NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Partiamo, questa volta, dalle decisioni europee per l’usuale aggiornamento fiscale del week-end. Riferimenti a due pronunce della Corte di giustizia la prima sul tema del riallineamento fiscale la seconda sulla salvaguardia delle detrazioni per l’acquirente nonostante le irregolarità del fornitore. Step successivo, ovviamente, quello del ritorno in Italia. E prima tappa in Cassazione, con un ampio range di spunti cartella depositabile direttamente in Appello, dolo da ‘certificare’ in caso di bancarotta, medie di settore e legittimità dell’accertamento, condono e dichiarazione fraudolenta, retroattività delle norme sui fermi amministrativi, Irap. Citazioni a parte per due sentenze la prima numero 27736 stabilisce che per l’accusa di evasione fiscale gli atti sono utilizzabili anche senza rogatoria internazionale la seconda numero 10503 affronta il tema del risarcimento in caso di fermo illegittimo. Ulteriore passaggio, quello relativo alle Commissioni tributarie territoriali, con numerosi temi caldi scostamento dalla media di settore non rilevante per l’accertamento, contraddittorio solo a tutela del contribuente, compensazione Iva orizzontale, sanatoria Ici, impugnabilità dell’adesione al Pvc, correlazione costi-ricavi obbligatoria nell’accertamento, base azionaria ristretta e distribuzione del ‘nero’, contenzioso e compensazione, lite temeraria e sanzioni per il Fisco. Ultima news, quella che arriva dall’Agenzia del Territorio in ballo la disciplina delle modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni tributarie. 30 giorni per l’annotazione delle sentenze Agenzia del Territorio provv. numero 35582 del 17 luglio 2012 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, pubblicato in data 17 luglio, disciplina le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle commissioni tributarie che decidono le controversie indicate nell’art. 2, comma 2, del DL 546/1992, concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. In particolare, si legge agli artt. 2 e 3 del provvedimento, le sentenze delle commissioni tributarie, non costituenti titolo esecutivo, che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente, vengono annotate negli atti del catasto, relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell’esito del giudizio entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza. La Corte UE boccia il riallineamento fiscale Corte di Giustizia UE numero c-452/10 del 21 giugno 2012 Aiuto di stato incompatibile con la normativa comunitaria. Questa la motivazione con cui la Corte di Giustizia UE ha bocciato il contenuto della Finanziaria 2004 in tema di riallineamento fiscale del valore contabile dei beni iscritti in bilancio attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. In particolare, la Commissione ha ritenuto che lo stato italiano aveva conferito a tali imprese nella fattispecie bancarie un vantaggio selettivo pari alla differenza tra l’imposta effettivamente versata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge numero 350/2003 c.d. Finanziaria 2004 e l’imposta ordinaria che sarebbe stata versata se lo stesso riallineamento fosse stato eseguito in assenza di tale regime preferenziale. Le irregolarità del fornitore non ricadono sull’acquirente Corte di Giustizia UE numero C-80/11 e C-142/11 del 21 giugno 2012 Riunendo due cause, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’acquirente di beni o servizi non perde il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a causa delle irregolarità attribuibili al fornitore. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, gli articoli della Direttiva IVA comunitaria ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni ”. L’appunto dell’imprenditore non batte gli studi di settore Cassazione numero 12346 del 17 luglio 2012 Un semplice conteggio predisposto dall’imprenditore-contribuente, con ricostruzione dei ricavi e delle provvigioni, non è sufficiente a far ritenere infondato l’accertamento che il Fisco ha operato sulla base degli studi di settore. Se è quindi vero che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards” in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente ”, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame ”. Quindi per i giudici della Cassazione Esente da censure è la decisione impugnata che, dopo avere rilevato la insufficienza probatoria del prospetto di incassi/provvigioni redatto dallo stesso contribuente, nonché incongruenze e carenze documentali pag. 5 e qualificato generiche e meramente discorsive oltre che