NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Sempre e costantemente esposto il cartello ‘Working in progress’ sul fronte fiscale. A rendere ricco il panorama, per questo week-end ad alto tasso calcistico, non solo le usuali fonti, ossia Cassazione e Commissioni tributarie, ma anche Agenzia delle Entrate e Unione Europea. E partiamo proprio da quest’ultima, che affronta il tema del termine Iva per i soggetti passivi non residenti. Tornando, ora, in Italia, spazio alle pronunce dei giudici del Palazzaccio, che toccano settori di rilievo, tra cui Ici, Irap, bancarotta e distruzione delle scritture contabili, regime del margine, ‘frode carosello’. Citazione a parte per due sentenze la prima numero 9627 stabilisce che la firma ‘stampata’ sull’avviso di accertamento automatizzato deve essere ‘certificata’ la seconda numero 21481 chiarisce che anche la partecipazione a trattative fittizie e ingannevoli, risultate poi dannose per la società fallita, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta. Passaggio ulteriore quello delle Commissioni tributarie sul tavolo, in questo caso, Tosap, compensi dell’amministratore e accertamento, attività elusiva. Curiosità che merita di essere segnalata, poi, quella relativa a una pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio, con cui è stato stabilito che non rientrano tra i costi deducibili per la sicurezza aziendale quelli di acquisto e di mantenimento dei cani da guardia. Per chiudere, infine, spunti di rilievo dall’Agenzia delle Entrate, che affronta imposta di registro, pagamento rateale delle imposte e Iva agevolata per il leasing relativo agli automezzi per persone disabili, ma che, soprattutto, fornisce chiarimenti importanti sul delicato tema dell’Irap. Imposta di registro. Dall’Agenzia nuove risposte Circomma Ag. Entrate numero 27/e del 21 giugno 2012 Nuove risposte su quesiti in materia di imposta di registro di cui al testo unico approvato con DPR 26 aprile 1986, numero 131. In particolare, nel documento dell’Agenzia vengono forniti chiarimenti in merito al Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, per cui l’imposta è in misura fissa di 168 euro, agli accordi di separazione e divorzio, esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, e alla cessione di un’area gravata da un vincolo di in edificabilità assoluta. Irap. Dall’Agenzia i nuovi chiarimenti Circomma Ag. Entrate numero 26/e del 20 giugno 2012 Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, affitto di azienda, oneri finanziari e spese per il personale capitalizzati, costi sostenuti per il personale dedicato alla ricerca e allo sviluppo. Sono questi alcuni dei temi trattati dalla nuovissima circolare dell’Agenzia sul tema dell’IRAP. Circolare che, ricordiamo, segue ed integra quelle precedenti ed in particolare la numero 27/E del 26 maggio 2009, la numero 36/E del 16 luglio 2009 e numero la 39/E del 22 luglio 2009, in merito alle regole di determinazione della base imponibile IRAP introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, numero 244 legge finanziaria per il 2008 . Dpcm 6 giugno 2012. Anche le rate dell’unico si adeguano al differimento dei termini Ris. Ag. Entrate numero 69/e del 21 giugno 2012 Risoluzione dell’Agenzia con i chiarimenti utili ai contribuenti che effettuano il pagamento rateale delle imposte il cui differimento è oggetto del DPCM dello scorso 6 giugno. Nella risoluzione anche le tabelle con gli interessi applicabili, sia per i contribuenti che non intendono avvalersi della proroga o che ne sono esclusi società di persone, società di capitali e gli altri soggetti Ires estranei agli studi di settore , sia per i contribuenti che beneficiano della doppia proroga. In particolare, le persone fisiche, i soggetti diversi dalle persone fisiche interessati dagli studi di settore, le società di persone e le società di capitali comprese, dovranno eseguire i versamenti entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione ovvero dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con lo 0,40% in più. Autovetture e disabilità. L’Agenzia conferma l’Iva agevolata per il leasing Ris. Ag. Entrate numero 66/e del 20 giugno 2012 Iva agevolata al 4% per i canoni di leasing traslativo relativi ad automezzi destinati a persone con disabilità. Nessuna differenza di trattamento, quindi, rispetto all’acquisto. È questo il contenuto della risoluzione dell’Agenzia, che fornisce anche tutte le indicazioni procedurali per beneficiare della predetta agevolazione. In particolare, si legge nel documento, l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche sui canoni, e non solo sul valore di riscatto, se dal contratto si evince chiaramente la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo al soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione. Perentorio il termine Iva per i soggetti passivi non residenti Corte di Giustizia UE numero c-294-11 del 21 giugno 