NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Controcorrente l’apertura, questo week-end, dell’aggiornamento sulle ultime, principali novità in materia fiscale. Si comincia, difatti, con l’Agenzia delle Entrate, che tocca fronti di grande attualità controversie fiscali internazionali, cedolare secca, immobili e attività estere, Irpef 2012. Corposo anche il flusso che arriva dalla Cassazione, che pone sul tavolo, tra l’altro bancarotta, Iva, responsabilità dell’amministratore, aiuti di Stato ‘incompatibili’, ‘frode carosello’. A margine, però, meritano una citazione alcune significative sentenze nella prima si stabilisce che il contribuente risponde della infedeltà del professionista nella seconda si chiarisce che il fallimento della trasmissione telematica non è addebitabile al contribuente nella terza, infine, viene affermato che sono nulle le notifiche via email se non si prova l’avvenuta ricezione. Facciamo ora uno step ulteriore, verso le Commissioni tributarie territoriali. Anche in questo caso il range di argomenti è ampio tra i più rilevanti, abbinamento studi di settore-redditometro contro il contribuente, nessun ruolo senza avviso bonario, accertamento bloccato con l’estinzione della società, accertamento a rischio senza ascoltare il contribuente, iscrizione nel ruolo straordinario da motivare con un fondato pericolo per la riscossione. A parte, infine, segnaliamo una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Brescia, con cui si stabilisce che la stipula del mutuo estero non è abuso di diritto. Per chiudere, spazio all’Europa, con una pronuncia della Corte di giustizia sull’utilizzo del valore normale come imponibile per l’applicazione dell’Iva invece del corrispettivo. Immobili ed attività estere. Le istruzioni del fisco provv. Ag. Entrate numero 72442 del 5 giugno 2012 Dall’Agenzia delle Entrate tutti i chiarimenti per il versamento dell’imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenute all’estero. Si tratta dell’applicazione di quanto già previsto dall’art. 19 del c.d. decreto Salva Italia” numero 201/2011. Per quanto riguarda gli immobili, in particolare, ricordiamo che l’imposta è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia per gli immobili, terreni e fabbricati, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale all’estero. Sono inoltre inclusi anche quelli già oggetto di operazioni di emersione attraverso l’utilizzo della procedura della regolarizzazione o quella del rimpatrio giuridico. Relativamente all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, invece, l’imposta da calcolarsi nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille per gli anni successivi, deve essere rapportata ai giorni di detenzione e alla percentuale di possesso in caso di attività cointestate. Infine, giova ricordare che tale imposta si applica anche alle attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione mentre non si considerano detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate. Controversie fiscali internazionali. Dal fisco la guida per la composizione amichevole circomma Ag. Entrate numero 21/E del 5 giugno 2012 La circolare dell’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla gestione delle controversie fiscali in sede di procedura amichevole c.d. Mutual Agreement Procedure ” o MAP” . In particolare, vengono illustrate le diverse caratteristiche dell’istituto a seconda delle fonti giuridiche di attivazione, rinvenibili sia nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli Stati partner dei trattati Convenzioni bilaterali” sia, in sede europea, nella Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate Convenzione arbitrale” . Infine, nel documento vengono esplicitate le diverse fasi della procedura e i rispettivi nessi con il diritto interno. Botta e risposta” dell’Agenzia sulla cedolare secca circomma Ag. Entrate numero 20/E del 4 giugno 2012 Precisazioni, in risposta alle domande ricevute, dell’Agenzia sulla cedolare secca”. Tra i temi trattati dalla circolare si segnalano la revoca dell’opzione, comunicazione e ravvedimento operoso nel periodo transitorio, il versamento dell’acconto 2012, le modalità da seguire in caso di trasferimento dell’immobile locato, la costituzione di un fondo patrimoniale e le comunicazioni al conduttore. Irpef 2012. Dall’agenzia tutti i chiarimenti per detrazioni e deduzioni Circomma Ag. Entrate numero 19/E del 1° giugno 2012 Nuova circolare dell’Agenzia in risposta ai quesiti relativi all’IRPEF 2012. In particolare, il documento fornisce ampio spazio a chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia, le agevolazioni per i disabili, nonché altre questioni in tema di deduzioni e detrazioni. Prevenzione e contrasto all’evasione. Nella circolare dell’agenzia tutte le indicazioni Circomma Ag. Entrate numero 18/E del 31 maggio 2012 Nella circolare dell’Agenzia tutte le linee guida 2012 in tema di controlli, prevenzione e contrasto all’evasione fiscale. Dalla lettura del documento si evince chiaramente come particolare attenzione verrà riservata, nel corso del presente anno, al redditometro