NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Praticamente quasi esclusivamente made in Italy l’aggiornamento fiscale di questo week-end. Unica voce ‘fuori dal coro’ quella della Corte di giustizia europea, con riferimento a una pronuncia in materia di false dichiarazioni per accedere agli aiuti agricoli comunitari ebbene, i giudici hanno separato le sanzioni economiche da quelle penali. Ritornando nella nostra penisola, due i riferimenti Cassazione e Commissioni tributarie territoriali. Per quanto concerne il primo fronte, segnaliamo, come sempre, alcune delle tematiche di maggior rilievo studi di settore, Irap, riclassamento dell’immobile, rimborso Iva, ‘frode carosello’, iscrizione a ruolo senza avviso bonario. A margine, citazione ad hoc per la pronuncia numero 14861, con cui si stabilisce che è legittima la custodia cautelare in carcere anche per il reato di falsa fatturazione contestato esclusivamente sul verbale delle Fiamme Gialle. Per quanto concerne il secondo fronte, invece, in ballo, tra gli altri argomenti rimborso Iva negato senza destinazione provata dei beni acquistati, ipoteca illegittima senza prova dell’avvenuta notifica, responsabilità decennale per i soci della Spa estinta, notifica diretta vietata ad Equitalia. Per chiudere, però, è giusto dare spazio alla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che ha stabilito che la mancata emissione dello scontrino non è sanzionabile, se alla cassa c’è un minore. La UE separa le sanzioni economiche da quelle penali Corte di Giustizia UE n. C-489/10 del 5 giugno 2012 La Corte di Giustizia UE separa le sanzioni economiche da quelle penali che rimangono di competenza dei singoli stati nazionali, se previsti dalla legislazione. Il caso trattato riguarda le false dichiarazioni rilasciate per accedere agli aiuti agricoli comunitari Regolamento CE n. 1973/2004 ed in particolare alla falsa dichiarazione della superficie agricola ammissibile al beneficio del pagamento unico. Nella sentenza la Corte Europea ha quindi stabilito che le misure e le sanzioni comunitarie adottate sono parte integrante dei regimi di aiuto e rivestono finalità proprie ben distinte, penalmente, dalla valutazione delle autorità competenti dei singoli stati membri. Sufficiente l’estratto del ruolo per l’ammissione al passivo Cassazione n. 11014 del 28 giugno 2012 Corsia preferenziale” per Equitalia a cui basta la presentazione dell’estratto del ruolo per l’ammissione al passivo fallimentare. La Cassazione accoglie quindi il ricorso di Equitalia e respinge le motivazioni della curatela che vedeva nella cartella di pagamento l’unico strumento valido per l’ammissione. In particolare, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’ iter” procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. legge fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo che, pertanto, in difetto di specifiche contestazioni, costituisce prova del credito senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare cfr. Cass. 12019/11, 5063/08 ”. Cedente o cessionario? Ma è sempre possibile richiedere il rimborso Iva Cassazione n. 10808 del 28 giugno 2012 Il cessionario può sempre richiedere il rimborso dell’IVA anche se il cedente non ha esposto l’ammontare nella dichiarazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate il credito IVA sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale ” , la Cassazione ha invece confermato come In tema di IVA come di qualsiasi altra imposta , infatti Cass., trib., 19 ottobre 2007 n. 21944 , la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell’obbligo tributario” inteso, per obbligo tributario” il complesso dei reciproci rapporti, attivi e passivi, tra contribuente ed ente impositore in relazione a quel tributo , né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione” la dichiarazione”, precisamente, rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell’ imposta” quella fonte”, infatti, per l’imposta sul valore aggiunto IVA , ai sensi dell’articolo 1 DPR n., 633 del 1972, è data unicamente dal coinvolgimento del contribuente in una delle operazioni imponibili” considerate dalla norma cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate net territorio dello Stato nell’ esercizio di imprese o nell’ esercizio di arti e professioni” importazioni da chiunque effettuate” ”. Ne consegue che la sussistenza del credito IVA in capo al contribuente-cessionario non può essere negata per la sola ragione che il credito non è stato indicato nella dichiarazione annuale, in quanto ceduto a terzi prima del termine individuato dall’ amministrazione. Termine, alla luce della sentenza, anche