2012 Legittimo il diniego di rimborso a fronte di un’istanza di rimborso presentata tardivamente in quanto è sopraggiunta la decadenza dal diritto. A stabilirlo la Corte di Giustizia UE nella vertenza che vedeva contrapposti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ed una società olandese. Per i giudici europei, in sintesi, Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza ”. E ad ulteriore chiarimento precisano che Se è vero che talune versioni linguistiche di detta disposizione - quali, segnatamente, le versioni spagnola dentro , italiana entro e inglese within - potrebbero far sorgere dubbi in merito alla natura di detto termine, dall’allegato C, punto B, di queste stesse versioni linguistiche dell’ottava direttiva IVA emerge con chiarezza che il termine in questione non è un mero termine ordinatorio ”. Ici. Il regolamento comunale vale per l’accertamento Cassazione numero 10563 del 25 giugno 2012 A stabilirlo i giudici della Cassazione rigettando il ricorso della società che contestava quattro avvisi di accertamento relativi all’ICI. Nulla da eccepire invece per la Cassazione relativamente al comportamento tenuto dai giudici di secondo grado che ben avevano rilevato come gli atti impositivi erano muniti della necessaria motivazione, facendo riferimento alla delibera dirigenziale e ai valori di mercato ricavati anche dagli atti pubblici richiamati, circa quello inerente al vastissimo terreno oggetto di prelievo fiscale, ed avente carattere edificatorio, giusta l’inserimento nel PRG, mentre invece la contribuente non aveva fornito alcuna prova dei suoi assunti ”. In particolare, prosegue l’ordinanza, in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall’art. 59, comma primo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l’altro, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune” lettera g , possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l’applicazione di un ragionamento presuntivo. Infatti tali regolamenti non hanno natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, numero 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, numero 427, costituenti una diretta derivazione dei redditometri” o coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal d.l. 2 marzo 1989, numero 69, convertito in legge 27 aprile 1989, numero 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis”, vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti, come nella specie Cfr. anche Cass. sentenze numero 11171 del 07/05/2010, numero 9135 del 2005 ”. Il registro aiuta l’accertamento Cassazione numero 10552 del 25 giugno 2012 Il valore di mercato di una azienda ceduta, definito per l’imposta di registro, è valido dato presuntivo, utilizzabile dal Fisco, ai fini della determinazione della plusvalenza e dell’accertamento del reddito. Onere del contribuente provare il contrario. A stabilirlo la Cassazione nell’ordinanza numero 10552/12, ordinanza che non si discosta da quello che risulta essere ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale. Si legge così nelle motivazioni che in tema di accertamento del reddito, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda. In tale ipotesi resta, pertanto, a carico del contribuente l’onere di provare un diverso valore, anche dimostrando di non aver interamente realizzato, in concreto, il valore di mercato dell’azienda ceduta cfr. Cass. 4057/07, 19830/08, 5070/11 - il valore stabilito in sede di applicazione dell’imposta di registro deve essere considerato, quindi, come un dato obiettivo idoneo, di per sé, a fondare l’accertamento della plusvalenza da cessione, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato determinato, e fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente ”. Frode carosello meno grave dopo il decreto sulla semplificazione fiscale Cassazione numero 10167 del 20 giugno 2012 Deducibili i costi sostenuti per gli acquisti anche se vi era consapevolezza del fatto che ad emettere le fatture era una cartiera”. La Cassazione ridimensiona la gravità delle c.d. frodi carosello e lo fa considerando gli effetti del decreto sulla semplificazione fiscale. Si legge così nelle motivazioni della sentenza che In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4-bis, L. numero 537 del 1993 nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, D.L. numero 16 del 2012, sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cd. frode carosello”, anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del TUIR siano in contrasto con i principi effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ”. TARSU. Fuori competenza del Comune l’area portuale Cassazione numero 10104 del 19 giugno 2012 A stabilirlo la Cassazione che respinge il ricorso presentato dall’ente locale. Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza come rientra nella competenza dell’autorità portuale e non in quella dei comuni - i quali sono privi anche di ogni potere impositivo in materia di ta.r.s.u. -, l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle aree portuali”. E, correlativamente, che nessun rilievo, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, può attribuirsi alla circostanza che il comune abbia svolto di fatto il servizio di raccolta dei rifiuti qualsivoglia sia la ragione di tale sua attività , giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale” Cass. numero 23583/2009, da cui gli excerpta ”. Firma stampata solo se certificata” Cassazione numero 9627 del 13 giugno 2012 La firma stampata” sull’avviso di accertamento automatizzato del concessionario della riscossione deve essere preventivamente individuato con apposito atto. Altrimenti è da ritenersi illegittimo l’atto stesso. Due le condizioni richiamate dalla Cassazione con riferimento all’art. 3, comma 87 della L. 549/95, e in particolare Con la prima, si stabilisce che, negli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali che siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile con la seconda, si stabilisce che il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, vengano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale ”. Quindi, proseguono i giudici della Suprema Corte, La ratio legis è chiara il legislatore ha voluto favorire l’informatizzazione delle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali consentendo che gli atti prodotti da tali procedure non rechino alcuna firma autografa, bensì la sola indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della loro emanazione al contempo, però, ha previsto - a garanzia del contribuente e, in generale, della trasparenza dell’azione amministrativa - che il nome del soggetto responsabile nonché la fonte dei dati utilizzati nelle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi risultino da un apposito provvedimento di livello dirigenziale cosicché il cittadino possa in ogni tempo, accedendo al provvedimento che contiene l’indicazione del nome del soggetto responsabile dell’emanazione degli atti impositivi, verificare che il nominativo indicato a stampa in calce all’atto impositivo corrisponda effettivamente a quello del soggetto responsabile dell’emanazione dell’atto medesimo ”. È bancarotta fraudolenta per distrazione mischiare” conti personali e soldi dell’azienda Cassazione numero 21485 del 4 giugno 2012 Mai mischiare conti correnti personali con i soldi dell’azienda. Anche se questi ultimi vengono poi utilizzati per saldare debiti aziendali. Tale comportamento integra infatti il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione all’intero importo trasferito sui conti correnti non riconducibili alla società. A stabilirlo la Cassazione che specifica altresì come per tali somme è configurabile il reato, come pure correttamente osservato dai giudici di primo grado - per quanto, sembrerebbe, ad abundantiam -, essendosi la distrazione perfezionata con il trasferimento di esse su conti correnti non riconducibili alla società, idoneo a sottrarle alla garanzia patrimoniale dei creditori, idoneità non esclusa dalla solo successiva, e - va sottolineato - parziale il che è stato ignorato nella sentenza impugnata , destinazione a finalità conformi agli interessi sociali ”. C’è concorso tra bancarotta fraudolenta e distruzione delle scritture contabili Cassazione numero 21482 del 4 giugno 2012 Distruzione o occultamento di scritture e documenti contabili vanno a braccetto con il reato di bancarotta fraudolenta documentale. È la Cassazione a stabilirlo nella sentenza numero 21482/12. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, deve ritenersi legittima la motivazione addotta dalla Corte territoriale, in quanto conforme all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, richiamato citando sentenza Sez. I, numero 580 del 30-3-1988 - [Omissis] - per cui il reato di distruzione o occultamento di scritture contabili al fine di evadere l’imposta sui redditi o sul valore aggiunto può concorrere, stante la diversa obiettività giuridica, con il delitto di bancarotta fraudolenta. Nella specie trattasi di condotte previste a tutela di diversi beni giuridici, come osservato dalle Sezioni Unite, essendo le ipotesi di bancarotta enunciate a tutela degli interessi del ceto creditorio, e - quanto alla natura giuridica del reato ex art. 223 L.F. va menzionata sentenza di questa Corte - Sez. V, numero 6094 del 26-6-86 - [Omissis] - conf. Sez. V numero 5073 del 24-4-87 - [Omissis] - nel senso che Per la sussistenza del reato di bancarotta previsto dall’art. 223, capoverso numero 1 legge fallimentare non è richiesto un nesso causale materiale o psicologico, fra la condotta e il fallimento”. Deve dunque ritenersi privo di fondamento il motivo di ricorso che ipotizza una preclusione di giudicato in riferimento al predetto reato ”. Trattative fittizie, anticamera della bancarotta Cassazione numero 21481 del 4 giugno 2012 Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la partecipazione a trattative fittizie e ingannevoli dalle quali sia poi scaturito un concreto danno alla società fallita. Meglio precisa la Cassazione che ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione vale l’effettiva ingerenza dell’imputato nella gestione delle attività sociali, realizzata con la condotta posta in essere nelle trattative, sia pure fittizie e ingannevoli, dalle quali derivò un danno grave per la società anzidetta causato dal mancato arrivo dell’aeromobile. La Corte territoriale al riguardo ha specificato che vi erano stati rilevanti esborsi di capitale per tale operazione, in tal modo essendosi determinato lo stato di dissesto della cooperativa. Tali elementi devono ritenersi sufficienti ad integrare la condotta contestata, essendo la distrazione di capitali - intesa quale deviazione dei capitali dagli scopi della cooperativa e diminuzione patrimoniale ai danni della società, dimostrata documentalmente v. sul punto Sez. V, sentenza numero 15850 del 29.11.1990, Bo. - per cui la distrazione è il compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile” ”. Il coobbligato beneficia dell’impugnazione altrui Cassazione numero 8816 del 1 giugno 2012 A stabilirlo la Cassazione rigettando il ricorso della Commissione Tributaria Centrale. Il riferimento normativo è all’art. 1306 c.comma che stabilisce come la sentenza emessa tra il creditore e uno dei condebitori, e favorevole a quest’ultimo, può essere opposta al creditore anche dagli altri debitori estranei al giudizio se non è fondata sopra ragioni personali al condebitore. L’art. 1306 c.comma costituisce un’eccezione alla regola sui limiti soggettivi del giudicato art. 2909 c.c. , in base alla quale la sentenza fa stato tra le parti, ed è estensibile solo agli eredi e gli aventi causa. Il creditore-Amministrazione Finanziaria può vedersi opposta la sentenza favorevole ottenuta da altri condebitori, in deroga all’art. 2909 c.c., ma a condizione che questa sia divenuta definitiva ”. Revocabilità sprint” per il concordato Cassazione numero 8767 del 31 maggio 2012 Concordato revocabile anche prima del giudizio definitivo che mira ad accertare la reale consistenza delle pendenze in essere tra società e Fisco. Dello stesso parere della Corte di Appello, quindi anche la Cassazione ritenendo che non vi era stata violazione dello statuto dei diritti del contribuente L. 27 luglio 2000, numero 212 , perché il verbale di contestazione dell’illecito tributario era, sì, intervenuto prima della scadenza del termine stabilito per le osservazioni difensive del contribuente, ma tale emissione accelerata è prevista dalla legge in talune ipotesi, ricorrenti nella specie, e comunque la stessa società aveva ammesso che le osservazioni erano state presentate ”. Perseguibile la dotazione al fondo effettuata durante l’accertamento fiscale Cassazione numero 21013 del 31 maggio 2012 La dotazione di beni al fondo patrimoniale, quando è già in corso un accertamento fiscale, configura il reato di sottrazione fraudolenta. A stabilirlo la Corte di Cassazione che ha ribadito come in tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria [vedi sez. III numero 5824 del 18/12/2007, depositata il 06/02/2008, ricomma Soldera, rv 238821]. Né è necessario, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato - che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che fatto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco [conforme Sez. V numero 7916 del 26/02/2007, ricorrente Cutillo] ”. D.lgs. 231. Confisca anche per i beni del rappresentante legale Cassazione numero 20976 del 31 maggio 2012 La 231 allarga il proprio campo di azione e scatta la confisca per equivalente anche sui beni del legale rappresentante dell’azienda inadempiente. Respingendo il ricorso, la Cassazione ha così stabilito che La norma prevede, infatti, che la confisca e quindi anche il sequestro ad essa preordinato deve essere disposta nei confronti del reo”, quindi anche della persona fisica materialmente autrice del reato. Nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell’autore e quella ex d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231, questa Corte ha chiarito che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso Sez. 6, 5/3/2009 numero 26611 Rv. 244254 . In particolare, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio della persona giuridica nell’interesse della quale il reato è stato commesso Sez. 3, 27/1/2011 numero 7138 Rv. 24939B Sez. 2, 20/12/2006 numero 10838/2007 Rv. 235827 . Ed Infatti, nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo ”. Regime del margine. Onere del contribuente provarne la sussistenza Cassazione numero 8635 del 30 maggio 2012 Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che contestava la corretta applicazione del c.d. regime del margine” nell’ambito di una catena di operazioni riguardanti