RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 2 MARZO 2012, N. 3269 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE. Indennità di fine rapporto - Aliquota applicabile - Criterio di riferimento - Anno di maturazione del diritto alla percezione dell’indennità - Individuazione - Fattispecie. In tema di imposte sui redditi, l’aliquota applicabile all’indennità di fine rapporto si determina, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del Dpr 917/1986 nel testo vigente ratione temporis” con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, che si individua avendo riguardo non alla data dell’ultimo giorno di servizio del lavoratore, ma a quella del giorno immediatamente successivo, attesa la previsione di cui all’art. 2963, secondo comma, cc, che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine infatti, tale disposizione, sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, fissa un criterio generale per il computo del tempo e trova, pertanto, applicazione anche relativamente al termine stabilito per l’acquisto di un diritto. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto applicabili all’indennità relativa ad un rapporto di lavoro cessato il 31.12.2002, le aliquote entrate in vigore dall’1.1.2003, anziché quelle vigenti al 31.12.2002 . Si richiamano - Sez. L, Sentenza 21409/2010 con riguardo alla parte integrativa del trattamento di fine rapporto, rappresentata dai rendimenti dei premi maturati sulle polizze stipulate per garantire ai dipendenti un sistema di liquidazione dell’indennità di anzianità sostitutivo di quello legale in relazione all’art. 4, del RDl 5/1942 sul Fondo per l’indennità agli impiegati, poi soppresso dall’art. 4 della legge 297/1982 , i cosiddetti accessori di legge, rappresentati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi stabiliti dall’art. 429, terzo comma,Cpc, sono dovuti dal giorno della maturazione del diritto, cioè dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, alla stessa stregua del trattamento di cui sono integrativi. - Sez. 3, Sentenza 21989/2011 ai fini del computo del termine di presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei segretari comunali, fissato dal regolamento di cui al Dpr 465/1997 in trenta giorni dalla data di entrata in vigore” del regolamento stesso, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell’ordinamento - di cui sono espressione gli artt. 155 Cpc e 2963, secondo comma, cc - secondo il quale, nell’individuare il momento iniziale dell’anzidetta decorrenza, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del regolamento medesimo, non ostando a siffatta conclusione la circostanza che dal predetto giorno è comunque possibile presentare la domanda di iscrizione all’albo. SEZIONE QUINTA 24 FEBBRAIO 2012, N. 2857 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’ACCERTAMENTO - IN GENERE. Istanza di definizione ex art. 12 D.Lgs. 218/1997 - Effetti - Sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo - Interruzione della sospensione - Verbale di constatazione di mancato accordo tra contribuente ed Amministrazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Termine complessivo per l’impugnazione dell’atto impositivo - Computo. In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 218/1997, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure di formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione. Ne consegue che, quando, nel corso del procedimento di definizione, sia intervenuto solo un verbale di constatazione di mancato accordo, ma non anche un provvedimento di rigetto dell’istanza, il ricorso del contribuente è tardivo solo se proposto oltre i 150 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, ossia tenendo conto sia dei 60 giorni ordinariamente previsti per la presentazione del ricorso, sia dell’intero termine di sospensione di 90 giorni. Si richiamano - Sez. 5, Sentenza 15170/2006 in tema di accertamento con adesione del contribuente, la chiusura del procedimento di adesione al concordato prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione in materia tributaria, infatti, costituisce principio incontestato quello secondo cui il puro e semplice riconoscimento, effettuato dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento, d’essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ an debeatur”, essendo la procedura rigidamente ed inderogabilmente disciplinata dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria sia regolata dalla volontà del contribuente. Tale volontà rileva soltanto ove il contribuente stesso abbia accettato il quantum debeatur”, mentre la preclusione delle contestazioni relative all’ an debeatur”, anche in termini di rinuncia ad avvalersi del più ampio termine d’impugnazione previsto per determinati tipi di rapporti tributari, presuppone una volontà espressa o risultante in termini assolutamente inequivoci. - Sez. 5, Sentenza 28051/2009 in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria. SEZIONE QUINTA 24 FEBBRAIO 2012, N. 2850 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Tassa sulle emissioni di anidride solforosa SO2 e ossidi di azoto NOX - Applicazione - Regolamento attuativo - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La tassa sulle emissioni di anidride solforosa SO2 e di ossidi di azoto NOX , istituita con legge 449/1997, si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva 1° gennaio 1998 , in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, ed il regolamento attuativo da essa previsto, emesso a distanza di tre anni Dpr 416/2001 , non ha efficacia retroattiva, neanche in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perché la legge qualifica come meramente applicative” le emanande norme regolamentari, sia perché a queste ultime non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all’art. 11 disp. prel. cc Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto fondata una richiesta di rimborso di somme versate dall’ENEL in base alla legge 449/1997, in quanto calcolate in eccesso rispetto alla quantificazione determinabile per effetto dei criteri di calcolo della quantità dei fumi emessi, previsti dal successivo Dpr 416/2001 . In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza 26859/2009 la tassa sulle emissioni di anidride solforosa SO2 e di ossidi di azoto NOx , istituita con legge 449/1997, ha natura di accisa - in quanto si applica in relazione ad emissioni particolari di dette sostanze derivanti dal consumo di combustibili nei grandi impianti, per le quali il diritto di accisa viene calcolato per numero di tonnellate prodotte - e accessoria rispetto all’accisa prevista per il consumo dal D.Lgs. 504/1995. Essa si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva 1° gennaio 1998 , nonostante la medesima legge preveda l’emanazione di un regolamento attuativo atteso che quest’ultimo, emesso a distanza di tre anni Dpr 416/2001 , non ha efficacia retroattiva, ma esplica i suoi effetti soltanto a decorrere dalla sua entrata in vigore, restando il periodo pregresso regolato compiutamente dalle prescrizioni della citata legge. Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto fondata una richiesta di rimborso di somme versate dall’ENEL in base alla legge 449/1997, in quanto calcolate in eccesso rispetto alla quantificazione determinata in base al successivo Dpr 416/2001 .