errato. Studi di settore. il contribuente deve provarne l’inapplicabilità Cassazione n. 10556 del 25 giugno 2012 Onere a carico del contribuente quello di provare l’inapplicabilità degli studi di settore alla propria impresa. A stabilirlo la Cassazione che, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, ricorda come Sul contribuente incombe, tuttavia, l’onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonché di provare sia in sede amministrativa, che dinanzi al giudice tributario di merito la sussistenza delle condizioni, anche con riferimento alla specifica realtà dell’attività economica esercitata, che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo standard” prescelto dall’amministrazione finanziaria cfr., in tal senso, Cass. S.U. 26635/09, Cass. 4148/09, Cass. 12558/10 ”. Senza inerenza, nessuna detrazione Iva Cassazione n. 10554 del 25 giugno 2012 Non basta la sola qualifica di imprenditore per rendere detraibile l’IVA sull’acquisto di un bene nella fattispecie un’imbarcazione da diporto non ritenuto inerente all’attività effettivamente svolta dall’impresa. Per la Cassazione, infatti, la detrazione di cui all’articolo 19 del d.P.R. n. 633/72, dell’imposta assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione all’acquisto di beni o servizi effettuato nell’esercizio d’impresa richiede a che i relativi contratti siano stipulati dall’imprenditore in quanto tale b la inerenza dei beni o servizi all’attività di impresa. Tale inerenza, in assenza di operazioni attive, non può essere, però, presunta solo per la qualità di imprenditore individuale o societario dell’acquirente del bene, trattandosi di elemento puramente indiziario, rispetto ad una caratteristica che postula l’effettivo esercizio dell’impresa e che, dunque, esige la temporaneità di detta assenza ed il ricadere dell’acquisto medesimo in una fase preparatoria dell’impiego produttivo. Detto elemento, pertanto, deve trovare conforto in altre circostanze della concreta vicenda con onere della prova a carico di chi invochi la detrazione , idonee ad evidenziare l’effettiva connessione dell’acquisto con l’espletamento della progettata attività imprenditoriale Cass. 2729/01, 13197/09 ”. Iva. Via libera al ruolo anche senza avviso bonario Cassazione n. 9883 del 15 giugno 2012 Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha confermato la validità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta non versata anche in mancanza dell’emissione o della notificazione dell’avviso bonario. In particolare, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, In tema di IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento dette somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 60, comma 6 invito cui l’ufficio risulta tenuto ex lege” al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa oggi sanzione amministrativa ex D.Lgs. n. 471 del 1997 pari al sessanta per cento della somma non versata , atteso che l’unica funzione dell’avviso predetto è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatone della realizzata omissione, fermo restandone l’obbligo di corresponsione integrale del tributo e degli interessi sul medesimo, medio tempore” maturati” [C 13948/11]. Inoltre, si è chiarito che l’invito al pagamento previsto dal comma 6 dell’articolo 60 cit., non costituisce atto prodromico a ogni iscrizione a ruolo e di ogni avviso di procedura di riscossione e non deve essere emesso in tutte quelle ipotesi in cui iscrizioni, e procedura abbiano titolo in atti recanti certificazione dell’esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dal Fisco, nonché tutte le volte che il credito tributario si basi su dichiarazione presentata dal contribuente [comma 8627/11] ”. Irap dovuta dal fondatore ma non dal professionista che utilizza la struttura Cassazione n. 9692 del 13 giugno 2012 Irap e professionisti ancora al vaglio della Suprema Corte. Il nodo da sciogliere è sempre quello dell’autonoma organizzazione, nodo a cui la Cassazione aggiunge un ulteriore elemento con la sentenza che vede coinvolto un medico. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza che accoglie il ricorso del professionista, ciò che rileva ai fini della autonoma organizzazione, che determina la sottoposizione ad IRAP è l’esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente. Questo requisito non si realizza quando il professionista operi all’interno di una struttura da altri gestita. Perciò ben può accadere che l’IRAP risulti inapplicabile a soggetti che realizzino guadagni cospicui, quando tali guadagni siano frutto di capacita professionali od artistiche, senza il concorso di una stabile organizzazione” di supporto avente consistenza oggettiva in base all’articolo 2 del D. legs. 446/1997 come modificato dall’articolo 1 del D. Legs. 137/1988 , ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o un professionista , non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata ”. Giustificati problemi personali stoppano” gli studi di settore Cassazione n. 9642 del 13 giugno Motivi familiari o di salute dell’imprenditore, che possano aver concretamente inciso sulla capacità dello stesso di produrre reddito o fatturato dell’impresa, possono comportare la disapplicazione degli studi di settore e quindi la validità dell’accertamento fiscale. A stabilirlo la Cassazione nella sentenza che respinge il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Dopo aver richiamato i principi fondamentali degli studi di settore, e ricordato che si tratta di un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati ”, la Suprema Corte ha quindi rilevato che Nel caso di specie il contribuente ha evidenziato, al fine di giustificare lo scostamento rispetto alle presunzioni di cui ai predetti parametri, difficoltà attinenti alla sfera personale separazione dalla moglie e conseguente sindrome ansioso-depressiva comprovata da certificazione medica ”, concludendo infine che La Commissione regionale, con motivazione non illogica, incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto fondate tali giustificazioni, anche se suscettibili di diversa valutazione da parte dell’Ufficio ”. Rettifica generica, riclassamento annullabile Cassazione n. 9629 del 13 giugno 2012 Senza adeguate argomentazioni non è possibile procedere al riclassamento di un immobile. A stabilirlo la Cassazione rigettando il ricorso presentato dall’Agenzia del Territorio già soccombente dinnanzi alla CTP e alla CTR della Campania. Per la Cassazione, in particolare, Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente ”. Diniego del rimborso con tempi stretti Cassazione n. 9339 dell’8 giugno 2012 I tempi per respingere l’istanza di rimborso indicata nella dichiarazione annuale sono gli stessi che la legge concede per il controllo della dichiarazione stessa. A stabilirlo la Cassazione che, in accoglimento del ricorso proposto da un contribuente, ha stabilito come qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale, ai fini della imposta sui redditi, esponendo un credito di rimborso, la Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso, salvo diversa espressa previsione normativa, nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica Diversamente, decorso il termine predetto senza che sia stato adottato alcun provvedimento da parte della PA, il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza nell’ an” e nel quantum , ed il contribuente potrà agire in giudizio in tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti, rimanendo preclusa alla Amministrazione finanziaria ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso, salve le eccezioni volte a fare valere i fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi od estintivi del credito ”. Il sottocosto smaschera la frode carosello Cassazione n. 9107 del 6 giugno 2012 Acquisto a valori inferiori a quelli di mercato e mancato versamento dell’IVA smascherano la frode carosello e legittimano l’accertamento del Fisco. Onere del contribuente provare la propria innocenza in quanto, come si legge nelle motivazioni della sentenza, in tema di IVA, nelle c.d. frodi carosello fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società filtro buffers il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato , fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’articolo 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari Cass. n. 867 del 2010 ”. Registro fisso quando il preliminare realizza coattivamente gli effetti del contratto definitivo Cassazione n. 9097 del 6 giugno 2012 L’imposta di registro è invece determinata in modo proporzionale solo al momento dell’effettivo trasferimento dell’immobile. Per la Cassazione, in particolare, devono essere richiamate le sentenze Cass. n. 26354 dell’11/12/2006 e Cass. n. 12908 del 21/05/2008, secondo cui l’articolo 27, comma 1, con disposizione da ritenere specifica, a questi fini, rispetto alla previsione generale riguardante gli atti dell’autorità giudiziaria” di cui all’articolo 37, stabilisce che gli atti sottoposti a condizione sospensiva vanno registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa”, essendo differito l’assoggettamento all’imposta proporzionale al momento del verificarsi della condizione. In presenza di una sentenza che espressamente