RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 24 FEBBRAIO 2012, N. 2847 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Addizionale provinciale all’imposta sul consumo di energia elettrica - Tariffazione - Officina di acquisto - Nozione - Pluralità di officine di acquisto facenti capo ad un unico soggetto giuridico - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli art. 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza. In tema di imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale provinciale, prevista dall’art. 6 del Dl 511/1988 in ordine a qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese, si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto dell’energia, anche se una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva. Invero l’art. 54, comma terzo, del D.Lgs. 504/1995 - unica disposizione relativa all’officina delle imprese acquirenti di energia elettrica per farne rivendita o uso proprio - facendo riferimento alle linee di distribuzione, ha riguardo ad una situazione sovrapponibile a quella descritta dal precedente comma secondo, che, relativamente al fabbricante, prevede la figura delle officine distinte perché esercitate in luoghi distinti, anche se messi in comunicazione attraverso un’unica linea di distribuzione, rendendo rilevante il luogo di fornitura dell’energia. Né tale disciplina risulta in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui assoggetta a maggiore imposizione sui consumi di energia elettrica i contribuenti che prelevano energia da differenti punti di consegna, rispetto a quelli che prelevano la stessa quantità di energia da un unico punto di consegna, precludendo ai primi l’applicazione regressiva del prelievo stabilita per i secondi, poiché la disponibilità di plurimi punti di presa, consentendo una più flessibile ed articolata organizzazione dell’attività produttiva, legittima la diversificazione impositiva e costituisce un presupposto oggettivo, la cui valorizzazione è coerente con la natura del tributo, che è imposta di consumo e non sul reddito, tanto più che solo a quest’ultima è riferibile il principio costituzionale di progressività. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 24687/2011 le aliquote dell’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica di cui all’art. 17 del Dl 41/1995 convertito in legge 85/1995 e le relative addizionali degli enti locali di cui all’art. 6 del Dl 511/1988 convertito in legge 20/1989 , per il riferimento alle forniture effettuate in favore dell’officina contenuto nell’art. 54 del D.Lgs. 504/1995, sono congegnate in base ad un meccanismo di tariffazione regressivo per il quale, dovendo essere perseguite strategie aziendali e di politica commerciale volte ad incentivare i consumi, a maggiori utilizzi corrispondono prezzi inferiori ne consegue che le tariffe devono essere commisurate ai consumi delle singole unità produttive e non a quelli effettuati, in cumulo, da tutti gli stabilimenti che portano a conclusione le lavorazioni dell’unico processo produttivo poiché, altrimenti, non potrebbero essere versate le addizionali agli enti territoriali in cui sono ubicati i singoli impianti e si acuirebbe il divario tra imprese di diverse dimensioni, potendo solo quelle più grandi cumulare tutti i consumi e attingere più facilmente a tariffe economicamente più favorevoli, con indubbie ricadute sul principio di parità di trattamento. SEZIONE QUINTA 24 FEBBRAIO 2012, N. 2824 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Locazione di immobili a condizioni concordate - Art. 2 della legge 431/1998 - Possibilità per i comuni di applicare aliquote ICI in misura ridotta - Locazione di immobili realizzati in attuazione del piano straordinario per favorire la mobilità dei dipendenti statali per contrastare la criminalità organizzata ex art. 18 del Dl 152/1991 - Estensibilità dell’agevolazione - Esclusione - Fondamento. In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dall’art. 2, comma 4, della legge 431/1998, secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non è applicabile agli alloggi edificati e concessi in locazione in attuazione del piano straordinario di edilizia residenziale di cui all’art. 18 del Dl 152/1991 convertito in legge 203/1991 , approvato per favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per necessità di lotta alla criminalità organizzata, giacché il predetto regime fiscale di favore avente natura derogatoria ed eccezionale non è suscettibile di interpretazione estensiva, per difetto dell’identità di ratio” e per diversità degli scopi perseguiti dalle norme sui contratti di locazione, consistenti, rispettivamente, nella riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte e nell’incentivo al trasferimento del personale per contrastare la criminalità organizzata. Nulla in termini. SEZIONE QUINTA 24 FEBBRAIO 2012, N. 2822 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Agevolazione disposta con effetto retroattivo - Rimborso della somma pagata senza contestazioni - Istanza presentata nei termini di decadenza previsti dalla legge - Ammissibilità - Rapporto esaurito - Esclusione. In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP , il contribuente ha diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorché vengano successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l’esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell’imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d’imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Sulla nozione di rapporto esaurito,ai fini dei rimborsi d’imposta - Sez. 5, Sentenza 16246/2004 la sentenza della Corte costituzionale 42/1980, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa, mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell’imposta. Pertanto, l’invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall’art. 16 del Dpr 636/1972, nonché, in caso di versamento diretto autotassazione , quando non sia stata presentata domanda di rimborso all’intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dall’art. 38 del Dpr 602/1973, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all’esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato tramite gli istituti di credito all’uopo delegati . - Sez. 5, Sentenza 11987/2006 in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del Dpr 602/1973 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all’ an” o al quantum” del tributo, mentre il termine ordinario di cui all’art. 37 del Dpr 602/1973 è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. Tale principio trova piena applicazione anche nel caso in cui il diritto al rimborso dipenda da una sentenza che abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento a tributo del reddito in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, con la conseguenza che detta sentenza spiega effetti, secondo i principi generali, soltanto in riferimento ai rapporti pendenti e non anche ai rapporti esauriti, quale deve considerarsi quello in ordine al quale sia decorso il suddetto termine di decadenza. - Sez. 5, Sentenza 9223/2011 in tema di rimborso delle imposte, il diritto del contribuente al recupero di imposte sui redditi indebitamente versate, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 602/1973, postula che il relativo rapporto non sia ancora esaurito, il che si verifica solo quando sia stato concretamente posto in discussione con un atto positivo dell’Amministrazione o del contribuente, non essendo sufficiente una mera manifestazione di intenti quale è la riserva a chiedere eventuali rimborsi”, espressa nell’atto di pagamento, la quale non determina alcuna forma di contenzioso su cui un organo amministrativo o giudiziario sia tenuto a pronunciarsi.