l’acquisto e la successiva rivendita di autovetture usate di provenienza comunitaria, la Cassazione ha stabilito che - il regime cd. del margine rappresenta un regime speciale” rispetto all’ordinario regime impositivo IVA riguardante gli acquisti intracomunitari tanto è che il soggetto passivo può optare, in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, ove intenda portare in detrazione l’IVA assolta art. 36 comma 3 DL numero 41/1995 pertanto è onere del contribuente provare, a fronte di una contestazione dell’amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo cfr. Corte Cass. V sez. 31.1.2011 numero 2227, in motivazione . - il difetto di tale prova comporta l’inapplicabilità del regime de quo”, indipendentemente dalla consapevolezza che della inesistenza dei presupposti abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull’aspetto sanzionatorio cfr. Corte Cass. V sez. 31.1.2011 numero 2227 . A nulla vale inoltre addurre la estrema gravosità dell’onere di diligenza che graverebbe sul concessionario per svolgere gli accertamenti in ordine alle condizioni di soggetti residenti in altro Paese membro ”. No alla cartella per escutere la polizza fideiussoria Cassazione numero 8622 del 30 maggio 2012 Pur se fra loro collegate, l’obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità sia oggettiva che soggettiva, con la conseguenza che la disciplina della prima non può refluire sulla seconda, per la quale continuano perciò a valere le normali regole ”. Da ciò ne consegue che al Fisco non è possibile escutere tramite cartella la polizza fideiussoria emessa dalla compagnia di assicurazione in favore del contribuente e a garanzia del rimborso accelerato del credito IVA da quest’ultimo vantato. Irap. Il quadro re spia” del fisco per l’autonoma organizzazione Cassazione numero 8119 del 23 maggio 2012 Niente rimborso per l’IRAP versata dal professionista se dal quadro RE della dichiarazione dei redditi è possibile rilevare l’esistenza di un’autonoma organizzazione. In particolare si tratta di compensi erogati a terzi in modo continuativo capaci, a detta dei giudici della Cassazione, di apportare un plusvalore all’attività dei singolo professionista. Ribaltando i giudizi precedenti, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che denunciava il difetto di motivazione della sentenza precedente. L’inerzia dell’ufficio non legittima il rimborso Cassazione numero 7899 del 18 maggio 2012 Riguardo alle doglianze della contribuente sul cd. consolidamento del credito, si ribadisce Il termine stabilito nell’art. 36bis D.P.R. 29.9.1973 numero 600 nel testo applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 1 D.P.R. 27.9.1979 numero 506 , entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria secondo l’interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato l’art. 28, comma 1, L. 27.12.1997 numero 449. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nell’art. 43 del D.P.R. numero 600 del 1973, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nell’art. 38 D.P.R. 27.9.1973 numero 602, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso ”. A stabilirlo la Corte di Cassazione respingendo il ricorso della società contribuente che già in sede di CTP si era vista respingere le domande di assegnazione di titoli di Stato per l’estinzione dell’80% dei crediti indicati nelle dichiarazioni mod. 760 . Nessuna esenzione per la pubblicità sulle tende da sole delle edicole Cassazione numero 7345 dell’11 maggio 2012 A stabilirlo la Cassazione che, nelle motivazioni della sentenza, precisa come l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista dal D.P.R. numero 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. d , in favore della pubblicità relativa a giornali e periodici esposta sulle facciate esterne delle edicole non si applica alla pubblicità esposta sulle tende da sole delle edicole e dei negozi di rivendita di giornali ”. Rimangono invece esenti da imposta, ai sensi del predetto art. 17, le pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, quando esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita. Niente TOSAP per i parcheggi in concessione comunale CTP Palermo numero 227/1/12 del 28 maggio 2012 La CTP di Palermo ha affermato che non sussiste la soggettività passiva ai fini TOSAP del gestore di aree pubbliche destinate a parcheggi in regime di concessione con il Comune, poiché in tale caso il servizio viene svolto sul bene pubblico dal soggetto concessionario quale mero sostituto del Comune concedente che sarebbe, in tal caso, l’unico vero occupante della sede stradale. Il concessionario, attraverso il quale l’Ente territoriale concedente agisce per lo sfruttamento dei beni appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, deve pertanto andare esente dal tributo, del quale mancherebbe il presupposto oggettivo, allo stesso modo dell’Ente suddetto, che non sarebbe tenuto ovviamente al