smentite dai fatti” le giustificazioni addotte dal , ha rigettato l’appello del contribuente affermando che il contribuente non ha fornito alcun convincente elemento di prova idoneo ad inficiare la portata presuntiva dei parametri. Né questa Corte ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ”. Rimborsi Irap. Una scorciatoia” per i professionisti Cassazione numero 12338 del 17 luglio 2012 Rimborsi facili” per l’IRAP dei professionisti. A stabilirlo la Cassazione che, accogliendo il ricorso di un professionista, stabilisce che non è affatto necessario che il contribuente versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. Infatti la Corte di Cassazione con sentenza numero 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 ”. Irap. Il concordato non stoppa il rimborso al professionista Cassazione numero 11947 del 13 luglio 2012 Il rimborso dell’IRAP non è precluso al professionista che aderisce al concordato preventivo per le imposte sui redditi. A stabilirlo la Cassazione accogliendo il ricorso di un avvocato lombardo che contestava la violazione dell’art. 33 del DL numero 269/03, per avere il giudice a quo affermato che l’adesione al concordato preventivo di cui alla norma citata ha effetto preclusivo del diritto al rimborso dell’IRAP ”. E per la Cassazione il motivo è fondato. Si legge così nelle motivazioni della sentenza come l’IRAP esula dalla portata applicativa dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui all’art. 33 cit., deve escludersi che l’adesione a tale beneficio comporti effetti preclusivi ai tini del diritto al rimborso di detta imposta ”. Indetraibile l’Iva dello scuolabus e della mensa scolastica Cassazione numero 11946 del 13 luglio 2012 Servizi non commerciali svolti al fine di soddisfare un’esigenza di pubblica utilità di diretto interesse dell’ente erogante ” stante l’evidente sproporzione tra corrispettivo pagato al fornitore e contributo richiesto all’utilizzatore. Con questa motivazione la Cassazione, che non ha accolto il ricorso dell’ente locale su tale punto, ha confermato l’indetraibilità dell’IVA assolta sui servizi di scuolabus e refezione scolastica che il comune stesso ha dato in appalto a fornitori terzi. Evasione fiscale. atti utilizzabili senza rogatoria internazionale Cassazione numero 27736 del 12 luglio 2012 Ampi poteri alla GdF nell’ambito delle indagini per frode fiscale. È la Cassazione infatti a stabilire che le acquisizioni documentali della Guardia di finanza attengono al procedimento di accertamento fiscale ed avendo natura di atti amministrativi esulano dalla disciplina relativa alle rogatorie in tal senso, Sez. 3, numero 24653 del 27/5/2009, dep. 15/6/2009, D., Rv. 244087, che ha precisato che la sanzione d’inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all’estero direttamente dalle amministrazioni competenti” e che la successiva utilizzazione processuale va stabilita avuto riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 234 e ss. c.p.p. ”. Il condono non salva la dichiarazione fraudolenta Cassazione numero 27269 del 10 luglio 2012 Quando l’evasione dell’IVA eccede le franchigie previste non è applicabile il condono ex art. 8 della Legge numero 289/02. Per la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente, la Corte d’appello ha correttamente applicato l’art. 8, comma 6, della legge numero 289 del 2002, il quale - come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte Sez. III, 23 giugno 2010, numero 34871 - esclude una generale e illimitata non punibilità delle dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti riferite ai periodi di imposta oggetto di dichiarazione integrativa. Esso, infatti, deve essere interpretato nel senso che il perfezionamento della procedura di dichiarazione integrativa ai fini IVA comporta, per ciascuna annualità oggetto di integrazione, l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per il reato tributario di cui all’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, solo nel limite quantitativo dei maggiori imponibili o della maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento. Diversamente opinando, si giungerebbe ad estendere a dismisura l’ambito di applicazione delle cause di non punibilità previste da detta disciplina, con ciò accentuando ulteriormente il contrasto tra la disciplina del condono” del 2002 e il diritto comunitario contrasto rilevato dalla Corte di Giustizia europea, a seguito dell’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia, con la sentenza del 17 luglio del 2008 ”. Ammesso il deposito della cartella direttamente in appello Cassazione numero 10567 del 25 giugno 2012 Nessun divieto ad Equitalia di depositare direttamente le cartelle di pagamento in sede di appello saltando” il deposito del giudizio di primo grado. A stabilirlo la Cassazione ove stabilisce come nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti Cass. numero 3611 del 2006 e, dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, delle cartelle notificate e delle quali era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al DLgs. numero 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto Sez. 5, sentenza numero 12008 del 2011 Cass. numero 14020 del 2007 ”. Risarcimento dovuto se il fermo è illegittimo Cassazione numero 10503 del 25 giugno 2012 Compete al giudice amministrativo riconoscere il risarcimento del danno cagionato al contribuente dal fermo amministrativo illegittimo. Lo stabilisce la Cassazione respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, si legge nelle motivazioni, secondo costante orientamento, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111, terzo comma, Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, riservata alla Pubblica Amministrazione, è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia auto-esecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa Cass. S.U. numero 9443 del 28/04/2011 numero 16165 del 25/07/2011 numero 2312 del 17 febbraio 2012 numero 28263 del 2005 ”. Dolo da provare nella bancarotta Cassazione numero 25093 del 22 giugno 2012 In tema di bancarotta non è possibile far derivare automaticamente dalla sussistenza dell’elemento materiale del reato anche il dolo di cui all’articolo 216. A stabilirlo i giudici della Cassazione accogliendo il ricorso dell’imprenditore fallito che lamentava la violazione od erronea applicazione di legge laddove i giudici del merito hanno ritenuto sussistente un’ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta, invece che la meno grave fattispecie di bancarotta semplice ”. Per la Cassazione, si legge infatti nelle motivazioni della sentenza, In tema di bancarotta fraudolenta documentale art. 216, comma primo, numero 2, L.F. è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale dei reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, L.F. ”. La dichiarazione pistola fumante” contro il contribuente Cassazione numero 24987 del 21 giugno 2012 Anche a fronte di una denuncia di furto della contabilità societaria, la dichiarazione IVA, in quanto confessione stragiudiziale, legittima la condanna del contribuente che ha omesso il versamento dell’imposta stessa. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, tale dichiarazione costituisce una confessione stragiudiziale nella parte in cui espone fatti e circostanze a sé sfavorevoli, della cui attendibilità non v’è ragione di dubitare, attesa la norma di esperienza che insegna come nessuno abbia ragione di esporre fatti a sé sfavorevoli di talché, allorché il contribuente indichi come dovute, a titolo di IVA, determinate somme, non v’è ragione, in mancanza di concreti elementi di segno contrario, di ritenere la stessa dichiarazione inaffidabile, atteso che da essa discende una corrispondente obbligazione tributaria”. L’omesso versamento della somma indicata nel capo di imputazione era stata, quindi, accertata in forza della dichiarazione IVA presentata dallo stesso imputato. Palesemente, pertanto, il furto della documentazione contabile come accertato dalla sentenza del Tribunale di Milano non può avere alcuna influenza, né determinare una inconciliabilità con i fatti accertati ”. Ipoteca ok anche senza intimazione di pagamento Cassazione numero 10234 del 20 giugno 2012 Richiamando anche quanto stabilito nella sentenza numero 14831/08, la Cassazione ha confermato che l’iscrizione ipotecaria secondo quanto deduce per espresso dal secondo comma dell’art. 77 citato, nel quale si dice che prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca” non può più essere considerato quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata” che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito”, di fronte alla chiara volontà del legislatore manifestata con la modifica dell’art. 19 del DLgs. 546/1992 portata dal DL numero 223/2006 di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata. In quest’ottica è infatti prevalsa la tesi che l’adozione dell’atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria ”. Irap. Litisconsorzio necessario per le società di persone Cassazione numero 10145 del 20 giugno 2012 Se l’IRAP equivale” all’ILOR allora ne discende che i soci di una società di persone hanno