subordini come nella specie il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l’INVIM è, pertanto, applicabile solo al momento del verificarsi della condizione, atteso che solo in tale momento l’atto produce effetti traslativi” ”. Il patteggiamento esclude il condono Cassazione n. 8324 del 25 maggio 2012 Se l’amministratore patteggia la condanna per evasione fiscale, all’azienda è preclusa la possibilità di beneficiare del condono IVA. A stabilirlo la Cassazione che rigetta il ricorso presentato dall’azienda che sosteneva invece la tesi della soggettività autonoma della società rispetto alla persona fisica del suo rappresentante. Per i giudici di legittimità il riferimento normativo è all’articolo 9, comma 14, della legge n. 289 del 2002 le cui disposizioni non si applicano qualora è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui al comma 10, lett. c , della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica ”. Cartella valida anche senza avviso bonario Cassazione n. 8137 del 23 maggio 2012 Cartella valida anche se non è preceduta da avviso bonario quando si tratta di imposte dichiarate ma mai versate. Richiamando precedente e consolidata giurisprudenza Cass. n. 17396/10, Cass. n. 26361/10, Cass. n. 26671/09 , la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso il giudizio della CTR che aveva invece ritenuta nulla la cartella di pagamento emessa in quanto non preceduta dall’invito bonario previsto dall’articolo 6 L. 212/2000. Per la Cassazione, al contrario, L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36bis, comma 3, del d.p.r. n. 600 del 1973 in materia di tributi diretti e 54bis, comma 3, del d.p.r. n. 633 del 1972 in materia di IVA non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi ”. Imposta sulle successioni quando le dimensioni contano Cassazione n. 8136 del 23 maggio 2012 Criteri di valutazione diversi, quando si tratta di applicare l’imposta sulle successioni, in considerazione delle dimensioni dell’imprenditore defunto. A stabilirlo la Cassazione ove precisa, nelle motivazioni della sentenza, che in tema d’imposta sulle successioni, l’articolo 15 cit. introduce criteri di valutazione diversi a seconda che l’azienda sia appartenuta a un piccolo imprenditore oppure a un imprenditore non piccolo, come tale tenuto alla redazione dell’inventario, ai sensi dell’articolo 2214 c.c Nel caso in cui l’azienda sia appartenuta a un piccolo imprenditore la base imponibile è costituita dal valore dei beni e dei diritti che la compongono, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nel precedente articolo 12, al netto delle passività risultanti a norma dei successivi articoli da 21 a 23. Se, invece, l’azienda sia appartenuta a un imprenditore non piccolo si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti e dell’avviamento. Si tratta di due criteri di valutazione diversi e del tutto autonomi, basati il primo sul valore venale dei beni, in difetto di una loro preesistente e affidabile valutazione, e il secondo sul valore d’inventario sia delle attività, che delle passività e, quindi, su valori predeterminati secondo le regole contabili Cass. 6494/2007 ”. Accertamento ok se richiama il verbale della GdF Cassazione n. 8117 del 23 maggio 2012 È sufficiente il richiamo al verbale delle fiamme gialle, atto conosciuto dal contribuente, per legittimare l’avviso di accertamento. Per la Cassazione, infatti, in tema di accertamento dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria. Ne consegue che, in caso d’impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi in re ipsa” quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge Cass. 6232/03, 2462/07, 7360/11 . Nel caso di specie, risulta dallo stesso ricorso della X s.r.l., oltre che dall’impugnata sentenza, che il processo verbale di constatazione è stato redatto, dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica” presso la società contribuente, e sulla scorta della documentazione contabile esibita dalla medesima. Se ne deve necessariamente inferire, a giudizio della Corte, che il rinvio per relationem a tale verbale, da parte degli avvisi di accertamento in discussione, deve ritenersi pienamente legittimo, per essere stato l’atto presupposto conosciuto dalla contribuente nel corso stesso della sua formazione, durante la verifica fiscale effettuata presso la sede della società ”. Fuori dalla revocatoria l’ipoteca di Equitalia Cassazione n. 7911 del 18 maggio 2012 Nessuna revocatoria per l’ipoteca iscritta da Equitalia. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7911/12 in accoglimento del ricorso presentato dalla stessa società di riscossione. In particolare, spiegano i giudici nelle motivazioni della sentenza, l’ipoteca in oggetto, non potendo essere ricompresa né nella categoria dell’ipoteca giudiziale né in quella dell’ipoteca volontaria, non può essere suscettibile di revoca L. Fall., ex articolo 67, comma 1, n. 4, che riguarda la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. A conferma indiretta della correttezza della soluzione adottata, la pronuncia citata richiama la peculiare natura del credito fatto valere e la disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore ha inteso attuare a ragione della qualità del creditore, attribuendo efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall’ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, e disponendo all’articolo 89, del D.P.R. cit. che i pagamenti di imposte scadute non sono soggette alla revocatoria prevista dalla L. Fall., articolo 67, così evidenziandosi il regime eccezionale e derogatorio assicurato all’amministrazione finanziaria a ragione delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l’adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la pronta riscossione delle entrate erariali ”. Inammissibile il ricorso di Equitalia quando il tribunale cancella l’ipoteca Cassazione n. 7525 del 15 maggio 2012 Rigettando il ricorso presentato da Equitalia, la Cassazione ha così stabilito che Il provvedimento emesso a conclusione del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell’istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una sentenza in senso sostanziale, essendo ridiscutibile, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7 ”. Il verbale della GdF basta per l’arresto Cassazione n. 14861 del 18 aprile 2012 Legittima la custodia cautelare in carcere anche nel caso del reato di falsa fatturazione contestato esclusivamente sul verbale delle Fiamme Gialle. La Cassazione ha così rigettato il ricorso del difensore dell’imputato che contestava come il titolo cautelare fosse privo di adeguata motivazione in quanto il Giudice aveva effettuato una riproduzione della informativa della Guardia di Finanza ed una copiatura della richiesta dei Pubblico Ministero senza fornire una valutazione critica del materiale probatorio. Ma per i giudici di legittimità il provvedimento del Giudice contiene i requisiti formali dalla legge richiesti, elenca in modo analitico e, forse, sovrabbondante tutte le indagini poste in essere dalla Guardia di Finanza che fornivano gli elementi di fatto e probatori a sostegno della conclusione in diritto contiene, altresì, paragrafi concernenti l’esegesi dei contestati reati, gli indizi di colpevolezza e le esigenze di cautela. Di conseguenza il provvedimento del Giudice non presenta il totale deficit argomentativo riscontrato dal Tribunale o lacune che diano luogo alle nullità previste dall’articolo 292 c.p.p. si può solo riscontrare una non agevole lettura per un non completo raccordo tra la parte espositiva e quella valutativa che, in alcuni punti, è lasciato alla intelligenza del lettore ”. Esentasse la pensione per le vittime del terrorismo CTR Lazio n. 364/14/12 del 29 maggio 2012 Le pensioni corrisposte alle persone che hanno subito una invalidità permanente non inferiore all’80% a causa di una azione terroristica o criminosa hanno natura risarcitoria e non previdenziale. Di conseguenza non scontano imposte. Medesimo trattamento fiscale spetta anche alle pensioni spettanti ai coniugi e ai figli dei militari deceduti per le medesime motivazioni. A stabilirlo la CTR laziale che, confermando il giudizio già espresso dalla CTP, ha accolto le ragioni di una vedova di un agente di polizia caduto in servizio avverse ad un silenzio-rifiuto del Fisco relativamente all’IRPEF non dovuta. Per i giudici romani, in particolare, è la stessa Agenzia delle Entrate a specificare il corretto trattamento fiscale di questo genere di pensioni nella risoluzione n. 108/E del 2005 a cui ha fatto seguito la risoluzione n. 453/E del 2008, il cui principio ben trova applicazione anche per le pensioni di reversibilità o indirette. Illegittimo l’avviso di recupero del credito di imposta quando vi è stata adesione al condono tombale CTR Bari n. 114/24/12 del 22 maggio 2012 L’avviso di recupero dei crediti d’imposta è equiparabile all’avviso di accertamento. Come tale è da ritenersi illegittima la notifica effettuata al contribuente che aveva già aderito al condono tombale in precedenza. A stabilirlo i giudici della CTR barese che meglio precisano in sentenza come la Cassazione con la recentissima sentenza n. 6582 del 22 marzo 2011, ha ribadito il principio secondo il quale, l’avviso di recupero oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari dell’avviso di accertamento o di liquidazione, e come tale è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie, ai sensi del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, anche se emesso anteriormente all’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione ”. Rimborso Iva negato se non si prova la destinazione dei beni acquistati CTR Roma n. 333/14/12 del 15 maggio 2012 Rimborso IVA negato all’imprenditore agricolo che, in regime di esonero, non fornisce prova dell’effettiva destinazione dei beni all’attività agrituristica. A stabilirlo, accogliendo le tesi del Fisco, la CTR romana. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, per il sorgere del credito d’imposta, con diritto al rimborso, occorre che gli acquisti di beni o servizi o le importazioni siano afferenti l’esercizio dell’attività economica del creditore d’imposta. Il valore vincolante del rapporto di inerenza ha fondamento in quanto esprime un giudizio di appartenenza necessaria della singola operazione all’esercizio dell’impresa Nella fattispecie in esame, il contribuente, in mancanza di dichiarazioni apposite, non ha dato alcuna prova in ordine alla inerenza degli acquisti alla attività di agriturismo, per cui rimane non provato il suo diritto al rimborso, non essendo, al riguardo, giustificati i rilievi contenuti nella sentenza appellata poiché sono frutto di semplici illazioni, presunzioni ed affermazioni generiche senza il supporto di alcun documento che qualifichi gli acquisti come beni strumentali e necessari all’azienda turistica, ben potendo, si ripete, essi finalizzati all’attività ordinaria del contribuente quale imprenditore agricolo ”. Nessun automatismo o presunzione nella distribuzione degli utili CTR Puglia n. 19/5/12 del 17 aprile 2012 Nelle società a ristretta base azionaria non è automatico presumere la distribuzione di utili in nero agli azionisti senza supportare tale tesi con prove forti. A stabilirlo i giudici della CTR pugliese, per i quali qualora sia accertata a carico di una società di capitali, l’esistenza di utili occulti, non si può automaticamente desumere la riscossione degli stessi ad opera dei soci, essendo ipotizzabili con ugual grado di probabilità, conclusioni diverse come, ad esempio, la creazione di riserve occulte da destinare agli usi più diversi, l’appropriazione indebita degli utili da parte di amministratori o/e soci disonesti, all’insaputa degli altri soci, o la loro destinazione alla creazione di fondi occulti per il pagamento di poste passive non contabilizzate, eccomma L’argomento della ristrettezza della base societaria, quale esclusivo fatto noto, non riveste, quindi, di per sé alcuna valenza probatoria perché non sempre può assurgere a spia dell’avvenuta distribuzione reale a tutti i soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione, dei maggiori utili non contabilizzati, accertati a carico di società di capitali. Come pure, il vincolo familiare fra i soci della società di capitali, giammai potrebbe istituzionalizzare la esistenza della complicità fra di loro, sulla cui base ritenere, poi, non illogica la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci. Ecco perché è oltremodo necessario, al fine di cautelare da una giustizia sommaria tutti i soci di società di capitali a ristretta base azionaria, ma soprattutto quelli che verosimilmente potrebbero anche non essere coinvolti in alcun modo nella gestione societaria, adottare le opportune cautele nella attenta valutazione delle motivazioni fornite dalle Agenzia delle Entrate negli avvisi di accertamento e negli atti dei giudizi riguardanti l’attribuzione di utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base azionaria ”. Ipoteca illegittima senza prova dell’avvenuta notifica CTR Lazio n. 105/10/12 Il Fisco non può disporre l’ipoteca sugli immobili del contribuente se non prova il contenuto delle cartelle emesse e l’avvenuta notifica delle stesse. A stabilirlo la CTR laziale che ha rigettato il ricorso presentato dall’agente della riscossione già soccombente in primo grado. In entrambi i giudizi è stata sottolineata la non conformità dell’operato del Fisco al disposto degli artt. 2697 cc e 26, comma 4 del DPR 602/73 che obbliga alla dimostrazione dell’effettivo contenuto delle cartelle e della loro avvenuta notifica. Terremoto dell’Abruzzo. Nulle le cartelle emesse per il 2006 CTP L’Aquila n. 95 e n. 96 dell’11 giugno 2012 Si tratta esclusivamente di notifiche eseguite in via cautelare, e quindi del tutto prive di effetti, quelle notificate da Equitalia ai residenti dell’Aquila relativamente ad imposte