reato di dichiarazione fraudolenta sia il cliente che il commercialista che, in combutta tra loro, emettono false fatture e documenti per operazioni inesistenti. Nessun sconto al professionista dalla Cassazione che infatti ribadisce come “il regime derogatorio previsto dall’articolo 9 d.lgs. numero 74 del 2000, esclude la possibilità di concorso reciproco fra i reati previsti dagli articolo 2 dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e 8 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza però introdurre per questa seconda ipotesi delittuosa alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato fissati dall’articolo 110 cod. penumero Infatti tale disposizione ha per scopo di evitare la doppia criminalizzazione di un medesimo comportamento illecito, non già di esonerare il professionista “istigatore di una serie dì operazioni fittizie””. Il Fisco non rinuncia. Nemmeno quando c’è il condono Cassazione numero 11206 del 4 luglio 2012 L’adesione al condono non comporta una rinuncia dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento dell’imposta. Infatti, si legge nelle motivazioni della sentenza, “Il giudizio tributario avente ad oggetto la validità o il perfezionamento della definizione agevolata di un’imposta, ovvero la decadenza dalla stessa, ha carattere pregiudiziale rispetto a quello, vertente tra le medesime parti, riguardante il merito dell’accertamento relativo alla stessa imposta, in quanto la decisione sul condono si riflette necessariamente condizionandola, sulla decisione concernente il merito dell’accertamento. Pertanto, ove risulti la pendenza di un altro giudizio tra le medesime parti in ordine alla validità o al perfezionamento del condono o alla decadenza dallo stesso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell’articolo 295 cod. procomma civ., a sospendere il giudizio riguardante il merito dell’accertamento, fino alla decisione del primo con autorità di giudicato” Cass. numero 19821/2009 ”. Tassati terreni e fabbricati delle università Cassazione numero 8824 e numero 8827 del 1 giugno 2012 Soggetti a tassazione i redditi fondiari delle Università. A stabilirlo, con due sentenze, la Cassazione accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. L’attribuzione alle Università dello status di “ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato” comporta, secondo quando stabilito dai giudici della Suprema Corte, l’esclusione dai benefici previsti dall’articolo 5 DPR numero 601/73 e dall’articolo 88, comma 1, della vecchia versione del TUIR. Rimangono invece esclusi da tassazione i redditi prodotti attraverso lo svolgimento dell’attività didattica propria dell’istituto. Anche i debiti “fanno” il valore del ramo d’azienda CTR Lombardia numero 67/22/12 del 26 giugno 2012 Il ramo di azienda si compone di attività e passività e il Fisco non può escludere autonomamente, in tutto o in parte, queste ultime senza provarne la natura fittizia o apparente. In sostanza, il valore della cessione è quello desumibile dalla contabilità aziendale se non si prova il contrario. Con queste motivazioni la CTR di Milano, confermando quanto già espresso dalla CTP, ha così respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Anche per i giudici della CTR, quindi, “il valore dell’azienda è rappresentato da quello complessivo dei beni che la compongono, compreso l’avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie”. Il codice fiscale mancante non ferma l’appello CTR Friuli numero 53/10/12 del 18 giugno 2012 La mancata indicazione del codice fiscale del difensore non rende inammissibile l’appello. Ciò che invece è indispensabile è il codice fiscale del contribuente. A stabilirlo la CTR friulana che nelle motivazioni della sentenza ben specifica come “l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata indicazione del codice fiscale del difensore deve essere respinta in quanto l’articolo 13 , comma 3 bis, del D.P.R. 30.05.2002 numero 115 prevede unicamente l’indicazione del codice fiscale del contribuente e non di quello del difensore ed in ogni caso per l’omissione di tale elemento non prevede l’inammissibilità dell’appello ma solo l’aumento