e quindi alle persone fisiche che possiedono patrimoni di valore superiore a 5 milioni di euro. Stesso trattamento” sembra inoltre destinato a lavoratori autonomi e imprenditori individuali, oggetto di indagini di tipo finanziario. Nessuna eccezione all’utilizzo del valore normale Corte di Giustizia UE numero C-621/10 E C-129/11 del 26 aprile 2012 La Corte di Giustizia UE riunisce due cause e stabilisce che non vi possono essere eccezioni a quanto già espressamente previsto dalla direttiva comunitaria quando si parla di utilizzo del valore normale come imponibile per l’applicazione dell’IVA invece del corrispettivo. In particolare, L’art. 80, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le condizioni di applicazione da esso indicate sono tassative e che, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione, in particolare qualora il soggetto passivo benefici del diritto a detrarre interamente l’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare ”. Al contribuente la possibilità di ricorrere in giudizio qualora quanto previsto dalla norma non dovesse avvenire e Nell’impossibilità di procedere ad un’interpretazione della normativa interna in conformità con tale articolo 80, paragrafo 1, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione di tale normativa che contrasti con esso ”. Bancarotta documentale. Reato possibile anche dopo la ricostruzione del patrimonio Cassazione numero 21868 del 5 giugno 2012 Bancarotta fraudolenta documentale ad ampio raggio. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, Quanto alla bancarotta documentale, va ricordato come in sentenza sia stato evidenziato che la contabilità fu parzialmente e faticosamente ricostruita dagli organi fallimentari, anche grazie ai dati scovati” in un vecchio computer in disuso, presente in azienda. Il fatto che, infine, detti organi siano riusciti a ricostruire, a grandi linee, la dinamica finanziaria, economica ed aziendale non fa certo venir meno i presupposti oggettivi del delitto de quo, atteso che il reato de quo sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza ”. La prassi incerta non ferma le sanzioni Cassazione numero 8825 del 1° giugno 2012 Non basta l’incertezza normativa per esentare il contribuente dal versamento delle sanzioni ma è necessario un serio contrasto della giurisprudenza o della dottrina. Dopo la sentenza numero 5324/12 dello scorso aprile, la Cassazione conferma dunque la propria linea di giudizio anche nei confronti di un ente locale che ricorreva contro gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate con i quali venivano liquidate le tasse di concessione governativa per diversi anni. Nelle motivazioni della sentenza si legge quindi che Questa Corte cfr. Corte Cass. 28.11.2007 numero 24670 id. 21 marzo 2008, numero 7765 id. 11.9.2009 numero 19638 è ripetutamente intervenuta a definire l’ambito di applicazione delle norme richiamate enunciando i seguenti principi di diritto per incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in se ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, come emerge dall’art. 6 DLgs 18 dicembre 1997. numero 472, che distingue in modo netto comma 2 e comma 4 le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza inevitabile pur ricollegandovi i medesimi effetti e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla Amministrazione l’incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno ‘‘incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo ”. Segue un elenco di ben 10 casistiche comunque definite dalla Cassazione stessa come esempi non esaustivi dell’argomento oggetto di trattazione. Perdite su crediti. Certezza e deducibilità vanno a braccetto Cassazione numero 8822 del 1° giugno 2012 Non ci sono interpretazioni diverse dell’art. 101 del TUIR se non quella per cui l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento stesso si materializzano gli elementi certi e precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa. Sez. 5, sentenza Cass. numero 16330 del 03/08/2005, cfr anche Sez. 5, sentenza Cass. numero 9218 del 21/04/2011 Sez. 5, sentenza Cass. numero 22135 del 29/10/2010 ”. Nessun condono per l’aiuto di stato incompatibile Cassazione numero 8817 del 1° giugno 2012 L’esenzione fiscale incompatibile con il diritto comunitario rende nullo” il condono fiscale e condanna il contribuente all’integrale pagamento delle imposte. A stabilirlo la Cassazione che nella sentenza in oggetto, ed in altre precedenti, ha ripetutamente affermato che la normativa nazionale sulla prescrizione e sulla decadenza deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero dì un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva v. Cass. numero 26286 del 2001 e numero 23418 del 2010 ”. Non è addebitabile al contribuente il fallimento della trasmissione telematica Cassazione numero 8805 del 1° giugno 2012 È da ritenersi comunque valida la trasmissione della dichiarazione dei redditi che il contribuente ha effettuato in via telematica quando, per colpa del sistema, sono stata rilevate delle incongruenze. Rigettando il ricorso del Fisco, che