e contributi dell’anno 2006. Senza nemmeno prendere in considerazione deduzioni e controdeduzioni delle parti in causa, la CTP abruzzese si è quindi pronunciata recependo direttamente l’invito a non pagare che l’agente della riscossione aveva indicato sulla cartella stessa. Notifica diretta vietata ad Equitalia CTP Campobasso n. 133/3/12 dell’11 giugno 2012 Cartella di pagamento da notificarsi esclusivamente a mezzo agente notificatore. È fatto divieto ad Equitalia, pena nullità dell’atto, di notificare direttamente al contribuente a mezzo posta. È la CTP di Campobasso a ribadire questi principi nella sentenza che vede accolto il ricorso presentato dal contribuente. In particolare, si legge nelle conclusioni, si può concludere affermando che per i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell’Ufficio impositore, per gli atti di competenza dell’agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo raccomma A/R di cui all’articolo 26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione, sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione messo notificatore nominato dal concessionario ex articolo 45 DLgs. 112/99, messo comunale o agente della pulizia municipale , in sintonia con il disposto dell’articolo 60 DPR 600/73 che espressamente richiamo gli artt. 137 e segg. del c.p.comma che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell’ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale ”. Responsabilità decennale per i soci della spa estinta CTP Ravenna n. 24/2/12 del 31 gennaio 2012 Prescrizione decennale, e non il termine stabilito dall’articolo 43 del DPR 600/73, per la responsabilità dei soci articolo 36 DPR 602/73 di una Spa cancellata dal registro delle imprese. Questo il pronunciamento della CTP ravennate accogliendo il ricorso del Fisco e dando invece torto ai ricorsi presentati dai numerosi soci della società estinta. Inoltre, mettono nero su bianco i giudici di primo grado, vi è irrilevanza della prova dell’avvenuta percezione dell’attivo sociale quando il residuo attivo viene certificato dal bilancio finale di liquidazione. Mancata emissione dello scontrino non sanzionabile se alla cassa c’è un minore CTP Brescia n. 51/7/12 Non è sanzionabile il minorenne che, sostituendo temporaneamente il padre alla cassa del negozio, non emette scontrino fiscale. Per i giudici bresciani la giovane età dell’evasore” non permette una completa presa di coscienza dell’illegalità compiuta. Duplice, in particolare, l’errore contestato al modus operandi delle Fiamme Gialle. In primis la non osservanza del disposto dell’articolo 2 della Legge n. 689/1981 che prevede espressamente il divieto di assoggettare a sanzione amministrativa chi, al momento dell’infrazione, risulti essere minore. Ulteriormente, si contesta l’aver elevato verbale al padre del minore che, solo qualche minuto dopo, aveva comunque provveduto ad emettere regolare scontrino e quindi ripristinare l’aspetto legale della vendita. Norme antielusive. impugnabile il rifiuto sull’interpello CTP Milano n. 181/16/12 Impugnabile innanzi al giudice tributario il rifiuto alla disapplicazione delle norme antielusive. A stabilirlo la CTP di Milano che ha accolto il ricorso di una azienda che si era vista respingere dall’Agenzia delle Entrate la propria istanza di disapplicazione della normativa volta a contrastare l’utilizzo, a fini elusivi, di società non operative secondo quanto indicato dall’articolo 30 Legge n. 724/94. In particolare, per i giudici milanesi, dimostrata l’impossibilità al verificarsi degli effetti elusivi da parte della società, il semplice diniego dell’Agenzia costituisce atto recettizio di immediata rilevanza ed ipotesi di rifiuto all’agevolazione fiscale. E come tale impugnabile innanzi alla CTP. Il Fisco bluffa” ma perde la mano CTP Gorizia n. 101/2/11 Non sono tassabile le vincite realizzate all’estero al Texas Hold’em. Riprendendo quanto già disposto dalla Corte di Giustizia UE, i giudici friulani ribadiscono quindi l’illegittimità dell’assoggettamento a tassazione di un reddito conseguito in uno stato membro ma esente, invece, qualora conseguito nel territorio nazionale. Per l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica condotta dalla GdF, tali vincite erano soggette ad imposta ai sensi dell’articolo 67 c.1 lett. d del TUIR. Non condividono invece questa opinione i giudici della CTP che accolgono il ricorso del fortunato vincitore si legge infatti nelle motivazioni della sentenza che l’articolo 49 del trattato CE si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile ad imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili ”. A cura di d.t.