della metà del contributo unificato. Anche l’omessa indicazione del valore della lite ai fini del contributo unificato non è causa di inammissibilità dell’appello considerato che l’articolo 13 , comma 6 , del D.P.R. 30.05.2002 numero 115 prevede unicamente che in mancanza di tale indicazione il valore della causa si presume dell’importo indicato al comma 6-quater, lettera -f e cioè della misura massima”. Interessi deducibili anche per la stabile organizzazione CTR Milano numero 62/18/12 del 12 giugno 2012 Ai fini della determinazione del reddito imponibile, la Branch di una società estera e una società di diritto italiana godono di uguale trattamento. A stabilirlo i giudici della CTR milanese che hanno riconosciuto alla stabile organizzazione il diritto alla detrazione dei costi, nella fattispecie interessi passivi, con le modalità e nella misura previste per una società nazionale svolgente la medesima attività nelle identiche condizioni. Tarsu e alberghi. Ognuno fa a modo suo CTR Bari numero 71/22/12, numero 72/22/12 e numero 73/22/12 del 4 giugno 2012 Non trova pace la questione della TARSU per gli alberghi. La CTR barese, con tre distinte sentenze, stabilisce l’equivalenza del tributo per abitazioni private e strutture alberghiere. A detta dei giudici pugliesi, infatti, l’articolo 68 DLGS numero 507/93 prevede un’unica categoria gli esercizi alberghieri e le abitazioni civili e dispone a riguardo l’applicazione della medesima tariffa. In particolare, si legge nelle motivazioni, “nulla vieterebbe agli organi comunali di adottare tariffe differenziate tra case ed esercizi alberghieri o case vacanze. Tuttavia l’espressione “in linea di massima” induce a ritenere che una significativa differenziazione delle tariffe, ai fini del controllo di legittimità, vada adeguatamente motivata. In assenza di tanto, come nel caso di specie, dove dagli atti del processo non si rileva che l’ente abbia proceduto a chiarire i motivi della differenziazione operata tra case ed esercizi alberghieri, si deve ritenere che, proprio sotto il profilo della mancata giustificazione che sottende alla loro assimilazione, possa essere disapplicato il regolamento che collochi gli immobili in questione in equivalenti categorie tariffarie”. Le sentenze delle CTR Bari seguono di qualche settimane una opposta decisione della Cassazione formulata nella sentenza numero 12859/12. Professionista truffaldino? La querela non basta CTR Lazio numero 89/6/12 dell’11 aprile 2012 Non si salva dalle sanzioni derivanti dall’errata dichiarazione e dall’omesso versamento delle somme dovute il contribuente che, anche mediante querela di parte, addebita il proprio errore al comportamento fraudolento del professionista a cui aveva assegnato la tenuta della contabilità. Contrariamente al giudizio di primo grado, infatti, la CTR laziale ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e stabilito che tale comportamento fraudolento deve essere ben provato non essendo sufficiente la sola querela quando poi la stessa non è supportata dall’esito dell’eventuale giudizio penale ovvero è anche ipotizzabile una archiviazione. Prelievi dal conto corrente. nessuna presunzione per i professionisti CTR Palermo numero 18/18/12 del 26 gennaio 2012 A differenza di quanto accade in tema di reddito di impresa, i prelevamenti che i professionisti effettuano sui propri conti correnti non rappresentano una presunzione di compensi sottratti al Fisco. A stabilirlo la CTR di Palermo che ha accolto le tesi difensive del professionista, avverso all’avviso di accertamento ricevuto dalla locale Agenzia delle Entrate, capace inoltre di dettagliare puntualmente la natura personale e familiare di ogni singolo movimento bancario. L’auto rubata non paga il bollo CTR Lombardia numero 81/24/12 La trascrizione dell’atto di vendita di un automezzo ha valore di presunzione legale esclusivamente per il soggetto in favore del quale è stata effettuata. In tutti gli altri casi ha valore di presunzione semplice valutabile, di volta in volta, dal giudice. A detta dei giudici della CTR lombarda ne consegue che - al valore presuntivo della cessione non si applica la prova contraria