il diritto di partecipare in giudizio, tramite litisconsorzio necessario, in caso di accertamento IRPEF fondato su quello IRAP emesso precedentemente nei confronti dell’azienda. Pena l’annullamento dell’accertamento stesso. Per la Cassazione, infatti, Molti sembrano i punti di contatto tra IRAP e ILOR, in particolare per quel che riguarda le società di persone Alla luce di queste considerazioni deve riproporsi rispetto all’IRAP la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, già affermata da queste Sezioni Unite riguardo all’ILOR con la ricordata sentenza numero 4.6.2008, numero 14815 ”. Retroattive le norme sui fermi amministrativi Cassazione numero 10089 del 19 giugno 2012 Retroattività delle norme e validità dei fermi amministrativi ante 2005. Questi i punti principali della sentenza numero 10089 della Cassazione che ha accolto, seppur parzialmente, il ricorso proposto dall’agente della riscossione. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva anche indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un’adeguata giustificazione su piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente proietti C. Cast. 6/1994 sì da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti Deve quindi concludersi che la disposizione del D.L. numero 203 del 2005, art. 3, comma 41, ha portata retroattiva, perché così è stato voluto dal legislatore, senza che tale scelta possa giudicarsi in contrasto con i canoni di ragionevolezza o con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti ”. Imposta di registro e condono. La proroga è biennale Cassazione numero 9072 del 5 giugno 2012 Accogliendo il ricorso del Fisco, la Cassazione ha così confermato che la proroga biennale dei termini per rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, numero 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. Infatti, il comma 1 bis secondo cui le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Ne consegue che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza necessità di un esplicito richiamo ”. Il concordato detta i tempi della deduzione Cassazione numero 8821 del 1 giugno 2012 Periodo d’imposta in cui dedurre la perdita e procedura di concordato preventivo del debitore vanno a braccetto. Il creditore non può quindi decidere quando operare la deduzione. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza della Cassazione. In particolare, si legge nelle motivazioni, Qualora il debitore sia sottoposto alla procedura di concordato preventivo, la perdita deve essere dedotta per intero nell’esercizio in cui è stata emesso il decreto di ammissione alla procedura, R.D. numero 267 del 1942, ex art. 163, non essendo possibile frazionarlo pro quota negli esercizi successivi. L’art. 66 comma 3 del T.U.I.R., applicabile ratione temporis, prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. Il tenore letterale di questa disposizione consente d’interpretarla nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento stesso si materializzano gli elementi certi e precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa. Sez. 5, sentenza numero 16330 del 03/08/2005, cfr. anche Sez. 5, sentenza numero 9218 del 21/04/2011 Sez. 5, sentenza numero 22135 del 29/10/2010 . Le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito, dettate in via generale dall’ari. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 817, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza” Cass., Sez. 5, sentenza numero 26665 del 18/12/2009, Cass. Sez. 5, sentenza numero 4297 del 23/02/2010 ”. Le medie di settore da sole non bastano per l’accertamento Cassazione numero 8806 del 1 giugno 2012 Richiamando consolidata giurisprudenza, e rigettando il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate già soccombente dinnanzi alla CTR, la Cassazione ha così ancora una volta stabilito che in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi dell’impresa non può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza difformità che, ove non raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tale da privare detta contabilità di ogni attendibilità, rimane sul piano dell’indizio, ove si consideri che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su rigorosi criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo, e non possono, pertanto, da soli, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari, configurare una prova per presunzioni, come nella specie V. pure Cass. sentenze numero 20201 del 24/09/2010, numero 26312 del 2009 ”. Scostamento dalla media di settore non rilevante per l’accertamento CTR Lombardia numero 72/65/12 del 14 giugno 2012 Appartenenza ad uno specifico settore e scostamento dei propri ricavi rispetto alla redditività media dello stesso non provano la validità dell’accertamento. Gli studi, ricordano infatti i giudici della CTR lombarda, rappresentano sempre e solo una presunzione semplice e devono essere integrati da analisi e dati che fotografano ” correttamente il contesto aziendale a cui si applicano. In particolare, si legge nella sentenza, la rilevazione statistica operata dal Fisco, in tutto e per tutto assimilabile agli studi di settore e quindi alla giurisprudenza correlata, non costituisce un fatto noto e certo, capace di rivelare con rilevante probabilità il presunto reddito reale del contribuente. La prescrizione del reato non rende deducibili i costi CTR Bologna numero 40/12/12 del 11 giugno 2012 Costi da reato indeducibili anche a fronte della sopravvenuta estinzione del reato stesso per prescrizione. Questa la decisione dei giudici della CTR bolognese, anche alla luce delle novità introdotte dal recente dl numero 16/2012 convertito dalla legge numero 44/2012, che ha accolto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate soccombente invece in primo grado. Sentenza di primo grado che aveva visto quindi prevalere la tesi della società contribuente avversa l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia che contestava l’infedeltà delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA in ragione dell’indebita deduzione di costi riconducibili ad attività delittuosa, ex art. 14, comma 4-bis della legge 537/1993 non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale ” . Quando la suocera salva dal fisco CTR Liguria numero 65/1/12 del 25 maggio 2012 Tutto torna utile per dimostrare l’infondatezza dell’accertamento sintetico. Anche dimostrare gli aiuti economici che la suocera regolarmente elargiva. I giudici della CTR ligure hanno riconosciuto le giustificazioni addotte dal contribuente per cui le spese sostenute per gli acquisti sono state finanziate, oltre con quando già indicato, anche attraverso la stipula di contratti di mutuo, con i risparmi avuti grazie all’eredità paterna e con la vendita dell’autovettura di famiglia e dei buoni postali della moglie. Inoltre, bilanci alla mano, il contribuente aveva dimostrato di aver acquistato l’immobile in anni di attività particolarmente floridi e ben prima che l’influenza aviaria il contribuente era un commerciante di pollame innescasse una crisi del settore per lui dimostratasi irreversibile. Tutti dati certi, a detta dei giudici, e capaci di superare il controllo della congruità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Fuori dalla sanatoria ICI i fabbricati strumentali CTR Lombardia numero 77/01/12 del 24 maggio 2012 Variazione catastale e sanatoria ICI per le annualità pregresse dei fabbricati strumentali dotati dei requisiti di ruralità. Al termine di una dettagliata sentenza, i giudici della CTR lombarda hanno respinto il ricorso del contribuente che aveva impugnato l’avviso di accertamento notificatogli dal proprio comune per un parziale omesso versamento dell’ICI dell’anno 2008. A propria difesa, il contribuente sosteneva come i fabbricati ai quali si riferiva l’imposta, in quanto rurali, erano esenti dall’ICI e chiedeva altresì il rimborso delle somme da lui spontaneamente ma erroneamente, per difetto di presupposto impositivo versate. Contraddittorio? Solo se ha funzione di tutela del contribuente CTR Puglia numero 72 del 20 aprile 2012 Facoltativo, invece, quando la dichiarazione dei redditi, oggetto dell’accertamento fiscale, non presenta elementi di incertezza. A stabilirlo in giudici della CTR pugliese per i quali se i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente debbano essere ispirati ai principi costituzionali di buona fede, trasparenza e affidamento, che, variamente denominati, sono comunque quelli ai quali si ispira anche la giurisprudenza comunitaria, comunque gli stessi non possono essere tali da imporre a pena di nullità l’instaurazione necessaria del contraddittorio in ipotesi nelle quali lo stesso appaia palesemente inutile, come nel caso in esame, ed anzi significherebbe snaturare tali principi, chiedendone l’applicazione acritica in ipotesi nelle quali si vuole solo creare un’ulteriore inutile appesantimento della procedura in casi in cui non vi sono dubbi in ordine al quantum del tributo, calcolabile in base alle stesse dichiarazioni del contribuente. Ritiene il Collegio che piuttosto l’avviso di irregolarità in simili ipotesi abbia la sola funzione di garantire il pagamento