pagamento della tassa verso se stesso, e che peraltro è esente soggettivamente dal tributo, ai sensi dell’art. 49, lett. a , D.Lgs. numero 507/1993, salvo che una diversa volontà pattizia emerga dall’atto di concessione ”. Mandato speciale per la rinuncia al contenzioso tributario CTP Reggio Emilia numero 14/4/12 Il professionista, incaricato di difendere il contribuente in sede di contenzioso, può rinunciare al giudizio solo con mandato speciale. A stabilirlo i giudici emiliani che, seppur riconoscendo come l’ordinaria procura alle liti abilita il professionista a scegliere la condotta processuale che ritiene più rispondente agli interessi del contribuente, allo stesso tempo, e secondo quanto stabilito dall’art. 84, comma 2 cpc, la stessa procura non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale ”. Fuori dagli studi i compensi dell’amministratore CTR Lombardia numero 62/2/12 del 19 aprile 2012 I notevoli compensi erogati all’amministratore, quando si tratta di una società composta da due coniugi che nascondono” dietro la srl la realtà di una impresa individuale, non valgono come base su cui fondare l’accertamento. A stabilirlo i giudici della CTR lombarda ove, nella sentenza, indicano che È incontrovertibile che nel caso di srl la adottata forma societaria sia lo strumento - scelto per esigenze di immagine commerciale ed a fini di copertura previdenziale ed assicurativa - per l’azione di una impresa individuale fondata sul lavoro personale del socio amministratore ed unico prestatore di lavoro l’altro socio è la moglie dell’imprenditore e che, su questa base fattuale, perde di significato l’applicazione matematica che determina la incongruità dei ricavi dichiarati dalla società in relazione all’elevato costo di funzionamento consistente nel compenso dell’amministratore. Il compenso dell’amministratore regolarmente assoggettato ad imposizione fiscale, come da allegati CUD delle annualità dal 2003 al 2006 costituisce, in tale situazione, il vero e reale utile di impresa, che appare congruo ai mezzi impiegati ed al settore economico. L’assoggettamento dell’impresa agli obblighi civilistici e fiscali conseguenti alla prescelta forma di persona giuridica non può, comunque, trasmodare nella distorsione dei parametri e valutazioni utili ad accertarne la effettiva redditività ”. Indeducibile il cane da guardia CTR Lazio numero 222/14/12 del 28 marzo 2012 Non rientrano tra i costi deducibili per la sicurezza aziendale quelli di acquisto e mantenimento dei cani da guardia. Per la CTR laziale, si legge nella motivazione della sentenza, gli animali non possono essere considerati validi fattori deterrenti ad eventuali intrusioni di ladri e malintenzionati. Con un’interpretazione sicuramente originale ma altrettanto temeraria, la società aveva dedotto i costi secondo quanto indicato dall’art. 109, comma 5 del DPR numero 917/86. Ma per i giudici laziali, pur riconoscendo il ruolo di guardiani” degli animali, ha negato la deduzione in considerazione di una minore efficacia di questa soluzione rispetto alle moderne tecniche di effrazione che possono essere utilizzate dai ladri. Da provare e motivare l’attività elusiva CTR Lombardia numero 55/24/12 del 13 marzo 2012 Non è sufficiente un generico rinvio alla norma antielusiva per validare la pretesa erariale del fisco nei confronti di un contribuente. A stabilirlo la CTR lombarda che ha accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione, ai fini IRAP e IRPEG, la quota di ammortamento dell’avviamento pagato in occasione dell’incorporazione di una terza società. In particolare, si legge nelle motivazioni, Nell’impianto logico dell’accertamento, infatti, la passività costituita dal costo dell’avviamento non è inesistente, ma - al contrario -fraudolentemente acquisita. Essa dunque non è fittizia, e laddove nell’accertamento si usa l’avverbio fittiziamente”, ponendolo tra virgolette, lo si riferisce del tutto coerentemente ai trasferimenti dove le virgolette indicano che detti trasferimenti non erano simulati ma effettivi, e però finalizzati a uno scopo fraudolento e non all’avviamento dell’azienda effettivamente acquisita. Si deve ancora aggiungere che mai nell’accertamento si assume che la quota di ammortamento sarebbe indeducibile trattandosi di costo di beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale art. 14, comma 4 bis della 24 dicembre 1993, numero 537 . Tanto basta ad affermare l’intrinseca illegittimità dell’accertamento, che ha preteso di fondare la ripresa fiscale su premesse diverse, e anzi opposte, rispetto a quelle postulate dalla norma invocata. Il fatto che l’acquisto di un cespite ammortizzabile fosse finalizzato non avesse altra finalità, secondo l’assunto, peraltro non dimostrato, dell’agenzia ai vantaggi fiscali collegati all’iscrizione al passivo delle quote di ammortamento non basta, infatti, a far presumere l’inesistenza della passività ”. A cura di d.t.