aveva emesso cartelle di pagamento per IVA, IRPEG e IRAP, la Cassazione bacchetta” la stessa amministrazione sui motivi dell’impugnazione ove stabilisce che col terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, poiché il giudice di secondo grado non indicava compiutamente le ragioni, in virtù delle quali disattendeva la doglianza dell’appellante circa la mancata presentazione della dichiarazione del reddito per il 1999, per cui l’opposizione all’avviso doveva essere ritenuta infondata. Il motivo non ha pregio, atteso che la CTR esattamente rilevava che la X si era avvalsa della procedura telematica per la presentazione di tale dichiarazione, per la quale aveva prodotto anche la relativa attestazione della ditta incaricata. Tanto basta per ritenere assolto il suo obbligo fiscale, anche se poi fossero state riscontrate delle incongruenze di dati, trattandosi di riflessi negativi semmai attribuibili al terzo convenzionato e non piuttosto alla contribuente ”. Il contribuente risponde dell’infedeltà del professionista Cassazione numero 8630 del 30 maggio 2012 La riconosciuta responsabilità del commercialista incaricato, che ha presentato una dichiarazione dei redditi infedele, non libera il contribuente dal pagamento della maggiore imposta e degli interessi legali. In particolare, si legge nella sentenza, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. numero 24962 del 2010, Cass. numero 14033 del 2006 e sentenze richiamate , il sostituito deve ritenersi, fin dall’origine e non solo in fase di riscossione, obbligato solidale al pagamento dell’imposta, e perciò soggetto all’accertamento fermo restando, in costanza dei relativi presupposti, il diritto di regresso verso il sostituto . L’equiparazione tra il caso in esame e la delega conferita alla banca per il versamento dell’imposta sui redditi, ai sensi dell’art. 17 della L. numero 576 del 1975, è priva di base normativa, in quanto tale norma a differenza che nel caso dell’intermediazione, che attiene ai momenti dell’elaborazione e della trasmissione della dichiarazione disciplina una modalità di pagamento che ha effetto liberatorio per il delegante, con contestuale nascita di una distinta obbligazione per la banca, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta Cass. numero 9514 del 2009, in motivazione Cass. numero 15110 del 2006, SS.UU. Cass. numero 1148 del 2000 . La circostanza che l’intermediatore abbia tradito il mandato ricevuto dal contribuente e sia stato giudicato responsabile, con sentenza ormai irrevocabile, tra gli altri, del reato di dichiarazione infedele non comporta alcuna novazione del rapporto, che non è prevista da alcuna disposizione di legge, né muta i termini della questione in relazione all’obbligo relativo al pagamento dell’imposta per sanzioni ed interessi, il contribuente è privo di interesse a ricorrere, secondo le considerazioni sopra esposte ed, infatti, la fonte di tale obbligo non va identificata nel comportamento penalmente illecito dell’intermediatore, come opina il contribuente, ma va, piuttosto, ricercata nella percezione di redditi da parte sua ”. Senza garanzia non è sufficiente il regolare versamento delle rate Cassazione numero 8628 del 30 maggio 2012 In tema di accertamento con adesione, la Cassazione ha confermato che la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2” in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale seconda ipotesi l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti -pagamento della prima rata e prestazione della garanzia-rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva cfr. Cass. numero 26681 del 2009 a contrario, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria. Così convenendo, la circostanza che il pagamento rateale, a garanzia del quale la garanzia deve esser prestata, venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, in base al sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati mediante la prestazione della garanzia e non rimessi alla mera diligenza del debitore ”. Con tali motivazioni la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva dichiarato decaduto il contribuente dalla procedura agevolata per mancanza della garanzia invece obbligatoriamente richiesta dalla norma. Iva. Dichiarazioni periodiche e dichiarazione annuale non si equivalgono Cassazione numero 7900 del 18 maggio 2012 L’omessa presentazione della dichiarazione IVA rende impossibile detrarre l’imposta versata sugli acquisti non essendo sufficiente la sola presentazione delle dichiarazioni periodiche. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, contrariamente all’assunto della contribuente, il procedimento di rimborso si muove lungo linee procedimentali diverse da quelli della dichiarazione annuale. Infatti, ai sensi dell’art. 55 d. IVA, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, e rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio Cass. 8602/1996 e Cass. 6134/2009 ”. Registro agevolato anche se manca la convenzione con il comune Cassazione numero 7898 del 18 maggio 2012 Per il trasferimento di terreni è applicabile l’imposta di registro agevolata anche se, per l’area già comunque inserita in una previsione edificatoria, al momento della stipula dell’atto manca la convenzione attuativa con il Comune. Per la Cassazione, infatti, la disposizione dell’art. 33 della legge 388/2000 che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento non intende dare rilievo neppure al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Non rileva neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la centralità che l’utilizzazione edificatoria avvenga, per opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. Ne deriva che il beneficio di cui all’art. 33 della legge 388 si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in una previsione edificatoria di piano, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell’art. 2 della legge 350, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria comma 20864/10 ”. È bancarotta fraudolenta la sottrazione di un bene in leasing Cassazione numero 17697 del 10 maggio 2012 La Cassazione non cambia opinione e conferma la consolidata giurisprudenza sulla materia. Ne consegue che Per quanto attiene alla sottrazione di un bene in leasing integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di leasing, in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare, che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico, scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione alla società locatrice ”. Iva. Punibile anche il reato di inesistenza soggettiva Cassazione numero 17452 del 10 maggio 2012 Rigettando il ricorso del contribuente, a cui il Fisco contestava l’indicazione di costi fittizi attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la Cassazione ha stabilito che deve essere disatteso l’assunto difensivo principale secondo cui trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti andavano dedotti i costi effettivamente sostenuti dall’imputato. In primo luogo non risultano provati da parte del ricorrente i costi che si asseriscono effettivamente sostenuti. Va, comunque, ribadito che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, con riguardo all’IVA come nella fattispecie in esame , comprende anche la inesistenza soggettiva, ossia quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura sez. III sent. Cass. numero 10394 del 16/03/2010, ricomma Ge., [Omissis], che ha trattato esaustivamente la materia de qua ”. Di fatto o di diritto l’amministratore sempre responsabile Cassazione numero 16942 del 7 maggio 2012 Di fatto o di diritto conta poco o nulla. Quando si parla di bancarotta fraudolenta l’amministratore non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Si legge così nelle motivazioni della sentenza che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’amministratore di diritto risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di fatto, sia se abbia agito di comune accordo con lui, sia in virtù dei principi generali che regolano la responsabilità penale. Da un canto, infatti, l’art. 40, secondo comma c.p. stabilisce che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, dall’altro è obbligo degli amministratori vigilare sul generale andamento della gestione, nonché fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ovvero eliminarne od attenuarne le conseguenze dannose cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5,27.5.1996, numero 580, [Omissis] Cass. sez. 5, 9.2.2010, numero 11938 [Omissis] e, da ultimo, id. Sez. 5, 2.3.2011, numero 15065, [Omissis] ”. Nulle le notifiche via mail se non si prova l’avvenuta ricezione Cassazione numero 6635 del 30 aprile 2012 Nulle le comunicazioni processuali, inviate per posta elettronica di cui non vi è riscontro da parte del destinatario. In conformità a consolidata giurisprudenza, la Cassazione ha così ancora una volta stabilito che la comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all’indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorché ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea Cass. 19.2.2008 numero 4061 . Non vi è ragione per discostarsi da tale principio, che risponde all’esigenza di assicurare la certezza dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica prevista, per le comunicazioni delle ordinanze emesse fuori dell’udienza, dal comma 3 dell’art. 134 c.p.comma e dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 176 c.p.c., aggiunti dall’art. 2, comma 3, lett. b e c del d.l. 14.3.2005 numero 35, convertito con modificazioni nella L. 14.5.2005 numero 80 rispetto a quella cartacea prevista in via generale dagli artt. 136 c.p.comma e 145 disp. att. c.p.comma per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità, sia pur remota, di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la comunicazione, a cura del cancelliere, dell’ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del contenuto del provvedimento del giudice e della data della nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti, pertanto, determina la nullità ex art. 156 c.p.comma dell’ordinanza e la conseguente nullità, ex art. 159 dello stesso codice, degli atti successivi dei processo e della sentenza impugnata rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili -, per violazione del principio del contraddittorio v. Cass. 2.4.2009 numero 8002 Cass. 29.1.2003 numero 1283 Cass. 27.11.1984 numero 6162 Cass. 15.3.1982 numero 1690 ”. Contabilità separata e opzione Iva. Attenzione al criterio di ripartizione Cassazione numero 6255 del 20 aprile 2012 I soggetti che utilizzano l’opzione per la contabilità separata devono prestare attenzione al criterio utilizzato per suddividere l’IVA tra attività imponibile ed esente. A stabilirlo la Cassazione che, in merito, ha ritenuto non corretto l’utilizzo dell’incidenza del costo del personale poiché l’imputazione di beni e servizi ad uso promiscuo” deve avvenire in base alla loro destinazione effettiva. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, La commissione regionale, avallando un criterio di astratta ripartizione proporzionale avente come base la rilevanza dell’assorbimento della forza lavoro nelle due riferite attività, ha completamente disatteso il dato normativo. Giacché questo come detto postula la ripartizione in case alla concreta quota di utilizzo dei beni e servizi acquistati. E in nessun modo risulta dalla sentenza spiegato quale sia il nesso logico che sarebbe da porre al fondo dell’associazione tra il parametro prescelto la rilevanza della spesa per il personale e il dato unicamente rilevante ai fini specifici la parte dei beni e/o dei servizi, imputabile all’esercizio delle due attività, cui si riferiscono i costi sostenuti ”. Frode carosello. sempre legittima la confisca dei crediti Cassazione numero 15186 del 19 aprile 2012 La misura ablativa, stabilisce inoltre la Cassazione, può colpire indistintamente tutti i beni risultanti nella disponibilità dell’imprenditore. In particolare, si legge nella sentenza, per quanto attiene alla materia dei reati tributari, è stata confermata da tempo la piena legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, delle somme di denaro che avrebbero dovuto essere impiegate nel pagamento dei tributi dovuti, in quanto la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato” cfr. da ultimo, Sez. 3, numero 25890 del 26/5/2010, dep. 7/7/2010, Maion, Rv. 248058 , in quanto il sequestro preventivo può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, sulla base di una corretta interpretazione del richiamo all’art. 322-ter c.p. contenuta nell’art. 1, comma 143 della legge finanziaria 2008 in tal senso, Sez. 3, numero 35807 del 7/7/2010, dep. 6/10/2010, Bellonzi, Rv. 268618 . Tra l’altro l’ampiezza dei beni che possono essere aggrediti in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è stata sottolineata in giurisprudenza, che ha ritenuto incluso nell’oggetto del sequestro tutti i beni rientranti nella disponibilità dell’indagato in tal senso ed in particolare in relazione alla confisca ex art. 11 legge di ratifica della Convenzione contro la criminalità organizzata a carattere transnazionale, si veda parte motiva di Sez. 5, numero 13726 del 24/1/2011, Rv. 249838 e numero 30930 del 5/5/2009 , ivi compresi i crediti e che il giudice nel disporre il sequestro non ha l’obbligo di individuare i singoli beni cfr. Sez. 3, numero 12580 del 25/2/2010, dep. 5/3/2010, Baruffa, Rv 246444 si veda anche parte motiva di Sez. 5 numero 30596, 17/4/2009, dep. 23/7/2009, Cecchi Gori, Rv. 244478 , proprio in quanto non sussiste alcun nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed i reati ascritti al soggetto che ne ha la disponibilità. Inoltre nell’esecuzione del vincolo non è necessario dare conto delle attività volte alla ricerca dei beni si veda la parte motiva di Sez. 2, numero 19662 del 17/4/2007, 21/5/2007, D’Antuono, Rv. 236592 ”. Condono tombale ok. ma non per la responsabilità penale Cassazione numero 14855 del 18 aprile 2012 Condono tombale e annullamento dell’accertamento in CTP non hanno riflessi sulla responsabilità penale del contribuente. In particolare, si legge nella sentenza, Il recepimento, da parte del giudice penale, dell’accertamento sul fatto emergente da una sentenza irrevocabile pronunciata in esito al processo tributario caratterizzato da limitazioni alla prova deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 238-bis cod. procomma penumero , ma deve accompagnarsi stante il richiamo agli artt. 187 e 192 cod. procomma penumero contenuto in quella norma ad una verifica della compatibilità degli elementi su cui si fonda con le risultanze del processo penale ”. Pubblicità. Tassazione ordinaria per i camion-vela Cassazione numero 5858 del 13 aprile 2012 Imposta sulla pubblicità ordinaria, ex art. 12 D.Lgs. 507/93, per i c.d. camion-vela”, ovvero per tutti quei veicoli stabilmente predisposti all’attività pubblicitaria. Per la Cassazione Costituisce, infatti, principio consolidato e condiviso, quello secondo cui In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. numero 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica” Cass. numero 15654/2004, numero 17852/2004 . la fattispecie disciplinata dall’art. 13 non solo costituisce una previsione eccezionale rispetto alla generale previsione dell’art. 12, ma pure che non risulta applicabile ai casi in cui i veicoli utilizzati, come nel caso i cd. camion-vela”, siano stati realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l’esclusivo esercizio della attività pubblicitaria in tal caso, deve ritenersi, avuto riguardo alle particolari peculiarità del mezzo, che si verta in tema di pubblicità ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina ”. Solo la soccombenza totale dell’amministrazione consente la restituzione dell’eccedenza Cassazione numero 5845 del 13 aprile 2012 A stabilirlo la Cassazione nella sentenza in oggetto. Più precisamente, si legge nelle motivazioni, il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte in corso di causa ed eccedenti quelle dovute per il condono può spettare al contribuente contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di secondo grado solo nel caso di soccombenza totale dell’amministrazione nei giudizi di merito. Il che non si verifica quando il giudice di appello come nel caso di specie decidendo sul gravame, abbia accolto in parte le pretese dell’Ufficio, giacché in siffatta ipotesi la restituzione non può competere per quelle somme che risultino effettivamente dovute, in quanto dipendenti da pretese dell’amministrazione risultate fondate nel giudizio di secondo grado ”. Somme scudate. Possibile il sequestro in caso di frode tributaria Cassazione numero 12757 del 4 aprile 2012 Le somme scudate” non sono escluse dal sequestro quando il reato commesso è la frode tributaria. A farne le spese un imprenditore presidente del CdA che aveva indicato, con lo scopo di evadere le tasse, nella dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sui redditi e IVA fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse in combutta con un’altra società amministrata da un complice. La Cassazione ha così nuovamente chiarito che la causa di non punibilità prevista dall’art. 1 D.L. numero 103 del 2009, conv. con modd., in L. numero 141 del 2009 si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio” e va intesa in termini rigorosamente restrittivi, ciò per non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia”, per cui non c’è alcun effetto espansivo esterno nel senso di un’immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all’estero e successivamente oggetto di rimpatrio” in tal senso, si veda parte motiva di Sez. 3, numero 28724 del 5/5/2011, dep. 19/7/2011, La., Rv. 250605 . Per cui in ogni caso il fumus commissi delicti permane e giustifica la misura cautelare reale disposta, avendo la stessa ad oggetto non già i capitali scudati in quanto tali, ma in quanto rappresentanti il valore equivalente a quello da sottoporre a vincolo nella fase cautelare, in correlazione al reato per cui si indaga, e a tal proposito non risulta imposto alcun onere della prova in capo all’indagato ”. Studi di settore più redditometro. non c’è scampo per il contribuente CTR Bari numero 29 del 2 maggio 2012 Legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore ed avvalorato da elementi comprovanti la capacità contributiva del contribuente tipici del c.d. redditometro”. Come riportano i giudici baresi, nella fattispecie, Si è quindi verificato l’attuazione di quel percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente” come definito, attraverso l’instaurato contraddittorio, quale fase essenziale ed imprescindibile del procedimento di determinazione presuntiva dei ricavi, nel corso del quale il contribuente non ha fornito prove ritenute, nemmeno nel corso del giudizio, idonee a superare le risultanze dell’accertamento presuntivo, pur se il Collegio di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i ricavi accertati in misura pari al ricavo minimo ammissibile come emerso dallo studio di settore ”. Il finanziamento familiare batte l’accertamento CTR Bari numero 9/11/12 del 27 gennaio 2012 L’accertamento fondato sulla c.d. spesa patrimoniale non è applicabile ove si dimostri che l’importo necessario per l’acquisto dell’immobile corrisponde al finanziamento erogato dal fratello del contribuente. Per i giudici pugliesi, quindi, è da ritenere del tutto insussistente il complessivo incremento patrimoniale attribuito all’odierno appellante se, infatti, al debito del contribuente accertato si contrappone il credito di pari importo spettante ai fratelli finanziatori, vuol dire che il contribuente non ha affatto incrementato il proprio patrimonio, avendo l’obbligo della restituzione quanto meno del capitale ricevuto in prestito e tanto basta per escludere che nella fattispecie si possa fondatamente parlare di incremento patrimoniale rilevante ai fini fiscali e della conseguente applicabilità dell’art. 38 del DPR numero 600/73, come erroneamente sostenuto sia dall’Ufficio che dai primi giudici, dal momento che nell’anno 2004 al quale è stato erroneamente, invero riferito l’incremento patrimoniale di € 996.400,00 il contribuente non aveva ancora né acquistato alcun immobile né ricevuto alcun finanziamento dai fratelli con conseguente illegittimità dell’accertamento fondato sulla richiamata disposizione normativa ”. Deducibile il trattamento di fine mandato dell’amministratore CTR Lazio numero 25/1/12 del 16 gennaio 2012 Costo inerente e deducibile il trattamento di fine mandato degli amministratori, la cui determinazione è lasciata interamente alla discrezionalità dell’imprenditore/azienda. Così stabiliscono i giudici della CTR laziale riconoscendo le motivazioni del contribuente avverse ad un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che mirava al recupero a tassazione dell’importo accantonato e ritenuto non inerente l’attività di impresa. Per i giudici, in particolare, vi è piena equiparazione tra quanto accantonato come TFM e il TFR dei lavoratori dipendenti. Ma se per quest’ultima voce codice civile e normativa fiscale stabiliscono e disciplinano la quota annuale di accantonamento deducibile, per la prima voce non esiste alcuna norma di riferimento. L’estinzione della società blocca l’accertamento CTR Lombardia numero 27/49/12 Ad avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese non possono essere emessi atti impositivi nei confronti della stessa. Rigettando quindi il ricorso presentato dal Fisco, che reclamava la validità di un accertamento notificato a una srl trascorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, i giudici lombardi hanno così confermato che i creditori insoddisfatti, tra i quali rientra anche l’amministrazione finanziaria, possono intentare l’azione di recupero nei confronti dei soci e sino a concorrenza delle somme riscosse in sede di bilancio di liquidazione. Ovvero nei confronti dei liquidatori qualora il mancato pagamento fosse dipeso da colpa di questi ultimi. Seconda ipoteca illegittima quando basta la prima CTR Puglia numero 10/10/12 È da ritenersi illegittima la seconda ipoteca iscritta sugli immobili del contribuente quando la prima copre già il valore del credito vantato dal Fisco. E quando la nuova misura cautelare mette a serio rischio la capacità del contribuente stesso di procurarsi la somma necessaria a far fronte al proprio debito. Come già in primo grado, l’agente della riscossione esce sconfitto dal confronto in CTR. I giudici pugliesi hanno infatti rimarcato l’evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata e il valore dell’immobile, già gravato dalla precedente iscrizione ipotecaria ma in ogni caso capace di garantire, come da perizia prodotta in giudizio, anche l’ulteriore credito maturato successivamente alla prima iscrizione. Non c’è ruolo senza avviso bonario CTR Puglia numero 9/10/12 Controllo automatizzato, istanza di rettifica in autotutela, avviso bonario e, infine, iscrizione a ruolo. Questo l’iter, inderogabile , a cui si deve attenere il fisco ai sensi dell’art. 2, c.2, del DLGS 462/97. In particolare, il citato articolo stabilisce che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni non è eseguita se il contribuente provvede al pagamento delle predette somme nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione definitiva con la rideterminazione in sede di autotutela delle stesse. Non è quindi, per l’Ufficio, un passaggio facoltativo bensì un obbligo quello di informare il contribuente dell’avvenuta rideterminazione prima di procedere all’iscrizione a ruolo delle stesse somme. Da motivare il ruolo straordinario CTP Roma numero 212/12/12 del 16 aprile 2012 Accogliendo il ricorso del contribuente, i giudici romani hanno stabilito che l’iscrizione nel ruolo straordinario che consente la riscossione delle somme dovute trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella deve essere motivato da un fondato pericolo per la riscossione. Per la CTP romana, invece, tale prova non è stata offerta dall’Ufficio creditore che si è richiamato solo ad un generico riferimento al bilancio presentato dalla società chiuso al 31.12.2010 , dalla lettura del quale non emerge affatto la denunciata situazione di grave indebitamento di quest’ultima. In sostanza l’Ufficio non fa alcun riferimento ad uno specifico dato contenuto nel bilancio che possa fondatamente ingenerare il sospetto di una insolvibilità della ricorrente. Né, d’altra parte, l’Ufficio ha fatto riferimento ad eventuali comportamenti societari diretti a sottrarre o dirottare altrove dismissioni di beni, ipoteche di qualsiasi genere i beni societari, minando la garanzia del creditore. Ed infine, la stessa società è tutt’ora operante e, sebbene non in situazione florida, ha sufficienti garanzie rappresentate dal patrimonio sociale e dai crediti da riscuotere, e ciò in misura sufficiente a far fronte all’eventuale debito tributario in corso di accertamento ”. Sanzione penale e amministrativa su binari separati CTP Reggio Emilia numero 147/01/12 del 13 aprile 2012 Illeciti distinti necessitano di sanzioni distinte, di natura penale e amministrativa. A stabilirlo i giudici della CTP emiliana, che ribadiscono altresì la punibilità penale dei reati tributari. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, deve essere affermata la fondatezza delle controdeduzioni dell’Agenzia in effetti, nella fattispecie dedotta in giudizio, non siamo di fronte allo stesso fatto” sanzionato sia penalmente che amministrativamente, ma a due fatti diversi , l’uno, l’emissione di fatture oggettivamente inesistenti, sanzionato penalmente, e l’altro la mancata indicazione in dichiarazione dei proventi illeciti derivanti dall’emissione delle fatture emesse per operazioni inesistenti e degli imponibili iva relativi a dette fatture” cioè la redazione di una infedele dichiarazione per mancata indicazione di materia imponibile.” non risulta pertanto applicabile al caso di specie il richiamato art. 19 D.lgs. 74/2000 ”. In buona sostanza, il citato art. 19 esclude la possibilità che esista un concorso fra le sanzioni penali e quelle amministrative per lo stesso fatto, disponendo invece l’applicazione della norma speciale. La stipula del mutuo estero non è abuso di diritto CTP Brescia numero 27/10/12 del 10 aprile 2012 A stabilirlo i giudici bresciani che respingono le accuse mosse dall’Agenzia, per elusione dell’obbligo di pagamento dell’imposta di registro, nei confronti di un contribuente italiano che aveva stipulato un contratto di finanziamento con altro soggetto italiano nella confederazione elvetica. Per i giudici deve invece applicarsi il disposto dell’art. 11 della Tariffa, parte II, in base al quale gli atti diversi da quelli indicati all’articolo 2 del Dpr 131/86 sono assoggettati a registrazione con pagamento dell’imposta sostitutiva in base alla disciplina stabilita dagli articoli 15-20 del Dpr 601/73 soltanto nel caso d’uso disposto che non esclude la possibilità, per soggetti italiani, di stipulare contratti fuori dal territorio nazionale, qualora risulti meno onerosa per i contribuenti stessi. Si tratta di normale autonomia privata” da non confondersi con l’abuso del diritto. Il bilancio salva la deducibilità dei compensi agli amministratori CTP Milano numero 48/21/12 del 2 marzo 2012 Non è necessaria apposita delibera dell’assemblea i compensi agli amministratori, deducibili dal reddito, si possono infatti desumere già dalla delibera di approvazione del bilancio di esercizio. Per i giudici milanesi, infatti, la ripresa dell’ufficio deve essere annullata, per errata applicazione delle disposizioni dell’art. 95 DPR 917/86, perché se così fosse, verrebbe a verificarsi una duplicazione d’imposta, in quanto sugli stessi importi l’ufficio pretenderebbe di incassare oltre all’IRPEF dovuta dai consiglieri, persone fisiche, anche l’IRES in capo alla società. Per l’anno in questione, diversamente dagli anni successivi, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori era idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso stesso. La citazione di sentenze di Corte di Cassazione, e di altre Commissioni tributarie di merito, esposte dall’ufficio nel proprio avviso di accertamento e nell’atto di costituzione in giudizio, valgono per gli anni successivi a quello in esame ”. Solo l’effettiva vendita dei beni determina la cessione del ramo CTP Milano numero 43/43/12 Non sconta l’imposta di registro proporzionale il conferimento a cui fa poi seguito il trasferimento della partecipazione. Si tratta di fattispecie ben diversa dalla cessione di ramo d’azienda che si concretizza invece solo quando vi è una effettiva compravendita di beni. A stabilirlo la CTP milanese che ha accolto le ragioni del contribuente per cui l’art. 20 del DPR 131/1986 non consente di instaurare un collegamento negoziale fra più atti con il solo scopo di assoggettare a tassazione gli effetti giuridici finali in concreto conseguiti. A rischio l’accertamento se non si ascolta il contribuente CTP Bari numero 18/20/12 Ok all’accertamento fondato sulle movimentazioni dei conti correnti bancari ma sempre che sia data possibilità al contribuente di presentare tutte le proprie giustificazioni. In sostanza, ed è questa la conclusione dei giudici pugliesi, il Fisco non può sistematicamente disattendere tutte lo sforzo prodotto dal contribuente per fornire la documentazione idonea a suffragare le proprie ragioni e limitarsi a contestare sommariamente solo poche ed insussistenti incongruenze. Non risponde il contribuente per i ritardi della banca CTP Reggio Emilia numero 7/2/12 Adempie correttamente al proprio dovere fiscale” il contribuente che, per tempo, inserisce e trasmette telematicamente alla banca il Mod. F24, e dispone dei fondi necessari per pagare la cifra dovuta, non potendo farsi carico di eventuali disservizi dell’istituto stesso. Diversamente, si tratterebbe di un accorciamento del termine concesso dalla vigente normativa in tema di pagamento delle imposte. La contestazione del Fisco, per ritardato versamento basato sulla data della valuta dell’operazione, non ha però convinto i giudici emiliani che hanno invece accolto le motivazioni del contribuente, sorrette dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento nei termini stabiliti. In sostanza, non spetta al contribuente prevedere spazi di rischio” aggiuntivi per l’effettuazione di un versamento, quello del Mod. F24, che può avvenire esclusivamente per via telematica e attraverso un istituto di credito. A cura di d.t.