al contribuente che riconosca il proprio debito tributario delle sanzioni prodotte, ma questa possibilità non è mai stata negata dall’amministrazione finanziaria, sia nel caso in esame, che in ipotesi simili nelle quali sia omesso l’avviso se tale possibilità fosse negata allora si verificherebbe una negazione illegittima del diritti del contribuente, ma solo in relazione a tale aspetto relativo alla riduzione delle sanzioni, e non si potrebbe mai ritenere invalida tutta la procedura, come hanno ritenuto i giudici di primo grado ”. Sempre motivato il ruolo straordinario CTR Lombardia numero 57/1/12 del 12 aprile 2012 Solo il fondato pericolo, motivato e dettagliato, giustifica il ricorso al ruolo straordinario. Per i giudici lombardi, che hanno respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, L’art. 7 dello Statuto del Contribuente impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” e pertanto di esplicitare in questo caso - sia pure sinteticamente ma nell’atto portato a conoscenza del contribuente - la propria valutazione in ordine al pericolo per la riscossione, valutazione sulla cui fondatezza il contribuente ha certo diritto di chiedere il controllo giudiziale, in base ai principi costituzionali del diritto di difesa. Lo stesso tenore letterale dell’art. 11 comma 3 D.P.R. 602/73, col richiamo alla fondatezza del pericolo, esclude, per altro, l’assolutezza del potere discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla anticipazione della riscossione in caso di pericolo per la stessa. L’omissione della motivazione costituisce quindi vizio di legittimità delle cartelle impugnate, quale che sia il fondamento della relativa pretesa tributaria ”. Correlazione costi-ricavi obbligatoria nell’accertamento CTR Roma numero 124/38/12 del 2 aprile 2012 L’accertamento fondato sulla movimentazione del conto corrente del contribuente non può limitarsi a rilevare solo i presunti maggiori ricavi senza associare agli stessi una corretta quota di costi. A stabilirlo la CTR romana che accoglie le osservazioni del contribuente e, novità assoluta, ribalta quella che sino ad ora era stata, con la sentenza della Cassazione numero 18016/05, giurisprudenza consolidata. Secondo la predetta sentenza, infatti, la determinazione del maggior reddito in base alla ricostruzione dei movimenti bancari dei conti riconducibili all’impresa deve essere condotta in via analitica, non essendo invece possibile prevedere abbattimenti forfetari. Opposto, invece, il parere dei giudici della CTR ove stabiliscono che in relazione ai maggiori ricavi accertati, si deve tener conto dell’incidenza percentuale di costi relativi, i quali vanno dunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati ”. Impugnabile l’adesione al PVC CTR Lombardia numero 46/28/12 È impugnabile dinnanzi al giudice tributario l’atto di definizione emesso dall’Agenzia delle Entrate successivo all’adesione al PVC. I giudici della CTR lombarda, richiamando consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e ribaltando il giudizio invece espresso dai giudici di primo grado, hanno così accolto le ragioni del contribuente che contestava la corretta liquidazione degli importi dovuti e contenuti nei vari atti di definizione. L’acquiescenza del PVC, prevista dall’art. 5-bis del DLGS 218/97 non pregiudica quindi la possibilità del contribuente di impugnare successivamente l’atto di definizione ricevuto dal Fisco. Compensazione Iva orizzontale. Disapplicabile il limite CTR Abruzzo numero 45/5/12 Contraria al diritto comunitario, e in particolare alla VI Direttiva CEE, qualsiasi norma di uno Stato membro che non permette al contribuente una immediata fruizione, anche sotto forma di compensazione, del proprio credito IVA fissando invece un limite massimo e l’obbligo di riporto agli esercizi successivi della differenza. Con questa motivazione, ed accogliendo le tesi del contribuente, la CTR abruzzese ha dichiarato che il giudice tributario è chiamato alla disapplicazione del limite alla compensazione orizzontale del credito IVA qualora, in fase di accertamento, il Fisco dovesse invocarne gli effetti. Alla luce di quanto appena esposto è quindi da annullare l’accertamento emesso nei confronti di una società che aveva effettuato la compensazione del proprio credito per la quota eccedente il limite di 516.456 euro. Il contenzioso non preclude la compensazione CT I grado di Trento numero 81/1/12 del 19 giugno 2012 È possibile operare la compensazione fiscale ex art. 1243 cc del credito vantato dal contribuente anche in sede di contenzioso. In particolare i giudici trentini, che non si risparmiamo in critiche, stabiliscono che Negare, pertanto, al contribuente un diritto riconosciutogli dalla legge sol perché, a distanza di circa dodici anni, il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ancora ritenuto di emanare i regolamenti di esecuzione, significherebbe sovvertire il principio della gerarchia delle fonti e privilegiare un regolamento al posto della legge. Non solo, ma, significherebbe anche, ledere i principi costituzionali della riserva di legge art. 23 Cost. e della capacità contributiva art. 53 Cost. , posto che, ove si dovesse ritenere che l’operatività della compensazione sia condizionata dai regolamenti amministrativi, si verrebbe a ritenere che la disciplina della compensazione sarebbe rimessa non alla legge, ma a regolamenti, cioè ad atti amministrativi ”. Conferimento e cessione delle partecipazioni. elusione tutta da provare CTP Milano numero 168/3/12 del 29 maggio 2012 Solo quando la finalità elusiva è stata posta come elemento predominante ed assorbente allora è possibile integrare gli estremi dell’abuso di diritto. Viceversa non è possibile qualificare in atto di cessione un’operazione di conferimento di azienda seguita dalla successiva cessione delle quote da parte della società conferente. Con queste motivazioni la CTP milanese ha accolto il ricorso delle società contribuenti avverso un avviso di liquidazione con cui la locale Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro relativa ad atto indiretto” di cessione di ramo d’azienda, ex art. 20, DPR 131/1986. Contributo unificato dovuto anche dalle Onlus CTP Roma numero 205/12 del 18 maggio 2012 Non sono esenti dal versamento unificato dovuto in sede di tutela giudiziale nei processi civile, amministrativo e tributario, le ONLUS e il Codacons. Per la CTP romana non vi possono essere eccezioni alle esenzioni già previste dal legislatore per gli atti posti in essere nell’ambito dei procedimenti giudiziari. La richiesta del Codacons, in particolare, riguardava l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 8 della Legge numero 266/91. Ma non la pensano allo stesso modo i giudici capitolini che, rigettando il ricorso, ricordano come tale esenzione riguarda unicamente l’attività sostanziale ed extraprocessuale delle associazioni di volontariato, vale a dire le loro attività procedimentali, e non anche le loro attività processuali ”. Ristretta base azionaria. da provare la distribuzione del nero” ai soci CTP Napoli numero 145/3/12 del 15 marzo 2012 Accogliendo il ricorso del contribuente, che contestava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Napoli che contestava un maggior reddito di partecipazione, la CTP partenopea ha così stabilito che l’accertamento in capo al socio, oltre alla ristretta base societaria ed alla effettiva percezione degli utili societari, dev’essere fondato anche su elementi tesi a verificare la movimentazione bancaria del contribuente, sull’acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati ”. Deducibili per competenza i costi di non concorrenza con i dipendenti CTP Milano numero 79/47/12 Sono deducibili, per competenza e quota attribuibile ad ogni esercizio art. 108 TUIR , i costi sostenuti per la stipula di patti di non concorrenza con i propri dipendenti. Si tratta, come appunto riconosciuto dagli stessi giudici della CTP, di costi pluriennali la cui deducibilità è frazionata” in un determinato periodo di tempo. Riconoscendo quindi la validità dell’operato del Fisco, che aveva contestato la mancata deduzione delle quote di ammortamento delle somme nei periodi d’imposta ancora accertabili e ripreso a tassazione la svalutazione invece operata dall’azienda, i giudici hanno stabilito che una diversa interpretazione del predetto articolo del TUIR lascerebbe il contribuente libero di scegliere in quale periodo di imposta operare la deduzione del costo sostenuto. Lite temeraria. anche il fisco paga la sanzione CTP Brescia numero 64/06/12 Lite temeraria anche per il Fisco che rinuncia al giudizio per cessata materia del contendere dopo il ricorso del contribuente. Questo, in sintesi, il contenuto della recente sentenza della CTP bresciana chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dalla locale Agenzia delle Entrate. Ma appena deposto tale ricorso l’Agenzia si era ritirata dalla disputa” comunicando al contribuente la propria rinunzia alla pretesa. E oltre alle spese, dovute per soccombenza se non fosse intervenuta la rinuncia, i giudici hanno ritenuto applicabile anche il disposto dell’art. 96 cpc per la lite temeraria. A cura di d.t.