in caso di furto dell’automezzo - il furto dell’automezzo fa venir meno l’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche indipendentemente dall’iscrizione dello stesso nel Pra. Le prove valgono in contenzioso CTR Liguria numero 40/13/12 Il contribuente, non presente al contraddittorio, può sempre produrre prove nel corso del contenzioso. E il Fisco non può disconoscerle. Questo quanto stabilito dalla CTR ligure che, inoltre, specifica come la partecipazione al contraddittorio è solo una facoltà, e non un obbligo, concessa al contribuente. Dalla cui assenza è facile desumere la volontà dello stesso di rivolgersi direttamente alla Commissione Tributaria competente. Tutto nasce da un accertamento basato sugli studi di settore e il contribuente si è visto così riconoscere le proprie ragioni e quindi la produzione delle prove capaci di giustificare lo scostamento direttamente in sede di contenzioso tributario. Sempre per competenza il tfm degli amministratori CTP Brescia numero 90/1/12 del 21 giugno 2012 Anche nel caso in cui l’accantonamento avviene per mezzo di polizze assicurative. A stabilirlo i giudici della CTP lombarda in parziale accoglimento del ricorso presentato da una società oggetto di verifica da parte della GdF. In particolare, si legge nella sentenza, come “l’articolo 109 1° co. TUIR pone il principio generale della competenza per ricavi, spese e gli altri componenti positivi e negativi”. Inoltre, “sarebbe incomprensibile una diversità di disciplina tra gli accantonamenti di cui al primo e secondo comma dell’articolo 105 TUIR e quelli di cui al 4° co.”. Ne consegue che “solo i compensi per gli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti ex articolo 95 5° co. TUIR in deroga a quanto previsto dall’articolo 119 cit.”. Sì alla maggiorazione ma senza sanzioni per il ritardo dell’unico CTP Reggio Emilia numero 38/2/12 del 27 aprile 2012 Quando il versamento di saldo e I’acconto dell’Unico avviene entro il 30 giorno successivo alla scadenza, il contribuente deve corrispondere la maggiorazione dello 0,40% ma non è gravato da sanzioni. A stabilirlo i giudici della CTP di Reggio Emilia in conclusione alla sentenza ove specificano come “La norma, infatti, concede chiaramente un diritto al contribuente di poter versare entro i trenta giorni successivi la scadenza prevista per le imposte , corrispondendo i soli interessi e non anche le sanzioni la possibilità di poter fruire di tale diritto non è sottoposta ad alcuna condizione se non di adempiere entro i trenta giorni successivi. A conferma dell’interpretazione di parte ricorrente soccorre anche il comportamento del Ministero che non ha previsto uno specifico riferimento ad un codice tributo per distinguere le somme da imputare al versamento rispetto a quelle cui imputare la maggiorazione del 0,40%”. Abuso di diritto. Nessun automatismo nell’accertamento CTP Milano numero 153/1/12 del 17 aprile 2012 In tema di abuso di diritto è da ritenersi nullo l’accertamento per il quale non sia stato preventivamente instaurato il contraddittorio con il contribuente. Per i giudici della CTP di Milano, si legge nella sentenza, tale omissione rappresenta una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza stabiliti dall’articolo 37bis del DPR 600/73. In particolare, si legge nelle conclusioni della sentenza, “Con riferimento alla contestazione della violazione del contraddittorio preventivo e del principio del diritto di difesa, come è stato riconosciuto in più occasioni dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e dalla giurisprudenza di merito, nei casi di presunta elusione fiscale devono applicarsi le garanzie procedimentali introdotte dall’articolo 37-bis D.P.R. numero 600 del 1973. “Ragionare diversamente e non ritenere applicabili dette garanzie procedimentali determinerebbe una palese violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, non essendo costituzionalmente legittimo trattare diversamente fattispecie ugualmente elusive” o ritenute tali. Ne consegue l’avviso di liquidazione impugnato deve ritenersi in ogni caso nullo in quanto emesso in violazione del preventivo contraddittorio”. A cura di d.t.