RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 22 FEBBRAIO 2012, N. 2606 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - INTERESSE AL RICORSO. Persistenza dell’interesse alla trattazione dei ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione - Art. 26 della legge 183/2011 - Istanza sottoscritta personalmente dalla parte - Cause in cui sia parte un’Amministrazione difesa dall’avvocatura dello Stato - Manifestazione di volontà dell’avvocato dello Stato - Sufficienza - Fondamento. In tema di manifestazione della persistenza dell’interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto i ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima del 4 luglio 2009, la previsione dell’art. 26 della legge 183/2011 come modificato dall’art. 14 del Dl 212/2011 , che richiede la presentazione di un’istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti, non è applicabile alle cause in cui sia parte del giudizio un’Amministrazione che si avvalga della rappresentanza processuale facoltativa dell’avvocatura dello Stato come nel caso delle Agenzie fiscali , atteso che l’atto di impulso processuale, che presuppone l’esistenza di una parte che abbia conferito una singola procura ad litem” da reiterare in sede di presentazione dell’istanza con sottoscrizione autenticata dal difensore, può essere posto in essere direttamente dall’avvocato dello Stato, quale difensore, che esercita le sue funzioni senza necessità di ricevere mandato o di ottenere il rilascio di una specifica procura ex art. 1 del Rd 1611/1933, in attuazione della regola generale posta dall’art. 84 Cpc, secondo il quale il difensore compie e riceve, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo. Nulla in termini. SEZIONE QUINTA 22 FEBBRAIO 2012, N. 2606 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Imposta sul valore aggiunto - Impianti e manufatti cimiteriali - Assoggettabilità ad imposta - Opere realizzate tramite un atto concessorio rilasciato dal Comune - Operazioni esenti - Configurabilità - Interventi realizzati tramite convenzioni stipulate tra soggetti privati - Imponibilità - Sussistenza. In tema di IVA, l’art. 26 bis del Dl 415/1989 convertito in legge 38/1990 , nel prevedere che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria” stabilisce, secondo l’art. 1 comma, 14 del Dl di interpretazione autentica 417/1991 convertito in legge 66/1992 la regola dell’assoggettamento ad IVA delle operazioni relative ai predetti manufatti, salvo che costituiscano oggetto di concessione, nel qual caso è esclusa la natura commerciale dell’attività. Ne consegue che le operazioni esenti dall’applicazione dell’imposta sono solo quelle poste in essere tramite un atto concessorio rilasciato dal Comune, in qualità di titolare di tali beni ed unico possibile concedente, ma non le convenzioni stipulate tra soggetti privati, che sono sottoposte ad imposizione in conformità ai principi enunciati con la decisione della Corte di giustizia CE 231/989, che, interpretando l’art. 4 n. 5 della direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, ha precisato che sono esenti da tributo solo le attività svolte dagli enti di diritto pubblico nell’ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, nei confronti dei quali opera la presunzione di commercialità prevista dall’art. 4 del Dpr 633/1972. Si veda, Cass. Sez. 1, Sentenza 8010/1997 la disposizione di cui all’art. 3, comma undicesimo, del Dl 90/1990 secondo la quale l’aliquota agevolata prevista, dall’art. 8, del Dl 693/1980, per le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 847/1964, integrato dall’art. 44 della legge 865/1971, deve intendersi applicabile anche se le opere in questione siano state realizzate al di fuori dell’ambito urbano , e quella di cui all’art. 26 bis del Dl 415/1989, introdotto dalla legge di conversione 38/1990 la quale ha stabilito che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi e per gli effetti dei già citati art. 4, della legge 847/1964, e art. 44 della legge 865/1971 hanno natura di interpretazione autentica della normativa in rispettivo riferimento, e quindi efficacia retroattiva, e, di conseguenza, la suddetta disciplina agevolativa si applica anche alle fattispecie di opere stradali e fognarie realizzate negli impianti cimiteriali prima dell’entrata in vigore della legge 38 e del Dl 90 citati. SEZIONE QUINTA 22 FEBBRAIO 2012, N. 2598 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Liti fiscali pendenti in materia di imposte su concorsi pronostici e scommesse - Definibilità ex art. 16 legge 289/2002 - Esclusione - Fondamento. In tema di condono fiscale, non sono definibili in via agevolata, ex art. 16 della legge 289/2002, le liti fiscali aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, non essendo in tal caso ipotizzabile un importo che possa formare oggetto di contestazione, come nel caso degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse, che, operando con gli automatismi del totalizzatore, non danno luogo ad accertamenti fiscali veri e propri, ma comportano soltanto il riversamento di un’imposta già predefinita nell’ammontare complessivo del costo di ogni scommessa, che viene immediatamente riscossa dal concessionario e devoluta per legge e per convenzione all’erario. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 2691/2011 in tema di condono fiscale, a seguito dell’abrogazione da parte dell’art. 5 ter, primo comma, del Dl 282/2002, convertito con modifiche dalla legge 27/2003, del secondo comma dell’art. 8 della legge 289/2002, non sono definibili in via agevolata, ex art. 16 della medesima legge 289, le liti fiscali aventi ad oggetto avvisi di accertamento relativi alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse .