RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 23 MARZO 2012, N. 4682 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO. Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato o il concessionario del servizio di riscossione - Fondamento - Fattispecie relativa alla tariffa per i rifiuti solidi urbani TARSU . La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell’art. 4 del D.Lgs. 546/1992, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all’allocazione spaziale dei soggetti in causa. Nella specie, la S.C., in una controversia avente ad oggetto il pagamento della TARSU, ha affermato la competenza per territorio della Commissione tributaria provinciale del luogo ove aveva sede il concessionario del servizio di riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento . Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 15864/2004 in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP , nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia stato affidato dal comune in concessione, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario va individuata non in relazione alla sede del comune concedente, bensì alla sede del concessionario, atteso che questi subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all’impugnazione del predetto atto impositivo . SEZIONE QUINTA 21 MARZO 2012, N. 4511 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Immissione in consumo di alcol nella Regione della Valle d’Aosta in esenzione da accisa - Disciplina di cui all’art. 15 del regolamento della Regione Valle d’Aosta del 29 gennaio 1973 - Alcool assegnato alle industrie locali per la trasformazione in liquori - Nozione - Attività di diluizione dell’alcol con acqua - Esclusione - Fondamento - Indicazioni desumibili dalla normativa comunitaria. In tema di accise, il regime di esenzione, stabilito dall’art. 1 della legge 623/1949 per l’immissione in consumo di alcool nel territorio della Regione della Valle d’Aosta, non si applica al prodotto ottenuto da un’industria locale attraverso la mera diluizione dell’alcool etilico con una modesta percentuale di acqua e poi commercializzato, perché l’art. 15, paragrafo 6, del regolamento regionale del 29 gennaio 1973, laddove prevede l’esenzione in riferimento al contingente assegnato alle industrie locali per la trasformazione in liquori, da un lato, per il suo tenore letterale, non attiene alla mera immissione al consumo da parte di queste, e, dall’altro, non può riferirsi alla descritta attività di diluizione, dovendo essere coordinato con la disciplina comunitaria di diretta ed immediata applicazione, che, in forza del regolamento CEE 89/1576/CEE adottato dal Consiglio in data 29 maggio 1989 vigente ratione temporis” , esclude l’idoneità del prodotto in questione al commercio per il consumo umano senza ulteriori aggiunte e manipolazioni. Non si rilevano precedenti specifici. SEZIONE QUINTA 21 MARZO 2012, N. 4510 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL’IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DAZI ALL’IMPORTAZIONE E ALL’ESPORTAZIONE - IN GENERE. Ingiunzione doganale ex art. 82 del Dpr 43/1973 - Abrogazione, ad opera dell’art. 130 del Dpr 43/1988, delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva delle imposte mediante rinvio al Rd 639/1910 - Conseguenze - Sopravvivenza dell’ingiunzione come atto impositivo con funzione accertativa della pretesa erariale - Configurabilità. In tema di tributi doganali, l’ingiunzione prevista dall’art. 82 del Dpr 43/1973 - anche dopo l’entrata in vigore del Dpr 43/1988 e l’abrogazione, ad opera dell’art. 130 dello stesso Dpr, delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al Rd 639/1910 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell’ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato. Ne consegue che la precisata ingiunzione è legittimamente adottata per il recupero di diritti doganali il cui mancato pagamento sia determinato da un fatto di reato, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 11 del D.Lgs. 374/1990, il quale ha disciplinato ex novo” la revisione dell’accertamento da parte degli Uffici doganali, non essendo tale disciplina applicabile allorché è in corso un procedimento penale, attese le maggiori garanzie in questo assicurate di rispetto del principio del contraddittorio. In senso difforme, Sez. 1, Sentenza 10542/1998 è illegittima l’ingiunzione di pagamento - emanata ai sensi dell’art. 82 del Dpr 43/1973 e notificata successivamente all’entrata in vigore D.Lgs. 374/1990 - dei diritti doganali non riscossi per indebito riconoscimento di trattamento preferenziale daziario per merci importate da paesi extracomunitari, attesa l’abrogazione, a norma dell’art. 130 del Dpr 43/1988, di tutte le disposizioni che regolano, mediane rinvio al Rd 639/1910, la riscossione coattiva dei diritti doganali, e la mancata applicazione della procedura di cui all’art. 11 del D.Lgs. 374/1990, riferibile a tutte le ipotesi di revisione dell’accertamento divenuto definitivo .